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Circolare

Circolare numero 138 del 21-12-2007

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare comunica la stipula della convenzione tra INPS e AILP per la riscossione, tramite modello F24, dei contributi associativi dovuti dagli artigiani e commercianti iscritti all’associazione. Vengono indicate le modalità di versamento, le regole per la trasmissione delle deleghe e dei dati degli associati, i termini per le comunicazioni annuali, le modalità di rendicontazione e di riparto finanziario, nonché i costi a carico dell’AILP. La convenzione è valida fino al 31 dicembre 2007 e il rinnovo deve essere richiesto entro il 30 settembre di ciascun anno.

Convenzione INPS-AILP per la riscossione dei contributi associativi di artigiani e commercianti

Convenzione INPS-AILP per la riscossione dei contributi associativi degli artigiani e dei commercianti

La circolare dà notizia della convenzione stipulata il 20 settembre 2007 tra INPS e Associazione Italiana Lavoratori e Pensionati (AILP), ai sensi della legge 4 giugno 1973, n. 311, per la riscossione delle quote associative degli artigiani e commercianti tramite modello F24. Il documento disciplina modalità operative, termini, rendicontazione, costi e responsabilità delle parti.

Ambito della convenzione

L’accordo riguarda la riscossione dei contributi associativi dovuti dagli iscritti all’AILP per i quali sussiste l’obbligo delle assicurazioni IVS. La riscossione è affidata all’INPS, che la effettua congiuntamente ai contributi previdenziali in cifra fissa trimestrale dovuti per legge dagli associati.

Modalità di riscossione

Il contributo associativo annualmente stabilito dall’AILP, anche in misura differenziata per provincia, è versato dagli associati mediante mod. F24 insieme alla contribuzione obbligatoria. L’importo della quota associativa viene incluso nell’importo totale da versare e reso evidente nell’avviso di pagamento dei contributi inviato dall’Istituto.

La convenzione esclude espressamente qualsiasi obbligo dell’INPS di esazione coattiva del contributo associativo. Resta inoltre fermo che il servizio reso dall’INPS non comporta responsabilità verso terzi dall’applicazione degli atti convenzionali.

Determinazione della quota e decorrenza

L’ammontare della quota associativa, stabilito annualmente dall’AILP in misura fissa capitaria e, se del caso, differenziato per provincia, deve essere comunicato all’INPS con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno entro il 30 novembre di ciascun anno. La misura decorre dal 1° gennaio successivo e non può essere modificata nel corso dell’anno.

Identificazione degli associati e deleghe

Per l’identificazione degli associati, l’AILP deve presentare alla struttura periferica INPS competente, in base al codice di avviamento postale, un elenco in duplice copia con le deleghe sottoscritte dal singolo associato, secondo il testo allegato alla convenzione. Le scadenze indicate sono:

  • 15 ottobre e 30 novembre dell’anno precedente;
  • entro il 28 gennaio dell’anno stesso per la parte residua.

La sottoscrizione della delega deve essere autenticata dalla organizzazione territoriale dell’AILP, con firma del responsabile e timbro dell’organizzazione. I nominativi e le firme del legale rappresentante dell’organizzazione territoriale, o dei delegati, devono essere depositati presso le strutture territoriali INPS competenti.

Le deleghe presentate dopo il 28 gennaio producono effetti per l’INPS a partire dall’anno successivo. Se nel corso dell’anno pervengono più deleghe alla riscossione per diverse organizzazioni sindacali, l’Istituto non ne prende in considerazione alcuna ai fini della riscossione.

Supporti informatici, abbinamento e revoche

Per la riscossione di ciascun anno, l’AILP deve inviare alla Direzione Generale INPS - Direzione Centrale Sistemi Informativi e Telecomunicazioni - i supporti informatici contenenti i dati identificativi dei nuovi associati e i nominativi per i quali è intervenuta revoca della delega. Le scadenze sono:

  • 30 settembre e 15 novembre dell’anno precedente;
  • entro il 18 gennaio dell’anno stesso per la parte residua.

I supporti devono contenere, oltre all’identificazione della struttura territoriale INPS competente e del Comune sede dell’impresa, i seguenti dati:

  • cognome e nome dell’associato;
  • data di nascita;
  • codice INPS e relativo controcodice, salvo le nuove iscrizioni;
  • indirizzo e CAP della sede dell’impresa;
  • ogni altro elemento ritenuto essenziale di comune accordo tra le parti.

