Circolare numero 136 del 21-12-2007
Chiarimenti e precisazioni sulle operazioni di conguaglio di fine anno per i datori di lavoro che operano con il DM10. Riflessi del conguaglio di fine anno sulla denuncia EMens.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra le operazioni di conguaglio che i datori di lavoro possono/dover effettuare a fine anno o nei primi mesi del 2008 su diverse componenti retributive e contributive: variabili di retribuzione, ferie non godute e fruite successivamente, premi di risultato decontribuiti, massimale contributivo, contributo aggiuntivo IVS dell’1%, erogazioni liberali, fringe benefit, prestiti, stock option, auto aziendali, bonus per il posticipo del pensionamento, quote di TFR al Fondo di Tesoreria e operazioni societarie. Sono indicati termini di utilizzo delle denunce DM10 e EMens, codici da impiegare, modalità di rettifica e recupero/versamento, nonché gli effetti sulla certificazione CUD/2008 e sul modello 770/2008. La circolare aggiorna inoltre le tabelle delle aliquote contributive per il 2007.
Conguagli di fine anno 2007 su contributi previdenziali e assistenziali
Conguagli di fine anno 2007 su contributi previdenziali e assistenziali
La circolare fornisce un quadro organico delle operazioni di conguaglio che i datori di lavoro devono gestire a cavallo tra la fine del 2007 e i primi mesi del 2008. L’obiettivo è assicurare la corretta imputazione a competenza, l’esatto calcolo dell’imponibile contributivo e l’applicazione delle aliquote e delle agevolazioni vigenti, con indicazioni operative su DM10, EMens, CUD/2008 e modello 770/2008.
Termini di effettuazione e ambito generale
Le operazioni di conguaglio possono essere effettuate con la denuncia di competenza di dicembre 2007, gennaio 2008 e, per alcune fattispecie, anche con quella di febbraio 2008. La circolare precisa che, oltre alla denuncia di dicembre 2007 (scadenza 16/1/2008) e a quella di gennaio 2008 (scadenza 18/2/2008), le sistemazioni inerenti TFR al Fondo di Tesoreria e misure compensative possono essere effettuate anche con la denuncia di febbraio 2008 (scadenza 17/3/2008), senza oneri accessori.
Resta comunque fermo l’obbligo di versare o recuperare, nel mese di gennaio 2008, i contributi dovuti sulle componenti variabili della retribuzione. Per alcune categorie di dipendenti pubblici e per il personale iscritto al Fondo Pensioni per le Ferrovie dello Stato, la sistemazione della maggiorazione del 18% prevista dall’art. 22 della L. 177/1976 può avvenire anche con la denuncia di febbraio 2008.
Elementi variabili della retribuzione
La circolare richiama il principio per cui le variazioni intervenute nel mese che incidono sulla retribuzione imponibile possono essere gestite con gli adempimenti del mese successivo, purché resti garantita, nell’anno solare, la corrispondenza tra retribuzione di competenza e retribuzione soggetta a contribuzione.
Sono elencati, a titolo esemplificativo, gli elementi o eventi che determinano variazioni dell’imponibile:
- compensi per lavoro straordinario;
- indennità di trasferta o missione;
- indennità economiche di malattia o maternità anticipate dal datore per conto dell’INPS;
- indennità riposi per allattamento;
- giornate retribuite per donatori di sangue;
- riduzioni di retribuzione per infortuni sul lavoro indennizzabili dall’INAIL;
- permessi non retribuiti;
- astensioni dal lavoro;
- indennità per ferie non godute;
- congedi matrimoniali;
- integrazioni salariali non a zero ore.
Sono considerati assimilabili anche l’indennità di cassa, i prestiti ai dipendenti e i congedi parentali in genere. Inoltre, la circolare ricomprende tra le variabili anche i ratei di retribuzione del mese precedente dovuti ad assunzioni intervenute nel mese precedente e corrisposti a busta paga già elaborata.
