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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-219/18

Sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 24 settembre 2019. — Piaggio & C. SpA contro Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale. — Disegno o modello comunitario – Procedimento di dichiarazione di nullità – Disegno o modello comunitario registrato raffigurante un motociclo – Disegno o modello comunitario anteriore – Causa di nullità – Carattere individuale – Impressione generale diversa – Utilizzatore informato – Articolo 6 e articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 6/2002 – Interpretazione conforme dell’articolo 6 del regolamento n. 6/2002 – Assenza, nel disegno o modello registrato, di utilizzo di un marchio nazionale tridimensionale anteriore non registrato – Articolo 25, paragrafo 1, lettera e), del regolamento n. 6/2002 – Assenza, nel disegno o modello registrato, di utilizzazione non autorizzata di un’opera protetta dalla legislazione in materia di diritto d’autore di uno Stato membro – Articolo 25, paragrafo 1, lettera f), del regolamento n. 6/2002. — Causa T-219/18

Giurisprudenza europea62018TJ0219

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale ha respinto il ricorso di Piaggio contro la decisione dell’EUIPO che aveva mantenuto valido il disegno o modello comunitario registrato di uno scooter di Zhejiang Zhongneng. Ha ritenuto che il modello contestato suscitasse un’impressione generale diversa rispetto al modello anteriore invocato da Piaggio, escludendo quindi il difetto di carattere individuale. Ha inoltre escluso sia l’utilizzo di un marchio tridimensionale anteriore non registrato sia l’utilizzazione non autorizzata di un’opera protetta dal diritto d’autore.

Nullità di un disegno o modello comunitario registrato di motociclo: carattere individuale, uso di marchio tridimensionale anteriore e pretesa utilizzazione di opera protetta dal diritto d’autore.

La questione giuridica

Se il disegno o modello comunitario registrato raffigurante uno scooter/motociclo fosse nullo perché privo di carattere individuale rispetto a un disegno o modello anteriore divulgato da Piaggio; se integrasse inoltre l’utilizzazione di un marchio tridimensionale nazionale anteriore non registrato, tale da fondare la nullità ex articolo 25, paragrafo 1, lettera e), del regolamento n. 6/2002; e se costituisse infine un’utilizzazione non autorizzata di un’opera protetta dal diritto d’autore italiano e francese, ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 1, lettera f), del medesimo regolamento.

Principio di diritto

Il Tribunale ha confermato che il disegno o modello contestato non era nullo: rispetto al disegno o modello anteriore, esso produceva sull’utilizzatore informato un’impressione generale diversa e quindi possedeva carattere individuale; quanto all’articolo 25, paragrafo 1, lettera e), del regolamento n. 6/2002, la forma dello scooter contestato non era percepita come utilizzazione del marchio tridimensionale anteriore né generava rischio di confusione nel pubblico di riferimento; quanto all’articolo 25, paragrafo 1, lettera f), non risultava una utilizzazione non autorizzata dell’opera protetta dal diritto d’autore, perché le caratteristiche creative rivendicate della Vespa originale non si ritrovavano nel modello contestato. Il ricorso è stato quindi respinto integralmente e la ricorrente condannata alle spese.

Norme richiamate

  • Regolamento (CE) n. 6/2002
  • Articolo 4 del regolamento (CE) n. 6/2002
  • Articolo 5 del regolamento (CE) n. 6/2002
  • Articolo 6 del regolamento (CE) n. 6/2002
  • Articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 6/2002
  • Articolo 25, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (CE) n. 6/2002
  • Articolo 25, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (CE) n. 6/2002
  • Articolo 52 del regolamento (CE) n. 6/2002
  • Articoli 55-60 del regolamento (CE) n. 6/2002
  • Regolamento (CE) n. 2245/2002
  • Articolo 28, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 2245/2002
  • Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 6 TFUE

Nullità di un disegno o modello comunitario registrato raffigurante uno scooter

La pronuncia riguarda un ricorso avverso una decisione della terza commissione di ricorso dell’EUIPO in materia di nullità di un disegno o modello comunitario registrato. Il Tribunale è stato chiamato a valutare tre diverse cause di nullità invocate da Piaggio contro il modello di scooter registrato da Zhejiang Zhongneng.

Fatti e procedimento amministrativo

Piaggio aveva chiesto la dichiarazione di nullità del disegno o modello comunitario registrato n. 1783655-0002, relativo a "ciclomotori; motocicli", fondando l’istanza su tre motivi:

  • mancanza di novità e di carattere individuale rispetto a un disegno o modello anteriore commercializzato come Vespa LX;
  • utilizzazione, nel modello contestato, di un marchio tridimensionale nazionale anteriore non registrato, protetto dal diritto italiano;
  • utilizzazione non autorizzata di un’opera protetta dal diritto d’autore italiano e francese.

La divisione di annullamento aveva accolto la domanda solo sul carattere individuale, ma la commissione di ricorso aveva poi annullato tale decisione e respinto integralmente la domanda di nullità.

