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Sentenza

Sentenza del 24/10/2017 n. 1512 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte

Imposta di registro - Agevolazione "prima casa" - Decadenza. (Art. 1, Tariffa, parte I, nota II-bis, n. 4, DPR n. 131 del 1986)

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La pretesa di decadenza non è stata accolta. L’agevolazione prima casa può estendersi al terreno edificabile acquistato unitamente all’abitazione quando sia concretamente riscontrabile un vincolo pertinenziale conforme alla disciplina civilistica. La mancata fusione o graffatura catastale del terreno con l’abitazione non è, da sola, sufficiente a escludere la pertinenzialità né a determinare la decadenza dall’agevolazione.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda la decadenza dall’agevolazione fiscale prima casa prevista dall’art. 1 della Tariffa, parte I, nota II-bis, n. 4, del DPR n. 131 del 1986, con riferimento a un terreno edificabile acquistato insieme all’abitazione. L’Amministrazione riteneva che il terreno non potesse beneficiare dell’aliquota agevolata, anche perché non risultava catastalmente graffato all’immobile. Il contribuente sosteneva invece che il terreno fosse una pertinenza dell’abitazione, in quanto destinato durevolmente al servizio della stessa, secondo l’art. 817 c.c.

Norme richiamate

  • Art. 1, Tariffa, parte I, nota II-bis, n. 4, DPR n. 131 del 1986

    La disciplina dell’agevolazione prima casa può comprendere anche beni pertinenziali acquistati insieme all’abitazione, purché ricorrano i presupposti sostanziali previsti dalla normativa.

  • Art. 817 del codice civile

    La pertinenza richiede un rapporto di servizio durevole tra il bene accessorio e il bene principale, accompagnato dalla destinazione del primo al servizio o all’ornamento del secondo. Il vincolo pertinenziale può essere provato in concreto e non dipende necessariamente dalla graffatura catastale.

Massime di principio

  • Un terreno edificabile acquistato insieme a un’abitazione può beneficiare dell’agevolazione prima casa se è effettivamente destinato in modo durevole al servizio o all’ornamento dell’immobile.
  • La qualifica di pertinenza dipende principalmente dalla situazione sostanziale e dalla concreta destinazione del bene, non dalla sola rappresentazione catastale.
  • La mancata graffatura catastale tra terreno e abitazione non comporta automaticamente la perdita dell’agevolazione.
  • Chi invoca l’agevolazione deve poter dimostrare il vincolo pertinenziale con elementi oggettivi, quali la contiguità, la funzione svolta dal terreno, la destinazione urbanistica e l’uso effettivo o programmato a servizio dell’abitazione.
  • L’agevolazione non si estende automaticamente a qualsiasi terreno acquistato insieme alla casa: sono esclusi i terreni privi di un effettivo rapporto pertinenziale o acquistati per finalità autonome, speculative o edificatorie indipendenti.

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