Per le variabili di competenza dicembre 2007 con adempimento a gennaio 2008, i dati devono essere evidenziati nel DM10 con i codici:
- A000: aumento della retribuzione imponibile, generalità delle aziende;
- D000: diminuzione della retribuzione imponibile, generalità delle aziende;
- F000/G000: aumento o diminuzione per fondi speciali di previdenza;
- F010/G010: aumento o diminuzione per prestazioni in conto capitale, rispettivamente esattoriali e dazieri.
Ai fini EMens, le componenti variabili sono imputate per competenza a dicembre 2007, ma ai fini contributivi sono considerate retribuzione di gennaio 2008. La circolare chiarisce che, in presenza di elementi di aumento o diminuzione con lo stesso anno, occorre indicare solo il saldo. Tali variabili rilevano anche nella certificazione CUD/2008 e nella dichiarazione 770/2008.
Ferie non godute e ferie fruite successivamente
Ampia parte della circolare è dedicata al trattamento contributivo delle ferie non godute. Viene ribadito che il periodo minimo di quattro settimane non può essere sostituito da indennità, mentre possono essere monetizzate:
- le ferie maturate e non godute fino al 29 aprile 2003;
- le ferie non godute dal lavoratore il cui rapporto cessi entro l’anno di riferimento;
- le ferie aggiuntive previste dalla contrattazione collettiva oltre il minimo legale.
Per le quattro settimane di ferie legali, l’obbligo contributivo sul compenso per ferie non godute sorge al termine dei diciotto mesi successivi all’anno di maturazione, o al diverso termine più ampio previsto dalla contrattazione collettiva. Il datore di lavoro deve quindi sommare alla retribuzione imponibile del mese successivo alla scadenza anche l’importo corrispondente al compenso ferie non godute, pur se non ancora corrisposto.
Dal 1° gennaio 2005, con l’introduzione dell’EMens, l’importo del compenso ferie non godute va inserito nel mese in cui è stata assolta l’obbligazione contributiva. Se il compenso è poi effettivamente corrisposto alla cessazione del rapporto, è soggetta a contribuzione solo l’eventuale differenza rispetto a quanto già assoggettato a prelievo previdenziale.
La circolare distingue poi le ipotesi di ferie fruite dopo l’assolvimento degli obblighi contributivi:
- per ferie assoggettate a contribuzione fino al 31/12/2004, il recupero avviene con procedura DM10/V, con rettifica solo INPS tramite SA/RETT e rettifica del CUD limitatamente alla parte previdenziale;
- per ferie assoggettate dal 1/1/2005, si applicano procedure diverse a seconda che le ferie siano fruite nello stesso anno o nell’anno successivo.
In particolare, se le ferie sono fruite nello stesso anno:
- è possibile il recupero diretto dei contributi nel quadro D del DM10 con codice L480 e, ai fini della quadratura, codice H400 nei quadri B/C;
- in alternativa, si può procedere con decontribuzione diretta sulla retribuzione del mese di fruizione.
Se le ferie sono fruite nell’anno successivo:
- si può usare il recupero diretto con codice L480 e il codice H500 nei quadri B/C;
- in alternativa, si può effettuare una decontribuzione diretta con variabile in diminuzione e attributo anno "precedente".
Se le ferie sono fruite dal secondo anno successivo, il recupero richiede procedura DM10/V, denuncia EMens sostitutiva e rettifica del CUD già rilasciato.
Decontribuzione dei premi di risultato
La circolare sintetizza il regime di decontribuzione previsto per le erogazioni contrattuali aziendali o di secondo livello legate a incrementi di produttività, qualità e competitività. Tali erogazioni sono assoggettate, in luogo della contribuzione ordinaria, al contributo di solidarietà del 10% a carico del datore di lavoro, entro il limite del 3% della retribuzione imponibile percepita da ciascun lavoratore nell’anno solare di riferimento.
Per accedere al regime è necessario il deposito del contratto presso la Direzione Provinciale del Lavoro entro 30 giorni dalla stipula. La base di calcolo del tetto è la retribuzione corrisposta dal singolo datore di lavoro che effettua l’erogazione; non rilevano eventuali altre retribuzioni derivanti da diversi rapporti di lavoro, salvo i casi particolari richiamati nella circolare.
La decontribuzione può essere operata:
- al momento dell’erogazione, calcolando in via presuntiva il tetto;
- oppure a fine anno, con eventuale rideterminazione delle prestazioni a conguaglio.