Quadro normativo rilevante

La causa è stata esaminata alla luce del regolamento (CE) n. 6/2002 sui disegni e modelli comunitari, in particolare:

  • articolo 4, sulla protezione dei disegni o modelli nuovi e dotati di carattere individuale;
  • articolo 5, sulla novità;
  • articolo 6, sul carattere individuale e sull’utilizzatore informato;
  • articolo 25, paragrafo 1, lettere b), e) e f), sulle cause di nullità;
  • articoli 52 e 55-60, sul procedimento di nullità e sul ricorso dinanzi all’EUIPO. Sono inoltre richiamati il regolamento (CE) n. 2245/2002 e, per le spese, l’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale.

Primo motivo: carattere individuale del disegno o modello

Il Tribunale ha chiarito che il riferimento dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002 non richiede, in linea generale, una differenza "significativa" tra le impressioni generali; la formula italiana contiene un residuo dell’iter legislativo, ma il testo va interpretato alla luce di tutte le versioni linguistiche e della giurisprudenza, secondo cui occorre verificare se il disegno o modello produca un’impressione generale diversa sull’utilizzatore informato.

Nel caso concreto, il Tribunale ha condiviso la qualificazione del settore pertinente come quello degli scooter e ha ritenuto che l’utilizzatore informato sia un soggetto normalmente attento al design dei prodotti, con un livello di attenzione elevato. Ha inoltre confermato che il margine di libertà dell’autore, pur condizionato da esigenze funzionali del veicolo, era almeno medio.

Nel confronto tra i modelli, il Tribunale ha valorizzato differenze strutturali e stilistiche numerose e percepibili: linee angolose nel modello contestato contro linee arrotondate nel modello anteriore, diversa conformazione dello scudo frontale, del fanale, della carenatura posteriore, del maniglione e di altri elementi. Ha quindi concluso che le differenze non erano meri dettagli irrilevanti, ma incidevano sull’impressione generale, escludendo il difetto di carattere individuale.

Secondo motivo: utilizzazione di un marchio tridimensionale anteriore non registrato

Ai fini dell’articolo 25, paragrafo 1, lettera e), il Tribunale ha ricordato che occorre verificare se il pubblico di riferimento percepisca nel disegno o modello contestato l’uso del segno distintivo invocato e se vi sia rischio di confusione. Il segno fatto valere era un marchio di fatto tridimensionale, costituito dalla forma dello scooter Vespa, asseritamente noto e protetto in Italia.

Il Tribunale ha ritenuto che il pubblico pertinente fosse quello dei consumatori di scooter, soggetti medi ma con elevato livello di attenzione, trattandosi di beni durevoli e relativamente costosi. Ha poi osservato che il consumatore medio non avrebbe identificato nel modello contestato le caratteristiche distintive invocate da Piaggio, né la forma complessiva sarebbe stata percepita come segno identico o simile al marchio anteriore. Le differenze estetiche escludevano, in concreto, sia l’utilizzazione del marchio sia ogni rischio di confusione o associazione.

Terzo motivo: utilizzazione non autorizzata di un’opera protetta dal diritto d’autore

Per la causa di nullità di cui all’articolo 25, paragrafo 1, lettera f), il Tribunale ha precisato che il ricorrente deve identificare con precisione l’opera protetta e dimostrare che il disegno o modello contestato costituisca un’utilizzazione non autorizzata di tale opera secondo il diritto dello Stato membro interessato.

Nel caso di specie, l’opera invocata coincideva con il modello anteriore della Vespa, inteso come espressione concreta di un nucleo creativo e artistico protetto dal diritto italiano e, secondo quanto richiamato, anche da quello francese. Tuttavia, il Tribunale ha ritenuto che nel modello contestato non fossero rinvenibili le caratteristiche artistiche essenziali rivendicate, poiché esso presentava linee angolose e una configurazione complessiva diversa, incompatibile con il carattere arrotondato, femminile e vintage attribuito all’opera anteriore. Ne ha tratto la conseguenza che mancava una utilizzazione non autorizzata dell’opera protetta.

Decisione e conseguenze sulle spese

Poiché nessuno dei tre motivi è stato accolto, il Tribunale ha respinto integralmente il ricorso di Piaggio. In applicazione della regola di soccombenza, Piaggio è stata condannata alle spese del giudizio.

Principi ricavabili

La sentenza ribadisce che, in materia di disegni e modelli comunitari, il carattere individuale va valutato sulla base dell’impressione generale diversa prodotta sull’utilizzatore informato rispetto a un singolo disegno o modello anteriore identificato, tenendo conto del margine di libertà dell’autore. Precisa inoltre che la causa di nullità fondata sull’uso di un segno distintivo richiede che il segno sia effettivamente percepito nel disegno o modello contestato, con conseguente rischio di confusione, e che la tutela d’autore presuppone una reale utilizzazione dell’opera protetta, non la mera evocazione di uno stile o di caratteristiche generali.

Come è indicizzato

Materiedisegni e modelli comunitarinullità del disegno o modellomarchi tridimensionali non registratidiritto d'autoreconcorrenza tra segni e forme di prodotto

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