Sentenza del 02/01/2017 n. 38 - Comm. Trib. Prov. Milano
DINIEGO TACITO DI AUTOTUTELA - FACOLTÁ DISCREZIONALE - NON IMPUGNABILITÁ.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la possibilità di impugnare davanti al giudice tributario il diniego espresso oppure il silenzio dell’amministrazione su un’istanza di annullamento in autotutela. La sentenza afferma che l’autotutela costituisce esercizio di un potere discrezionale dell’amministrazione: il contribuente non può trasformare l’istanza in uno strumento per ottenere un nuovo esame giudiziale di un atto impositivo ormai formato o non tempestivamente impugnato. Né la risposta dell’ufficio né il silenzio sull’istanza costituiscono, di per sé, un autonomo atto lesivo suscettibile di sindacato giurisdizionale.
La decisione
Il ricorso contro il diniego, espresso o tacito, di autotutela non è ammissibile, perché il diniego non costituisce un autonomo atto impugnabile e il silenzio dell’amministrazione non integra un presupposto processuale per promuovere l’azione giudiziale. Restano eventualmente impugnabili gli atti impositivi originari, nei termini e con le modalità previste dalla legge, ma non il successivo rifiuto dell’autotutela utilizzato per riaprire la controversia.
Norme richiamate
Disciplina dell’autotutela tributaria
L’autotutela è espressione di una facoltà discrezionale dell’amministrazione e non attribuisce al contribuente un diritto a ottenere l’annullamento dell’atto né un nuovo giudizio sul rapporto tributario.
Norme sull’impugnazione degli atti tributari
Sono impugnabili gli atti autonomamente lesivi individuati dalla disciplina processuale tributaria; il diniego espresso o tacito di autotutela non è, di regola, equiparabile a un nuovo atto impositivo autonomamente impugnabile.
Massime di principio
- La presentazione di un’istanza di autotutela non sospende, di regola, i termini per impugnare l’atto originario: occorre rispettare i termini processuali ordinari.
- Il contribuente non può utilizzare il diniego o il silenzio sull’autotutela per ottenere la riapertura di termini già scaduti o un nuovo esame giudiziale di un atto divenuto definitivo.
- L’amministrazione conserva un potere discrezionale di valutare se annullare o correggere l’atto; l’assenza di risposta non crea automaticamente il diritto a un provvedimento giudiziale sostitutivo.
- In situazioni analoghe è necessario distinguere tra l’impugnazione dell’atto impositivo originario, eventualmente ancora possibile, e la contestazione del successivo diniego di autotutela, generalmente non ammessa come autonoma azione.
- La regola può subire eccezioni solo se la legge applicabile prevede espressamente uno specifico rimedio contro il diniego oppure se il nuovo atto contiene una distinta e autonoma pretesa impositiva.
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