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Cassazione Penale, Ordinanza n. 28115/2026 del 24/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ricorreva per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che, in parziale riforma della decisione resa all'esito di rito abbreviato, aveva riconosciuto le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti e rideterminato la pena, confermando la responsabilità per truffa militare aggravata e per ulteriori reati in materia di accesso abusivo a sistema informatico e falsità ideologica/materiale in atto pubblico. I motivi deducevano: 1) vizio di motivazione e violazione di legge quanto alla truffa militare, sostenendo che la qualità di comandante di stazione e l'asserita compensazione del tempo sottratto al servizio con lavoro svolto fuori orario escludessero la truffa, anche in considerazione dell'esiguità del profitto e dell'assenza di disfunzioni; 2) violazione di legge quanto all'art. 615-ter c.p., sostenendo che l'accesso al sistema informatico sarebbe avvenuto come mera agevolazione/p piacere nell'ambito di un compito di istituto; 3) violazione di legge e vizio di motivazione sul diniego della continuazione tra i reati; 4) vizio di motivazione sul giudizio di comparazione, assumendo che le attenuanti generiche dovessero prevalere e che la qualifica soggettiva non potesse essere valutata negativamente senza violare il ne bis in idem; 5) vizio di motivazione sulla pena, ritenuta eccessiva rispetto al minimo edittale e all'entità del danno.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i primi due motivi mirassero a una rivalutazione del fatto preclusa in sede di legittimità e comunque non specificamente argomentata; ha inoltre osservato che la pretesa compensazione del lavoro omesso non esclude la truffa e che la consapevolezza di accedere al sistema ETNA per ragioni estranee all'ufficio integra il reato ex art. 615-ter c.p. anche sul piano soggettivo. I motivi sulla continuazione, sul bilanciamento delle circostanze e sulla dosimetria della pena sono stati ritenuti manifestamente infondati, poiché la valutazione del vincolo della continuazione, del giudizio di comparazione e della pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito; nel caso concreto, la Corte territoriale aveva adeguatamente evidenziato la mancanza di un disegno criminoso unitario tra assenze ingiustificate e ulteriori reati commessi per favori a terzi, nonché l'elevato disvalore derivante dagli abusi della qualifica di pubblico ufficiale. Conseguentemente, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 173, lett. e, d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66

    richiamato dalla difesa come norma che, in ragione della qualifica di comandante di stazione, inciderebbe sulla responsabilità per il controllo del territorio e sull'organizzazione del lavoro; la Corte non ne accoglie la lettura difensiva.

  • art. 615-ter c.p.

    l'accesso al sistema informatico per ragioni estranee all'ufficio, consapevole e volontario, integra il delitto anche sotto il profilo soggettivo.

  • art. 81, comma 2, c.p.

    la continuazione non è automatica ma richiede un disegno criminoso unitario; la valutazione spetta al giudice di merito.

  • art. 616, comma 1, c.p.p.

    alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 6402 c.p.

    nel testo non è indicato chiaramente il numero dell'articolo; il riferimento è alla truffa militare aggravata, trattata come fatto penalmente rilevante e non escluso dalla pretesa compensazione del lavoro omesso.

  • art. 479 c.p.

    richiamato insieme all'art. 476 c.p. per le contestazioni in tema di falsità ideologica/materiale in atto pubblico.

  • art. 476, comma 2, c.p.

    richiamato quale norma base del capo di imputazione relativo alla falsità in atto pubblico.

  • art. 48 c.p.

    richiamato nel capo d'imputazione, senza specifica autonoma elaborazione nel passaggio riportato.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentita una rivalutazione del materiale probatorio o dei fatti se il ricorso mira solo a sostituire ai criteri del giudice di merito una diversa lettura delle risultanze.
  • Le doglianze che riproducono in modo sostanzialmente pedissequo le difese già esaminate dal giudice di merito, senza una critica argomentata alla motivazione impugnata, sono non specifiche e non possono fondare l'annullamento.
  • La pretesa compensazione successiva o extra-orario del tempo sottratto al servizio non esclude, di per sé, la configurabilità della truffa quando permane l'indebito vantaggio conseguito mediante abuso della funzione.
  • Il delitto di accesso abusivo a sistema informatico è integrato quando il soggetto, pur avendo formale possibilità di accesso, utilizza il sistema per finalità estranee alle ragioni d'ufficio, con consapevolezza dell'uso deviato.
  • Il vincolo della continuazione richiede l'accertamento di un medesimo disegno criminoso e non può essere desunto automaticamente dalla sola vicinanza temporale o dalla connessione con il servizio; la sua verifica è rimessa al giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo per manifesta illogicità o violazione di legge.
  • Il giudizio di comparazione tra circostanze attenuanti e aggravanti, così come la determinazione della pena base, appartengono alla discrezionalità del giudice di merito e non sono sindacabili in cassazione se sorretti da motivazione congrua e non illogica.

Come è indicizzato

MaterieTruffaFrode informaticaImpunazioni
RamiDelitti contro il patrimonioReati informaticiProcesso penale
IstitutiContinuazione

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