L’INPS rende disponibili i dati alle strutture territoriali per la convalida delle deleghe e, entro cinque giorni dal ricevimento dei supporti, comunica all’AILP l’esito dell’abbinamento, trasmettendo anche il supporto con i nominativi non abbinati. L’Istituto non assume responsabilità quando supporti o deleghe non trovino corrispondenza con i propri archivi.

In caso di revoca comunicata direttamente dall’associato all’INPS, la struttura territoriale deve acquisirla entro tre mesi dal ricevimento; per effetto della revoca, la quota associativa non sarà inserita nell’avviso di pagamento dei contributi previdenziali per l’esercizio successivo.

Rapporti finanziari, acconti e rendicontazione

Entro il giorno 5 del mese successivo al termine previsto per il versamento della contribuzione in cifra fissa trimestrale, l’INPS corrisponde all’AILP un acconto calcolato applicando all’importo complessivo delle quote associative poste in riscossione una percentuale derivante dal rapporto tra riscossioni e importi posti in riscossione, ridotta di due punti. Gli acconti sono erogati al netto del rimborso spese e dell’IVA.

La definizione dei rapporti finanziari avviene per ogni singola emissione, senza interessi, una volta completate le elaborazioni relative all’emissione medesima. In tale sede l’INPS trasmette all’AILP un rendiconto con:

  • ammontare delle quote associative riscosse;
  • ammontare del rimborso spese e della relativa IVA, compresi gli oneri fiscali previsti dalla normativa vigente, da calcolarsi secondo l’art. 8;
  • acconti corrisposti per l’emissione contributiva di riferimento;
  • eventuale conguaglio a saldo.

Contestualmente all’invio del rendiconto, l’INPS versa il relativo conguaglio. Entro il mese successivo alla rendicontazione, la Direzione Generale INPS - Direzione Centrale Sistemi Informativi e Telecomunicazioni fornisce anche l’elenco degli associati cui si riferiscono gli importi riscossi per quella emissione.

Inoltre, entro il 31 marzo di ciascun anno, l’Istituto trasmette all’AILP un prospetto della situazione finanziaria delle emissioni contributive per le quali non sia ancora stata completata l’acquisizione dei versamenti, con indicazione, per ciascuna emissione, dell’importo annuo, degli acconti versati e delle quote associative riscosse.

Costi del servizio e oneri a carico dell’AILP

L’AILP si impegna a corrispondere all’Istituto gli importi derivanti dalla revisione dei costi; in base alla delibera del Consiglio di Amministrazione n. 39 del 5 febbraio 2002, i costi vigenti sono:

  • 0,10 euro per la gestione della delega del singolo Mod. F24;
  • 1,18 euro per ricezione e convalida della nuova delega e annullamento senza riemissione;
  • 9,99 euro per annullamento della delega con remissione dei modelli F24.

Sono inoltre a carico dell’AILP tutte le spese e ogni altro eventuale onere, anche fiscale, inerente alla convenzione. L’associazione accetta senza riserva tali determinazioni.

Responsabilità e rapporti con gli associati

L’INPS è esonerato da ogni responsabilità nei confronti dei titolari di impresa associati all’AILP, anche in caso di contestazione della loro inclusione negli elenchi trasmessi ai fini della riscossione. I rapporti conseguenti, comprese le eventuali restituzioni delle somme versate per contributi associativi, restano affidati direttamente alle strutture provinciali dell’AILP e agli associati interessati. La convenzione ribadisce inoltre la totale manleva dell’INPS verso terzi.

Durata e rinnovo

La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2007. La richiesta di rinnovo annuale da parte dell’AILP deve pervenire all’Istituto tramite lettera raccomandata entro il 30 settembre di ciascun anno, cioè almeno tre mesi prima della scadenza.

Indicazioni operative ulteriori

Per le modalità attuative della convenzione, per l’indicazione degli associati nella fase di prima iscrizione e per la disciplina delle revoche, la circolare rinvia a quanto stabilito dalla circolare INPS n. 205 del 1° ottobre 1998, relativa alla gestione delle vigenti convenzioni in materia.

Punti principali

Oggetto e finalità della convenzione

L’INPS assume il servizio di esazione delle quote associative dovute dagli iscritti all’AILP, limitatamente agli associati per i quali sussiste l’obbligo delle assicurazioni IVS. La riscossione avviene congiuntamente ai contributi previdenziali obbligatori tramite modello F24.

