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Regolamento

Regolamento (UE) 2024/1505

Regolamento delegato (UE) 2024/1505 della Commissione, del 22 febbraio 2024, che integra il regolamento (UE) 2022/2554 del Parlamento europeo e del Consiglio determinando l’importo delle commissioni per le attività di sorveglianza che l’autorità di sorveglianza capofila addebita ai fornitori terzi critici di servizi TIC e le relative modalità di pagamento

Normativa europea32024R1505

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento disciplina il sistema di finanziamento della sorveglianza europea sui fornitori terzi critici di servizi TIC previsto dal DORA. Stabilisce come determinare la base di costo annuale, come calcolare la commissione in funzione del fatturato applicabile, quale importo minimo è dovuto e quali importi fissi si applicano nel primo anno di designazione o in caso di domanda volontaria di designazione. Definisce inoltre termini, modalità di fatturazione e pagamento, nonché il ricorso a comunicazioni elettroniche.

Regolamento delegato che determina l’importo e le modalità di pagamento delle commissioni annuali di sorveglianza dovute dai fornitori terzi critici di servizi TIC designati ai sensi del regolamento DORA.

Ambito di applicazione

Si applica ai fornitori terzi critici di servizi TIC designati o candidati alla designazione ai sensi del regolamento (UE) 2022/2554 (DORA), limitatamente alle commissioni per le attività di sorveglianza dovute all’autorità di sorveglianza capofila e alle altre autorità europee di vigilanza nell’ambito del quadro di sorveglianza dei fornitori terzi critici. Rileva per i servizi TIC prestati alle entità finanziarie di cui all’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento DORA; in mancanza di dati mirati, può considerare il fatturato nell’Unione o, in ultima istanza, mondiale. Il regolamento si applica in tutti gli Stati membri ed è rilevante ai fini del SEE; le comunicazioni avvengono elettronicamente.

Commissioni di sorveglianza per i fornitori terzi critici di servizi TIC

Il regolamento delegato integra il regolamento (UE) 2022/2554 (DORA) disciplinando il finanziamento delle attività di sorveglianza sui fornitori terzi critici di servizi TIC. La logica seguita è quella del recupero integrale dei costi, con ripartizione proporzionata al fatturato e con una componente minima e alcune commissioni fisse per le fasi di designazione.

Finalità e base normativa

Il testo dà attuazione all’articolo 43, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2022/2554, alla luce delle esigenze di copertura dei costi sostenuti dall’autorità di sorveglianza capofila e dalle altre autorità europee di vigilanza. I considerando chiariscono che la commissione annuale deve coprire sia i costi propri delle autorità europee sia quelli eventualmente delegati alle autorità competenti, e che il sistema deve essere annuale, proporzionato e idoneo a evitare disavanzi o eccedenze significative.

Stima dei costi da finanziare

Ogni anno l’autorità di sorveglianza capofila e le altre autorità europee di vigilanza stimano i costi complessivi annuali per lo svolgimento delle funzioni di sorveglianza. Tali costi includono in particolare:

  • i costi di designazione dei fornitori terzi critici di servizi TIC;
  • i costi per la nomina dell’autorità di sorveglianza capofila;
  • i costi della sorveglianza effettiva, compresi quelli del gruppo di esaminatori congiunto e della consulenza di esperti indipendenti;
  • i costi del seguito alle raccomandazioni formulate ai sensi dell’articolo 35, paragrafo 1, lettera d), del regolamento DORA;
  • i costi di governance del quadro di sorveglianza.

Fatturato applicabile e dati sottoposti ad audit

Ai fini del calcolo delle commissioni, il fatturato rilevante è costituito dai ricavi generati nell’Unione dalla fornitura alle entità finanziarie dei servizi TIC individuati nelle norme tecniche di attuazione adottate ai sensi dell’articolo 28, paragrafo 9, del regolamento DORA. I fornitori terzi critici devono trasmettere all’autorità di sorveglianza capofila, ogni anno entro il 31 dicembre, dati auditati riferiti al fatturato dell’anno n-2.

Se il fornitore non presenta dati adeguati entro il termine:

  • l’autorità prende in considerazione i ricavi generati nell’Unione dalla fornitura dei servizi TIC, a prescindere dal tipo di clienti, se mancano dati limitati alle entità finanziarie;
  • in mancanza anche di dati sui ricavi nell’Unione, considera il fatturato mondiale relativo ai medesimi servizi;
  • se mancano entrambi i set di informazioni, considera il fatturato mondiale a prescindere dal tipo di clienti.

Se i ricavi sono indicati in valuta diversa dall’euro, l’autorità li converte in euro usando il tasso medio BCE del periodo in cui sono stati registrati.

Calcolo della commissione annuale

La commissione annuale dovuta da ciascun fornitore per l’anno n è pari ai costi annuali stimati, corretti mediante un coefficiente di fatturato basato sul fatturato applicabile dell’anno n-2. Il regolamento stabilisce inoltre un limite minimo: la commissione annuale non può essere inferiore a 50 000 EUR.

