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Sentenza

Sentenza del 11/02/2015 n. 2991 - Comm. Trib. Prov. Roma

Accertamento delle imposte - accertamento sintetico - inversione dell'onere della prova a carico del contribuente - mera allegazione di documentazione non idonea - possibilità di vincere la presunzione di maggior reddito - esclusione.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'avviso di accertamento sintetico n. TK 3018203405, con cui l'Agenzia delle Entrate aveva determinato per l'anno 2007 un reddito complessivo netto di 116.406 euro, a fronte dei 16.322 euro dichiarati. L'accertamento era fondato sul possesso e sulle spese di mantenimento di beni immobili e mobili, nonché su incrementi patrimoniali e altri elementi indicativi di capacità contributiva, secondo il metodo del redditometro previsto dall'art. 38 del D.P.R. 600/1973 e dal D.M. 10 settembre 1999. Il contribuente ha contestato la motivazione dell'atto, l'applicazione del redditometro, la valutazione delle modalità di acquisizione dei beni, i redditi del nucleo familiare e la quantificazione delle spese di mantenimento, sostenendo che parte delle spese gravasse sui genitori e che il reddito familiare fosse sufficiente. Ha inoltre prodotto documentazione relativa a circostanze familiari, ritenendola idonea a dimostrare l'insussistenza del maggior reddito.

La decisione

La Commissione ha respinto il ricorso e ritenuto legittimo e adeguatamente motivato l'accertamento sintetico. Ha affermato che, una volta applicata la presunzione di maggiore capacità contributiva derivante dal possesso e dal mantenimento dei beni, l'onere della prova si trasferisce sul contribuente. Quest'ultimo deve dimostrare concretamente o l'inesistenza dei presupposti dell'accertamento oppure che il maggior reddito deriva da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta. La documentazione prodotta è stata ritenuta generica, non sufficiente e non convincente, perché riferita prevalentemente a circostanze familiari e non idonea a collegare in modo puntuale le somme utilizzate a fonti reddituali non imponibili o già tassate alla fonte. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in 500 euro oltre accessori.

Norme richiamate

  • Art. 38, commi 1, 4, 5 e 6, del D.P.R. 600/1973

    Il contribuente può dimostrare che il maggior reddito determinato sinteticamente è costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta.

    La norma consente l'accertamento sintetico sulla base di elementi indicativi di capacità contributiva e pone a carico del contribuente la prova contraria. La prova deve essere specifica e documentata e deve riguardare l'inesistenza dei presupposti oppure la provenienza delle somme da redditi esenti o già assoggettati a ritenuta alla fonte.

  • D.M. 10 settembre 1999

    Individua beni, servizi e spese che possono costituire indicatori di capacità contributiva ai fini dell'accertamento sintetico mediante redditometro.

  • Art. 2728 del Codice civile

    Gli elementi presuntivi previsti dalla legge, come il possesso e il mantenimento di determinati beni, operano come presunzioni legali. Una volta accertati, possono essere superati solo con una prova contraria puntuale e idonea.

  • Cassazione, sentenza n. 14367/2007

    Ha ribadito che il possesso e il mantenimento di beni mobili e immobili possono costituire presunzioni legali di capacità contributiva e che il contribuente deve provare la provenienza non reddituale delle somme impiegate.

  • Cassazione, sentenza n. 21442/2014

    È stata richiamata dal contribuente per sostenere la possibilità di contestare la reale natura o efficacia degli atti posti a base dell'accertamento sintetico; tuttavia, nel caso concreto, tale richiamo non ha consentito di superare la presunzione.

Massime di principio

  • Nel redditometro, l'Amministrazione deve indicare gli elementi di spesa o patrimoniali che evidenziano una capacità contributiva incompatibile con il reddito dichiarato; una volta individuati tali elementi, l'onere della prova si trasferisce al contribuente.
  • Non è sufficiente produrre documenti generici o richiamare il sostegno economico della famiglia: occorre dimostrare, con documentazione precisa e riferita alle singole spese o acquisizioni, l'effettiva provenienza delle somme.
  • La prova contraria deve dimostrare che i presupposti dell'accertamento erano inesistenti oppure che le somme utilizzate provenivano da redditi esenti, da redditi soggetti a ritenuta alla fonte, da disponibilità patrimoniali pregresse o da altre fonti non imponibili, purché adeguatamente tracciate e documentate.
  • Il semplice fatto che un bene sia formalmente intestato o abitato da un familiare non esclude automaticamente la capacità contributiva del contribuente: è necessario provare chi abbia sostenuto concretamente il costo di acquisto, gestione o mantenimento.
  • Per superare un accertamento sintetico è opportuno fornire una ricostruzione finanziaria analitica, con contratti, bonifici, estratti conto, atti di liberalità o finanziamento, dichiarazioni fiscali e ogni altro documento idoneo a collegare le somme alle specifiche spese contestate.
  • La mera contestazione della congruità dei coefficienti o dell'entità delle spese, senza una prova alternativa concreta, normalmente non è sufficiente a vincere la presunzione di maggior reddito.

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