Sono richiamate ulteriori precisazioni:
- nessun contributo di solidarietà è dovuto se le erogazioni sono destinate alla previdenza complementare, fermo restando il diverso contributo di solidarietà del 10% ex art. 9-bis L. 166/1991 sull’accantonamento;
- le anticipazioni su erogazioni contrattuali possono essere decontribuite se la verifica degli obiettivi è prevista e successiva;
- per erogazioni mensili o in più quote annue, il calcolo va fatto sommando le quote corrisposte.
La circolare disciplina poi il conguaglio a seconda della relazione tra retribuzione presunta e retribuzione effettiva:
- se coincidono, non vi è conguaglio;
- se la retribuzione effettiva è maggiore, può emergere ulteriore quota decontribuibile, con recupero dell’eventuale eccedenza già assoggettata a solidarietà tramite i codici M931/M932 e riduzione dell’imponibile con D000 in caso di conguaglio a gennaio/febbraio 2008;
- se la retribuzione effettiva è minore, la quota non spettante va assoggettata a contribuzione ordinaria e si recupera il contributo di solidarietà già versato con i codici L931/L933, con aumento dell’imponibile tramite A000 quando il conguaglio è eseguito a gennaio/febbraio 2008.
Sono richiamati anche i codici specifici per le varie gestioni e fondi speciali, e si precisa che, se il regime contributivo del mese di conguaglio è diverso da quello del mese di erogazione, si usano i codici M186/M187 nei quadri B/C e L320/L321 nel quadro D per le differenze di agevolazioni e contributi.
Massimale contributivo ex L. 335/1995
Per i lavoratori iscritti dopo il 31/12/1995 a forme pensionistiche obbligatorie privi di anzianità contributiva, o per chi opta per il sistema contributivo, viene richiamato il massimale annuo di base contributiva e pensionabile. Per il 2007 il massimale è pari a € 87.187,00.
Il massimale si applica alla sola contribuzione IVS, compresa l’aliquota aggiuntiva dell’1%. La circolare ricorda che:
- il massimale non è frazionabile mensilmente;
- nelle successioni di rapporti di lavoro le retribuzioni si cumulano ai fini del massimale;
- nei rapporti simultanei le retribuzioni si cumulano e ciascun datore procede secondo le informazioni disponibili;
- in presenza di lavoro subordinato e collaborazione coordinata e continuativa, i redditi non si cumulano tra loro ai fini del massimale.
Se nel corso dell’anno è stato versato IVS sulla parte eccedente il massimale, il recupero avviene con codice L952 per la generalità dei lavoratori o L953 per i dirigenti ex INPDAI. Il recupero può essere effettuato con le denunce di dicembre 2007, gennaio 2008 o febbraio 2008. Ai fini della quadratura, si utilizzano H400 se il recupero avviene in dicembre 2007 e H500 se avviene in gennaio/febbraio 2008.
Per l’EMens, va rettificato l’imponibile previdenziale dell’anno 2007. Inoltre, se le variabili retributive di gennaio 2008 fanno superare il massimale 2007, esse non incidono sul massimale dell’anno precedente ma sono considerate retribuzione del 2008; diversamente, possono concorrere al massimale 2007 entro il limite previsto, con esposizione in DM10 mediante A000.
Contributo aggiuntivo IVS dell’1%
La circolare richiama il contributo aggiuntivo dell’1% a carico del lavoratore per le gestioni con aliquota inferiore al 10%, dovuto sulla quota di retribuzione eccedente la prima fascia pensionabile. Per il 2007 tale fascia è pari a € 40.083,00 annui, corrispondenti a € 3.340,00 mensili.
Sono indicati i codici per il versamento del contributo già operato in corso d’anno:
- M950/M960 per le generalità di aziende e dirigenti ex INPDAI;
- B980 e i codici X950/X960/X970/X980/X990 per gli altri fondi e gestioni speciali.