Regole speciali per il primo anno di designazione e per la designazione volontaria

Per il primo elenco di fornitori terzi critici designati pubblicato ai sensi dell’articolo 31, paragrafo 9, del regolamento DORA, le commissioni sono ripartite in parti uguali tra i fornitori elencati, dividendo i costi complessivi stimati per il numero dei soggetti designati.

Per il fornitore che diventa critico nel corso dell’anno, la commissione del primo anno è una commissione fissa pari a quella risultante dalla ripartizione del primo elenco; se il periodo di sorveglianza è inferiore a un anno, l’importo è proporzionato al numero di giorni intercorrenti tra la designazione e la fine dell’anno.

Per il fornitore che chiede volontariamente la designazione ai sensi dell’articolo 31, paragrafo 11, è prevista una commissione fissa di 50 000 EUR. Tale importo non è rimborsato se la richiesta è respinta o se il richiedente la ritira durante il processo.

Fatturazione, pagamento e mora

Le commissioni sono fatturate e pagate in euro. Le note di addebito devono prevedere un termine di pagamento di almeno 30 giorni.

Il regolamento distingue due casi:

  • i fornitori già soggetti a sorveglianza al 1° gennaio di un dato anno pagano in un’unica rata entro il 30 aprile;
  • i fornitori designati nel corso dell’anno pagano, per il primo anno, entro il 31 dicembre.

In caso di ritardo si applicano gli interessi di mora di cui all’articolo 99 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.

Comunicazioni e applicazione temporale

Tutte le comunicazioni tra autorità europee di vigilanza e fornitori terzi critici di servizi TIC avvengono per via elettronica.

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Stima dei costi annuali di sorveglianza

L’autorità di sorveglianza capofila e le altre autorità europee di vigilanza stimano ogni anno i costi complessivi per l’esercizio delle funzioni di sorveglianza. La base della commissione è costituita dai costi annuali complessivi stimati. Sono considerati i costi diretti e indiretti relativi a: designazione dei fornitori terzi critici di servizi TIC; nomina dell’autorità di sorveglianza capofila; sorveglianza effettiva, inclusi i costi del gruppo di esaminatori congiunto e della consulenza di esperti indipendenti; seguito alle raccomandazioni ex articolo 35, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2022/2554; governance del quadro di sorveglianza.

Fatturato applicabile e dati auditati

Il fatturato rilevante è costituito dai ricavi generati nell’Unione dalla fornitura alle entità finanziarie dei servizi TIC elencati nelle norme tecniche di attuazione adottate ai sensi dell’articolo 28, paragrafo 9, del regolamento DORA. I fornitori trasmettono annualmente, entro il 31 dicembre, dati auditati relativi al fatturato dell’anno n-2. Se non sono forniti dati sufficienti, l’autorità può ricorrere, in via progressiva, al fatturato nell’Unione indipendentemente dal tipo di clienti o, in ultima istanza, al fatturato mondiale. I ricavi in valuta diversa dall’euro sono convertiti in euro al tasso medio BCE del periodo di riferimento.

Calcolo della commissione annuale

Per ciascun fornitore la commissione annuale di sorveglianza per l’anno n corrisponde ai costi annuali stimati, adeguati in base a un coefficiente di fatturato calcolato sul fatturato applicabile dell’anno n-2. In ogni caso la commissione annuale non può essere inferiore a 50 000 EUR.

Commissioni nel primo anno di designazione e per richieste volontarie

Per il primo elenco di fornitori designati ex articolo 31, paragrafo 9, DORA, i costi sono ripartiti equamente tra i fornitori designati, dividendo i costi complessivi stimati per il numero di soggetti designati. Il fornitore designato come critico nel corso dell’anno paga, per il primo anno di designazione, una commissione fissa pari a quella del primo elenco; se la sorveglianza copre solo una parte dell’anno, l’importo è proporzionato ai giorni residui dell’anno. Il fornitore che chiede volontariamente la designazione ex articolo 31, paragrafo 11, paga una commissione fissa di adesione di 50 000 EUR, non rimborsabile in caso di ritiro o rigetto della richiesta.

Pagamento, termini e interessi di mora

Le commissioni sono fatturate e pagate in euro, con termini di pagamento di almeno 30 giorni. I fornitori soggetti a sorveglianza al 1° gennaio pagano in un’unica rata entro il 30 aprile dell’anno; i fornitori designati nel corso dell’anno pagano le commissioni dovute per il primo anno entro il 31 dicembre. I ritardi di pagamento sono soggetti agli interessi di mora previsti dall’articolo 99 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.

Comunicazioni elettroniche

Tutte le comunicazioni tra le autorità europee di vigilanza e i fornitori terzi critici di servizi TIC avvengono per via elettronica.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieresilienza operativa digitaleservizi finanziarivigilanza prudenzialecommissioni e contributi regolamentaritecnologie dell'informazione e comunicazione

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