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Circolare

Circolare numero 137 del 21-12-2007

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare disciplina l’estensione alle lavoratrici a progetto e categorie assimilate, alle associate in partecipazione e alle libere professioniste iscritte alla Gestione separata delle tutele di maternità e paternità previste dagli artt. 16, 17 e 22 del D.Lgs. 151/2001, in attuazione del D.M. 12 luglio 2007. Viene inoltre introdotta, per i collaboratori a progetto e assimilati iscritti alla medesima Gestione, un’indennità per congedo parentale di tre mesi entro il primo anno di vita del bambino, con regole specifiche per requisiti contributivi, decorrenze, adozione/affidamento, contribuzione figurativa e modalità di domanda. La circolare contiene anche istruzioni contabili e variazioni al piano dei conti per la gestione delle nuove prestazioni e dei relativi recuperi.

Estensione tutele maternità/paternità per iscritte alla Gestione separata e introduzione indennità per congedo parentale

Estensione delle tutele di maternità, paternità e congedo parentale alla Gestione separata

La circolare dà attuazione al D.M. 12 luglio 2007, emanato in applicazione della legge n. 296/2006, e disciplina l’estensione delle tutele di maternità e paternità alle lavoratrici a progetto e categorie assimilate, alle associate in partecipazione e alle libere professioniste iscritte alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995. Viene inoltre introdotta un’indennità per congedo parentale in favore dei collaboratori a progetto e assimilati iscritti alla medesima gestione.

Ambito soggettivo e decorrenza

La tutela riguarda le lavoratrici iscritte alla Gestione separata che non risultino iscritte ad altra forma previdenziale obbligatoria e che non siano pensionate. Sono assimilate alle collaboratrici a progetto le collaboratrici coordinate e continuative; restano invece escluse le prestazioni occasionali, definite come attività inferiori a trenta giorni nell’anno solare e con compenso inferiore a 5.000 euro presso lo stesso committente.

Le nuove disposizioni si applicano ai parti e agli ingressi in famiglia avvenuti dal 7 novembre 2007, data di entrata in vigore del decreto. Per gli eventi già verificatisi a tale data continua ad applicarsi la disciplina previgente, fermo restando l’obbligo di astensione per i periodi di congedo che ricadano successivamente all’entrata in vigore del decreto.

Congedo di maternità e paternità

Per effetto del decreto, ai committenti e agli associanti in partecipazione è vietato adibire al lavoro le lavoratrici rientranti nelle categorie indicate durante i periodi di congedo di maternità previsti dall’art. 16 del D.Lgs. n. 151/2001 e durante i periodi di interdizione anticipata o prorogata di cui all’art. 17 del medesimo testo unico.

Per le libere professioniste iscritte alla Gestione separata l’accesso all’indennità di maternità è subordinato all’effettiva astensione dall’attività lavorativa nei periodi sopra richiamati, da attestare con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. La tutela è estesa anche all’adozione e all’affidamento, nonché ai lavoratori padri appartenenti alle categorie considerate.

Per le collaboratrici a progetto e assimilate, nonché per le associate in partecipazione, l’estensione dell’art. 17 è piena; per le libere professioniste, invece, l’interdizione è riconosciuta solo nell’ipotesi di gravi complicanze della gestazione o pregresse forme morbose, ai sensi dell’art. 17, comma 2, lett. a).

Requisito contributivo, domanda e misura dell’indennità di maternità/paternità

L’indennità di maternità e paternità è riconosciuta se risultano accreditate almeno tre mensilità di contribuzione maggiorata nei dodici mesi di riferimento. L’aliquota contributiva maggiorata è pari allo 0,50% fino al 7 novembre 2007 e allo 0,72% per i periodi successivi, in ragione dell’aliquota aggiuntiva dello 0,22% introdotta dal decreto per finanziare le prestazioni.

La determinazione del periodo indennizzabile richiede, di regola, la data presunta del parto; per questo la domanda di maternità deve essere corredata dal certificato medico di gravidanza che la attesta, da presentare in busta chiusa prima dell’inizio del congedo. In mancanza del certificato, l’INPS assume la data effettiva del parto, riconoscendo due mesi precedenti e tre mesi successivi, per un totale di cinque mesi e un giorno.

La prestazione è riconosciuta anche in caso di adozione o affidamento. Per le adozioni o gli affidamenti nazionali il congedo spetta nei primi tre mesi dall’ingresso in famiglia del minore, purché questi non abbia superato i sei anni di età; per l’adozione o l’affidamento preadottivo internazionale il congedo spetta anche se il minore ha superato i sei anni, fino alla maggiore età. In tali ipotesi si assume come riferimento la data di effettivo ingresso del minore in famiglia.

L’indennità spetta solo in presenza di effettiva astensione dal lavoro, attestata mediante dichiarazione sostitutiva resa dalla lavoratrice e dal committente o associante in partecipazione, oppure dalla libera professionista. I periodi indennizzati sono coperti da contribuzione figurativa ai fini del diritto e della misura della pensione.