Il conguaglio a credito o a debito del lavoratore può essere effettuato con le denunce di dicembre 2007, gennaio 2008 o febbraio 2008, utilizzando i codici M951/M952, B981, X951/X961/X971/X981/X991 per le somme da conguagliare e L951/L954, L981, L941, L961, L971, L980, L991 per i recuperi. Le variabili retributive di gennaio 2008 non incidono sul tetto 2007; nei rapporti successivi o simultanei, il lavoratore deve esibire la documentazione delle retribuzioni già percepite.
Erogazioni liberali e fringe benefit
Per le erogazioni liberali concesse in occasione di festività o ricorrenze, la soglia di esenzione è pari a € 258,23 nel periodo d’imposta. Se il limite è superato, l’intero importo è imponibile; ai fini del conguaglio, il datore di lavoro deve adeguare l’imponibile e regolare la quota contributiva a carico del lavoratore eventualmente trattenuta in misura non corretta.
Per i fringe benefit, il limite di esenzione è anch’esso pari a € 258,23. Se il valore complessivo dei beni o servizi, anche sommando quanto erogato da precedenti datori di lavoro, supera tale soglia, l’intero valore è imponibile ai fini fiscali. Tuttavia, ai soli fini previdenziali, l’azienda che effettua il conguaglio versa i contributi solo sul valore dei fringe benefit da essa erogati.
Prestiti ai dipendenti e stock option
Per i prestiti ai dipendenti, la circolare ricorda che dal 1° gennaio 2000 l’imponibile del compenso in natura va calcolato prendendo a riferimento il TUR vigente al termine di ciascun anno.
Quanto ai piani di stock option, la circolare ricostruisce le modifiche normative intervenute nel 2006 e segnala che il nuovo regime fiscale e contributivo richiede ulteriori chiarimenti. Per questo motivo viene espressamente rinviata a una circolare successiva l’indicazione definitiva sul regime contributivo e pensionabile applicabile.
Auto aziendali ad uso promiscuo
Per l’uso promiscuo delle auto aziendali viene riepilogata la sequenza normativa intervenuta nel 2006 e nel 2007. La circolare evidenzia che, a seguito del ripristino operato dalla legge n. 127/2007, dal periodo d’imposta 2007 il benefit torna al valore originario del 30% dell’importo corrispondente a 15.000 chilometri annui calcolati sulla base delle tabelle ACI.
Gli eventuali comportamenti aziendali che abbiano applicato il criterio del 50% devono essere oggetto di conguaglio.
Bonus per il posticipo del pensionamento
Per i lavoratori che hanno beneficiato del bonus previsto dalla L. 243/2004, la circolare specifica che le operazioni di conguaglio seguono gli ordinari criteri, ma tiene conto del fatto che al 31/12/2007 cessa il particolare regime previdenziale e dal gennaio 2008 si ripristina il regime ordinario.
Sono distinte due ipotesi:
- lavoratori cessati entro il 31/12/2007: le contribuzioni pensionistiche sulle competenze di fine rapporto, anche se corrisposte dopo il 31 dicembre, restano soggette alla disciplina del bonus, con versamento delle contribuzioni minori;
- lavoratori in servizio dopo il 31/12/2007: le variabili di dicembre oggetto di conguaglio seguono il criterio di cassa e, se erogate o recuperate a gennaio, costituiscono retribuzione imponibile di tale mese, senza ribaltamento sul 2007.
Fondo di Tesoreria TFR e misure compensative
La circolare dedica un’ampia sezione al Fondo di Tesoreria istituito per il TFR dei lavoratori del settore privato. In sede di conguaglio, le aziende devono verificare le differenze a debito o a credito rispetto alle quote mensilmente versate e regolarizzare anche le relative misure compensative.
In caso di somme versate in eccedenza:
- si determina l’ammontare dell’eccedenza;
- si recupera l’importo nel quadro D del DM10 con codice RF01;
- se occorre restituire misure compensative già fruite, si usano i codici M120 e M121 nei quadri B/C.
In caso di somme versate in misura inferiore:
- si determina quanto dovuto e si indica nel DM10 con codice CF02 nei quadri B/C;
- si possono recuperare le misure compensative con i codici TF11 e TF12 nel quadro D.