Modalità di versamento e esclusione dell’esazione coattiva

Le quote associative sono versate dagli associati con il mod. F24 insieme ai contributi obbligatori, con evidenza dell’importo totale comprensivo della quota associativa. L’INPS non è tenuto ad alcuna esazione coattiva delle quote associative e non assume responsabilità verso terzi per l’applicazione della convenzione.

Determinazione della quota associativa e comunicazioni annuali

L’importo della quota è stabilito annualmente dall’AILP, anche in misura diversa per provincia, e deve essere comunicato all’INPS con raccomandata con ricevuta di ritorno entro il 30 novembre di ogni anno. La misura decorre dal 1° gennaio successivo e non può essere modificata nel corso dell’anno.

Identificazione degli associati e gestione delle deleghe

L’AILP trasmette alle strutture periferiche INPS, secondo le scadenze del 15 ottobre e 30 novembre dell’anno precedente e, per la parte residua, entro il 28 gennaio dell’anno stesso, gli elenchi e le deleghe sottoscritte dagli associati. La sottoscrizione deve essere autenticata dall’organizzazione territoriale AILP; i nominativi e le firme dei delegati devono essere depositati presso le strutture territoriali INPS competenti. Le deleghe presentate dopo il 28 gennaio hanno effetto dall’anno successivo; se per uno stesso associato pervengono più deleghe a favore di organizzazioni sindacali diverse, l’INPS non prende in considerazione alcuna delega ai fini della riscossione.

Trasmissione dei supporti informatici e abbinamento dati

Per la riscossione annuale, l’AILP invia alla Direzione Generale INPS - Direzione Centrale Sistemi Informativi e Telecomunicazioni, alle date del 30 settembre e 15 novembre dell’anno precedente e, per la parte residua, entro il 18 gennaio dell’anno stesso, i supporti informatici con i dati dei nuovi associati e delle revoche. L’INPS rende disponibili tali dati alle strutture territoriali per la convalida delle deleghe e comunica entro cinque giorni l’esito dell’abbinamento, restando esonerato da responsabilità in caso di mancata corrispondenza con i propri archivi.

Revoche della delega

Il rapporto è tra associato e AILP, ma se l’INPS riceve direttamente dall’associato la comunicazione di revoca, la struttura territoriale acquisisce la revoca entro tre mesi dal ricevimento. Di conseguenza, la quota associativa non sarà inserita nell’avviso di pagamento dei contributi previdenziali in cifra fissa trimestrale per l’esercizio successivo.

Rendicontazione e acconti finanziari

Entro il giorno 5 del mese successivo alla scadenza del versamento trimestrale, l’INPS corrisponde all’AILP un acconto calcolato sulla base delle riscossioni rilevate, ridotto di due punti percentuali. Gli acconti sono corrisposti al netto del rimborso spese e dell’IVA. La definizione finale dei rapporti finanziari avviene per singola emissione, senza interessi, con trasmissione di un rendiconto che evidenzia quote riscosse, rimborso spese e IVA, acconti versati ed eventuale conguaglio; il conguaglio viene versato contestualmente. Entro il mese successivo alla rendicontazione, l’INPS fornisce anche l’elenco degli associati riferiti alle somme riscosse.

Prospetto annuale della situazione finanziaria

Entro il 31 marzo di ogni anno l’INPS trasmette all’AILP un prospetto della situazione finanziaria relativa alle emissioni contributive per le quali non è ancora completata l’acquisizione dei versamenti, con indicazione dell’importo annuo, degli acconti versati e delle quote associative riscosse per ciascuna emissione.

Costi del servizio a carico dell’AILP

L’AILP si impegna a rimborsare all’INPS i costi previsti dalla delibera del C.d.A. n. 39 del 5 febbraio 2002, attualmente pari a 0,10 euro per la gestione della delega singolo Mod. F24, 1,18 euro per la ricezione e convalida di nuova delega e annullamento senza riemissione, e 9,99 euro per l’annullamento delega con remissione dei modelli F24. Restano inoltre a carico dell’AILP ogni ulteriore spesa e onere, anche fiscale, inerente la convenzione.

Responsabilità e rapporti con gli associati

L’INPS è esonerato da ogni responsabilità verso i titolari d’impresa associati all’AILP, anche in caso di contestazione dell’inclusione negli elenchi. I rapporti e le eventuali restituzioni delle somme versate per contributi associativi devono essere gestiti direttamente tra le strutture provinciali AILP e gli associati interessati.

Durata della convenzione e rinnovo

La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2007. L’AILP deve richiedere il rinnovo annuale mediante lettera raccomandata entro il 30 settembre di ciascun anno, cioè almeno tre mesi prima della scadenza.

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