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Circolare

Circolare numero 140 del 21-12-2007

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare comunica che, in base al decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 12 dicembre 2007, il tasso di interesse legale passa al 3% annuo dal 1° gennaio 2008. Il nuovo tasso si applica ai crediti contributivi pagati dal 1° gennaio 2008 in avanti e incide sul calcolo delle somme aggiuntive previste per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali. Viene inoltre richiamata la possibilità di riduzione delle sanzioni civili fino alla misura degli interessi legali nei casi previsti dall’art. 116, comma 15, della legge n. 388/2000, subordinatamente all’integrale pagamento dei contributi dovuti e secondo le delibere del Consiglio di Amministrazione adottate in base alle direttive ministeriali.

Variazione del tasso degli interessi legali al 3% dal 1° gennaio 2008 e riflessi sulle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi.

Variazione del tasso di interessi legali dal 1° gennaio 2008

La circolare informa dell’aggiornamento del tasso di interesse legale e chiarisce gli effetti della modifica sul calcolo delle somme aggiuntive dovute per omesso o ritardato versamento di contributi previdenziali e assistenziali. Il provvedimento ha rilievo operativo per la gestione dei crediti contributivi e per l’applicazione delle eventuali riduzioni delle sanzioni civili.

Nuova misura del tasso legale

È richiamato il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 12 dicembre 2007, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 291 del 15 dicembre 2007, con il quale il saggio degli interessi legali è stato fissato al 3% in ragione d’anno a decorrere dal 1° gennaio 2008.

Ambito di applicazione del nuovo tasso

Il nuovo tasso deve essere utilizzato nei casi previsti dalla normativa vigente per i crediti contributivi il cui pagamento avviene dal 1° gennaio 2008 in poi. La circolare specifica che la variazione incide sul calcolo delle somme aggiuntive dovute in caso di omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.

Riduzione delle sanzioni civili fino agli interessi legali

Viene ricordato che, nei casi previsti dall’art. 116, comma 15, della legge n. 388/2000, la riduzione delle sanzioni civili fino alla misura degli interessi legali può essere concessa solo se risultano integralmente versati i contributi dovuti alle gestioni previdenziali e assistenziali. La concessione deve inoltre avvenire sulla base delle delibere adottate dai Consigli di Amministrazione in applicazione delle direttive ministeriali.

Quadro di riferimento richiamato dalla circolare

La circolare precisa che le direttive di riferimento sono state emanate dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro del Tesoro, Bilancio e della Programmazione Economica. In attuazione di tali direttive, il Consiglio di Amministrazione ha approvato una delibera che disciplina in modo dettagliato la materia, richiamata nella circolare n. 88 del 9 maggio 2002.

Punti principali

Aggiornamento del tasso di interesse legale

Con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 12 dicembre 2007, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 291 del 15 dicembre 2007, il saggio degli interessi legali è stato fissato nella misura del 3% annuo con decorrenza dal 1° gennaio 2008.

Effetti sui crediti contributivi

Il nuovo tasso deve essere applicato, nei casi previsti dalla normativa vigente, ai crediti contributivi il cui pagamento avviene dal 1° gennaio 2008 in poi. La variazione rileva quindi anche per il calcolo delle somme aggiuntive connesse a omesso o ritardato versamento di contributi previdenziali e assistenziali.

Riduzione delle sanzioni civili

La circolare richiama la possibilità di ridurre le sanzioni civili fino alla misura degli interessi legali nei casi contemplati dall’art. 116, comma 15, della legge n. 388/2000. Tale riduzione è subordinata al versamento integrale dei contributi dovuti alle gestioni previdenziali e assistenziali e alla disciplina stabilita dalle delibere dei Consigli di Amministrazione adottate in attuazione delle direttive ministeriali.

Riferimenti alle precedenti direttive e disciplina applicativa

Le direttive di riferimento sono quelle emanate dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro del Tesoro, Bilancio e della Programmazione Economica. In base a tali direttive, il Consiglio di Amministrazione ha approvato una delibera che disciplina dettagliatamente la materia, richiamata dalla circolare n. 88 del 9 maggio 2002.

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