Per le aziende costituite dopo il 31/12/2006, se al 31/12/2007 è raggiunto il requisito dei 50 addetti, gli obblighi verso il Fondo decorrono con versamento anche dei mesi pregressi, maggiorati del 2,74% fino alla data del pagamento effettivo. È inoltre richiamato l’obbligo di trasmettere l’apposita dichiarazione entro il termine di presentazione del DM10 relativo a febbraio 2008.
Operazioni societarie e consolidamento dei dati
Nei casi di operazioni societarie con passaggio di lavoratori ai sensi dell’art. 2112 c.c. o di cessione del contratto di lavoro, il conguaglio deve essere effettuato dal datore subentrante considerando l’intera retribuzione percepita dal lavoratore nell’anno, anche se in parte corrisposta dal cedente, incluse le quote decontribuite, le erogazioni liberali e i fringe benefit.
La circolare sottolinea che, ai fini EMens, il consolidamento dei dati relativi ai lavoratori trasferiti, quando l’azienda subentrante opera con matricola diversa, deve essere gestito dall’azienda cedente o utilizzando i dati identificativi del cedente. Lo stesso vale per le operazioni societarie a cavallo d’anno, con riferimento alla definizione delle variabili retributive e al consolidamento delle settimane. Viene inoltre richiamato l’uso dei codici TipoAssunzione 2 e 2T nel flusso EMens.
Aggiornamento delle tabelle contributive 2007
La circolare segnala infine l’aggiornamento della pubblicazione delle tabelle delle aliquote contributive per l’anno 2007, tenendo conto delle variazioni intervenute in materia di contribuzione dovuta dai datori di lavoro, con particolare riferimento alle circolari già emanate nel 2007. Sono stati aggiornati anche gli esempi relativi alle riduzioni contributive per alcune assunzioni agevolate. Le tabelle allegate riguardano le fattispecie più ricorrenti, ma non esauriscono tutte le possibili situazioni di inquadramento aziendale e soggettivo.
Punti principali
Termini e regole generali di conguaglio
Le operazioni di conguaglio possono essere effettuate con la denuncia di competenza di dicembre 2007 (scadenza 16/1/2008), gennaio 2008 (scadenza 18/2/2008) e, per alcune fattispecie introdotte o ampliate, anche febbraio 2008 (scadenza 17/3/2008) senza oneri accessori. Resta fermo, per le componenti variabili della retribuzione, l’obbligo di versamento o recupero nel mese di gennaio 2008. Per alcuni dipendenti pubblici e per il personale del Fondo Ferrovie dello Stato con maggiorazione del 18% ex art. 22 L. 177/1976, la sistemazione è ammessa anche con denuncia di febbraio 2008.
Elementi variabili della retribuzione
Sono richiamati gli eventi variabili che incidono sull’imponibile contributivo: straordinari, trasferte, malattia/maternità anticipate, riposi per allattamento, donatori di sangue, infortuni, permessi non retribuiti, astensioni, ferie non godute, congedi matrimoniali, integrazioni salariali non a zero ore, oltre a indennità di cassa, prestiti ai dipendenti e congedi parentali. Per le competenze di dicembre 2007 con adempimento a gennaio 2008, gli aumenti/diminuzioni vanno esposti nel DM10 con i codici A000, D000, F000, G000, F010, G010, mentre nell’EMens le componenti vanno attribuite all’anno 2007 pur essendo considerate, ai fini contributivi, retribuzione di gennaio 2008. È richiamato anche il caso delle assunzioni di dicembre con ratei corrisposti a gennaio.
Ferie non godute e ferie fruite successivamente
La circolare riepiloga quando le ferie possono essere monetizzate e quando, invece, non è ammessa la sostituzione con indennità. Sul piano contributivo, il compenso per ferie non godute diventa imponibile al termine legale o contrattuale di fruizione (in generale il diciottesimo mese successivo all’anno di maturazione), anche se non è ancora corrisposto. Vengono distinte le modalità di recupero per ferie assoggettate a contribuzione fino al 31/12/2004 e quelle assoggettate dal 1/1/2005 con EMens, nonché le procedure per ferie godute nello stesso anno, nell’anno successivo o dal secondo anno successivo.
