Cassazione Penale, Sentenza n. 24723/2025 del 07/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'assoluzione pronunciata dal Tribunale di Salerno per il reato di cui all'art. 256 D.lgs. 152/2006. Il Procuratore Generale deduceva errata applicazione e mancata qualificazione giuridica della fattispecie: sosteneva che la pratica della fertirrigazione (art. 137, comma 14, D.lgs. 152/2006) non fosse stata adeguatamente valutata dal giudice di primo grado e che mancassero accertamenti (anche tecnici) sul reale utilizzo agronomico degli effluenti, sull'esistenza e adeguatezza delle colture, sulle quantità e modalità di impiego, nonché sul carattere sistematico dello sversamento. Inoltre lamentava la mancata attivazione dei poteri istruttori d'ufficio ex art. 507 c.p.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Procuratore Generale, ritenendo che i fatti accertati indicassero lo sversamento incontrollato di reflui zootecnici dal lato aperto della vasca nel terreno circostante e che, pertanto, la condotta dovesse essere qualificata come deposito di rifiuti liquidi ai sensi dell'art. 256 D.lgs. 152/2006. La Corte ha escluso l'applicabilità dell'art. 137, comma 14 (illecito di utilizzo agronomico) nel caso di tracimazione/versamento sul suolo in assenza di uno scarico diretto tramite condotta: la pratica della fertirrigazione non legittima lo sversamento incontrollato. Per questi motivi la sentenza impugnata è annullata con rinvio al Tribunale di Salerno, in diversa composizione, per nuovo esame.
Norme richiamate
D.lgs. n.152/2006, art.256
La raccolta in vasca e lo spandimento incontrollato sul suolo di effluenti derivanti da attività zootecniche configurano deposito di rifiuti allo stato liquido soggetto alla disciplina sanzionatoria della Parte IV; l'autorizzazione all'utilizzo agronomico non esclude la configurabilità dell'illecito se vi è versamento incontrollato.
D.lgs. n.152/2006, art.137 comma 14
Sanziona l'utilizzazione agronomica svolta al di fuori dei casi e delle procedure previste; non è applicabile al mero sversamento incontrollato sul terreno che costituisce rifiuto, posto che l'assimilazione dei reflui ad acque reflue richiede uno scarico diretto tramite condotta.
D.lgs. n.152/2006, art.74 lettera p)
Definisce la 'fertirrigazione' come gestione degli effluenti dalla produzione fino all'applicazione al terreno; utile per qualificare l'attività agricola, ma non sottrae automaticamente alla disciplina sui rifiuti gli scarichi/versamenti incontrollati.
Cod. proc. pen., art.507
Attribuisce al giudice il potere-dovere di disporre mezzi di prova d'ufficio quando 'assolutamente necessario'; la mancata attivazione è sindacabile in Cassazione se la necessità della prova è manifestamente evidente dal testo della sentenza.
Cod. proc. pen., art.321
Norma che ha consentito il sequestro della vasca al momento del sopralluogo; fatto rilevante nelle risultanze istruttorie.
Massime di principio
- La presenza di un'autorizzazione alla fertirrigazione non legittima lo sversamento incontrollato di effluenti: se i reflui tracimano, infiltrano o si riversano sul terreno in modo non contenuto costituiscono rifiuti liquidi e rientrano nella disciplina dell'art. 256 D.lgs. 152/2006.
- L'esclusione della disciplina sui rifiuti e l'applicazione delle norme sugli scarichi (art.137) richiede, oltre all'effettivo utilizzo agronomico, che non vi sia una forma di versamento incontrollato: l'assimilazione a 'acque reflue' presuppone, di norma, uno scarico diretto tramite condotta.
- Per il giudice di merito: se dal quadro probatorio emerge la manifesta necessità di accertamenti tecnici specialistici (es. valutazioni agronomiche, analisi sui reflui), il potere-dovere ex art. 507 c.p.p. dovrebbe essere esercitato; la mancata attivazione può essere motivo di censura in Cassazione quando la necessità è evidente.
- Per le difese aziendali: conservare e produrre documentazione dettagliata e datata su utilizzo agronomico (contratti, registri di prelievo, quantità/qualità degli effluenti, riscontro delle colture e fabbisogni colturali) è fondamentale per dimostrare la genuinità della pratica di fertirrigazione.
- Per l'accusa: documentare fisicamente la perdita/ apertura della vasca, la tracimazione, le infiltrazioni e l'assenza di modalità di applicazione controllata rafforza la qualificazione come reato ambientale per deposito di rifiuti liquidi.
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