Congedo parentale per i collaboratori a progetto e assimilati

La legge finanziaria per il 2007, all’art. 1, comma 788, ha previsto per i lavoratori a progetto e categorie assimilate iscritti alla Gestione separata un’indennità per congedo parentale limitata a tre mesi complessivi entro il primo anno di vita del bambino. La circolare chiarisce che la tutela si applica agli eventi di parto o di ingresso in famiglia verificatisi dal 1° gennaio 2007; restano quindi esclusi i casi riferiti ad eventi anteriori, anche se il periodo di congedo ricade nel 2007.

Il beneficio spetta a condizione che vi siano almeno tre mensilità di contribuzione maggiorata nei dodici mesi rilevanti. Il periodo è riconoscibile sia ai genitori biologici sia ai genitori adottivi e affidatari, con la precisazione che, per le adozioni e gli affidamenti, il minore non deve avere compiuto 12 anni all’atto dell’adozione o dell’affidamento; per gli affidamenti internazionali la disciplina riguarda quelli preadottivi.

L’indennità è determinata nella misura del 30% di 1/365 del reddito da lavoro a progetto o assimilato percepito nei dodici mesi presi a riferimento. In caso di parto plurimo il diritto è riconoscibile per ciascun figlio, sempre entro il limite di tre mesi per bambino e del primo anno di vita.

Per il padre lavoratore a progetto o assimilato il diritto al congedo parentale è riconosciuto, con le medesime regole economiche, quando sussistano almeno tre mensilità di contribuzione maggiorata nei dodici mesi precedenti l’insorgenza delle situazioni che danno titolo all’indennità di paternità (morte o grave infermità della madre, abbandono del figlio, affidamento esclusivo al padre). Il diritto è riconosciuto anche al padre adottivo o affidatario, se la madre non ne fa richiesta, e il reddito di riferimento è quello percepito nei dodici mesi precedenti l’ingresso del minore in famiglia.

Requisiti procedurali, flessibilità e contribuzione figurativa

La domanda di congedo parentale deve essere presentata prima dell’inizio del congedo; in caso contrario sono indennizzabili soltanto i periodi successivi alla domanda. La prestazione è subordinata alla sussistenza di un rapporto di lavoro ancora in corso nel periodo di congedo e all’effettiva astensione dall’attività lavorativa.

Per i periodi indennizzati per congedo parentale si applica la contribuzione figurativa ai fini pensionistici, secondo quanto previsto dall’art. 35, comma 1, del D.Lgs. n. 151/2001. La circolare richiama inoltre il caso di esercizio della flessibilità di cui all’art. 20 del T.U. e quello dell’interdizione anticipata ex art. 17, specificando che, in tali ipotesi, il requisito contributivo va verificato nei dodici mesi interi precedenti l’inizio del diverso periodo richiesto.

Contenzioso e istruzioni operative

Per i ricorsi relativi alla prestazione di congedo parentale è competente in unica istanza il Comitato Amministratore della Gestione separata. L’istruttoria dei ricorsi è curata dalle Direzioni regionali territorialmente competenti tramite la procedura D.I.C.A., secondo le istruzioni già impartite con la circolare n. 13 del 2 febbraio 2006.

Le procedure informatiche applicative risultano in corso di adeguamento; pertanto, la circolare rinvia a successivi messaggi operativi per le istruzioni procedurali di dettaglio.

Istruzioni contabili e variazioni al piano dei conti

La gestione contabile distingue le prestazioni di maternità e paternità riferite al nuovo impianto normativo da quelle già previste dal D.M. 4 aprile 2002, in quanto le prime devono trovare copertura nel gettito contributivo dello 0,22%.

Per le prestazioni di maternità e paternità relative a periodi di astensione obbligatoria sono istituiti:

  • PAR 30/104, per competenza degli anni precedenti;
  • PAR 30/174, per competenza dell’anno in corso.

I recuperi delle prestazioni, per la quota di pertinenza della Gestione separata, sono imputati a PAR 24/134; i relativi crediti a fine esercizio vengono attribuiti al conto PAR 00/030. I crediti inesigibili devono essere evidenziati nel partitario del conto GPA 00/069 con il codice bilancio 01040 – Prestazioni temporanee indebite – PAR.

Le prestazioni di maternità disciplinate esclusivamente dal D.M. 4 aprile 2002 continuano a essere imputate ai conti PAR 30/017, PAR 30/077 e PAR 24/033; tuttavia, dal 2008 il conto PAR 30/077 cessa di funzionare ed è soppresso.

Per il congedo parentale sono istituiti:

  • PAR 30/106, per competenza degli anni precedenti;
  • PAR 30/176, per competenza dell’anno in corso.

La procedura automatizzata di liquidazione emette il relativo biglietto contabile; in caso di utilizzo della procedura dei pagamenti vari, il biglietto deve essere predisposto dall’ufficio amministrativo con mod. SC 3. Le somme non riscosse vanno evidenziate nel partitario di GPA 10/031 con il codice bilancio 03041; le partite ancora da definire a fine esercizio vanno imputate a PAR 10/033; i recuperi al conto PAR 24/033, con successiva attribuzione dei crediti a PAR 00/030 tramite la procedura di recupero crediti per prestazioni. Anche per tali crediti inesigibili si usa il codice 01040 nel partitario di GPA 00/069.