Decontribuzione dei premi di risultato
È confermato il regime speciale per le erogazioni contrattuali aziendali o di secondo livello legate a produttività, qualità e competitività, soggette a contributo di solidarietà del 10% e a un tetto pari al 3% della retribuzione imponibile annua. Sono indicati i criteri per anticipazioni, erogazioni mensili o in più quote e somme erogate dopo la cessazione del rapporto. La circolare disciplina il conguaglio quando la retribuzione effettiva diverge da quella presunta e specifica i codici da utilizzare per solidarietà, recuperi e differenze contributive.
Massimale contributivo e contributo aggiuntivo IVS 1%
Per i lavoratori soggetti al massimale ex art. 2, comma 18, L. 335/1995, il massimale 2007 è pari a € 87.187,00; superato tale limite si applicano solo le contribuzioni minori. Se in corso d’anno sono stati versati contributi IVS sull’eccedenza, il recupero avviene con i codici L952/L953. Per il contributo aggiuntivo IVS dell’1%, il limite 2007 è pari a € 40.083,00 annui, corrispondenti a € 3.340,00 mensili, con conguagli gestiti tramite i codici M951/M952 e L951/L954, oltre alle corrispondenti codifiche per i diversi fondi speciali.
Erogazioni liberali, fringe benefit e prestiti ai dipendenti
Le erogazioni liberali per festività o ricorrenze sono non imponibili fino a € 258,23 nel periodo d’imposta; se tale limite è superato, l’intero importo diventa imponibile. Analogamente, i fringe benefit sono esenti entro € 258,23, ma se il limite è superato concorre a reddito l’intero valore dei beni e servizi, con conguaglio previdenziale limitato ai soli fringe benefit erogati dal datore che effettua il conguaglio. Per i prestiti ai dipendenti si conferma l’utilizzo del TUR vigente al termine dell’anno per determinare l’imponibile del compenso in natura.
Stock option e auto aziendali
Per i piani di stock option la circolare segnala le modifiche normative intervenute nel 2006 e precisa che restano dubbi interpretativi sull’applicazione del nuovo regime contributivo e pensionabile, rinviando a successiva circolare. Per le auto aziendali ad uso promiscuo, viene ricordato il ritorno, per il periodo d’imposta 2007, al criterio del 30% del costo convenzionale annuo su 15.000 km ACI, dopo la parentesi normativa che aveva previsto il 50%.
Bonus per il posticipo del pensionamento
Per i lavoratori che hanno fruito del bonus ex L. 243/2004, la circolare distingue tra cessazioni entro il 31/12/2007 e prosecuzione del rapporto dopo tale data. Per i cessati entro il 31 dicembre, le contribuzioni relative a competenze di fine rapporto restano assoggettate alla disciplina del bonus; per chi continua a lavorare dopo il 31/12/2007, le variabili di dicembre seguono il criterio di cassa e non devono essere ribaltate nel 2007.
Fondo di Tesoreria TFR e misure compensative
Sono fornite istruzioni per la regolarizzazione delle quote di TFR versate al Fondo di Tesoreria in eccesso o in difetto. In caso di eccedenza si usa il codice RF01 e, se necessario, si restituiscono le misure compensative con i codici M120 e M121; in caso di insufficienza, si usa il codice CF02 e si possono recuperare le misure compensative con i codici TF11 e TF12. Per le aziende costituite dopo il 31/12/2006 che raggiungono i 50 addetti a fine 2007, è previsto il versamento delle quote pregresse con maggiorazione del 2,74% e specifici adempimenti dichiarativi.
Operazioni societarie e aggiornamento tabelle aliquote
Nei casi di trasferimento di lavoratori ex art. 2112 c.c. o di cessione del contratto, il conguaglio è effettuato dal datore subentrante considerando la retribuzione complessivamente percepita nell’anno, comprese le componenti decontribuite, le erogazioni liberali e i fringe benefit. Sono inoltre richiamate le modalità EMens per le operazioni societarie e l’uso dei codici TipoAssunzione 2 e 2T. Infine, la circolare segnala l’aggiornamento delle tabelle delle aliquote contributive 2007 e degli esempi di riduzioni contributive per assunzioni agevolate.
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