Allegato contabile

L’allegato 2 contiene la variazione e l’istituzione dei conti sopra richiamati, con l’aggiornamento delle relative denominazioni. Le nuove voci contabili riguardano dunque sia la copertura delle prestazioni di maternità/paternità introdotte dal decreto, sia il nuovo indennizzo per congedo parentale previsto dalla legge n. 296/2006.

Punti principali

Estensione delle tutele di maternità e paternità

Dal 7 novembre 2007, data di entrata in vigore del D.M. 12/07/2007, ai committenti e agli associanti in partecipazione è vietato adibire al lavoro le lavoratrici a progetto e assimilate, nonché le associate in partecipazione iscritte alla Gestione separata, durante i periodi di congedo di maternità e di interdizione anticipata/prorogata. Le libere professioniste iscritte alla Gestione separata possono accedere all’indennità di maternità solo se attestano l’effettiva astensione dal lavoro. La tutela si estende anche ad adozione e affidamento e ai lavoratori padri appartenenti alle categorie considerate.

Decorrenza e ambito soggettivo

La nuova disciplina si applica ai parti e agli ingressi in famiglia dal 7/11/2007 in poi; per gli eventi già verificatisi a tale data continua la normativa previgente, fermo restando l’obbligo di astensione per i periodi di congedo successivi. Sono destinatarie della tutela le iscritte alla Gestione separata che non siano iscritte ad altra forma previdenziale obbligatoria e non siano pensionate.

Requisito contributivo e misura dell’indennità di maternità/paternità

Per ottenere l’indennità è necessario l’accreditamento di almeno tre mensilità di contribuzione maggiorata nei dodici mesi di riferimento: 0,50% fino al 7/11/2007 e 0,72% per i periodi successivi. L’indennità è calcolata, per ciascuna giornata, nella misura del 30% di 1/365 del reddito da attività di lavoro a progetto o assimilata percepito nel periodo di riferimento. Per i padri si applicano le regole già previste per l’indennità di paternità, in presenza delle situazioni previste dalla disciplina (morte o grave infermità della madre, abbandono del figlio, affidamento esclusivo al padre).

Domande, certificazione e condizioni di erogazione

La domanda di maternità deve essere corredata dal certificato medico di gravidanza con data presunta del parto, da presentare in busta chiusa prima dell’inizio del congedo. In mancanza, il periodo indennizzabile è determinato sulla base della data effettiva del parto. L’erogazione è subordinata all’effettiva astensione dal lavoro, attestata tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dalla lavoratrice e dal committente/associante o dalla libera professionista. È previsto l’uso del nuovo modello mod.MAT./GEST.SEP., con possibilità di usare temporaneamente la vecchia modulistica integrata.

Congedo parentale per collaboratori a progetto e assimilati

Dal 1° gennaio 2007 è riconosciuta ai lavoratori a progetto e categorie assimilate iscritti alla Gestione separata un’indennità per congedo parentale di tre mesi complessivi entro il primo anno di vita del bambino. Il diritto spetta anche in caso di adozione e affidamento, con limiti di età del minore e con riferimento alla data di ingresso in famiglia. È richiesto il requisito di almeno tre mensilità di contribuzione maggiorata nei dodici mesi rilevanti. La domanda deve essere presentata prima dell’inizio del congedo, e la prestazione è subordinata alla sussistenza di un rapporto di lavoro ancora in corso e all’effettiva astensione dal lavoro.

Congedo parentale in caso di adozione, affidamento e parto plurimo

Per le madri adottive o affidatarie il congedo parentale è riconoscibile per tre mesi entro il primo anno dall’ingresso in famiglia, se il minore non ha superato i 12 anni; per gli affidamenti internazionali si tratta di quelli preadottivi. Per i padri adottivi o affidatari vale il medesimo criterio, se la madre non ne fa richiesta. In caso di parto plurimo il diritto è riconoscibile per ogni bambino, sempre entro il limite temporale previsto.

Contribuzione figurativa e contenzioso

I periodi indennizzati sia per maternità/paternità sia per congedo parentale sono coperti da contribuzione figurativa ai fini pensionistici. I ricorsi sulla prestazione di congedo parentale sono decisi in unica istanza dal Comitato Amministratore della Gestione Separata; l’istruttoria è curata dalle Direzioni regionali tramite procedura D.I.C.A.

Istruzioni contabili e nuovi conti

La circolare istituisce conti specifici per distinguere le prestazioni finanziate dal gettito dello 0,22% da quelle già previste dal D.M. 4 aprile 2002. Per maternità/paternità da D.M. 12/07/2007: PAR 30/104 e PAR 30/174; per recuperi: PAR 24/134; per congedo parentale: PAR 30/106 e PAR 30/176. Sono inoltre aggiornati i conti PAR 10/030, PAR 10/033 e PAR 24/033, mentre dal 2008 il conto PAR 30/077 cessa di funzionare. Sono previste indicazioni anche per somme non riscosse, crediti inesigibili e recuperi a fine esercizio.

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