Cassazione Civile, Ordinanza n. 22342/2026 del 29/06/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La società gestore dell'ippodromo aveva convenuto in giudizio il Ministero, deducendo l'inadempimento di obbligazioni nascenti da un contratto del 2006 stipulato con l'ente pubblico originario competente per la gestione dell'impianto ippico, l'organizzazione delle corse e le riprese televisive. Chiedeva il pagamento di somme per maggiore remunerazione asseritamente dovuta per l'occupazione dei box oltre la soglia del 75% convenuta, per indebite decurtazioni dei corrispettivi e per erronea classificazione dell'impianto ai fini delle riprese televisive, oltre accessori e risarcimento del danno. Nel corso del giudizio il Ministero aveva prodotto un atto di transazione intervenuto nel 2015, sostenendo che, per le domande comprese nell'accordo, fosse cessata la materia del contendere; la società aveva eccepito la tardività del deposito. La Corte d'appello aveva ritenuto rilevabile d'ufficio la cessazione della materia del contendere e aveva rigettato le residue domande. In cassazione la società deduceva: 1) nullità della sentenza per aver ritenuto cessata la materia del contendere nonostante il deposito tardivo della transazione, in violazione dell'art. 183 c.p.c.; 2) omesso esame del fatto decisivo costituito dal contenuto della transazione del 21 luglio 2015, asseritamente male interpretata; 3) omesso esame di ulteriori fatti decisivi e del contratto del 16 giugno 2006 e dei relativi allegati, sostenendo che la Corte d'appello avesse errato nell'escludere il diritto ai maggiori compensi e nel qualificare correttamente l'assetto contrattuale e tecnico dell'impianto.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che la cessazione della materia del contendere non integra un'eccezione in senso stretto e può essere rilevata d'ufficio se i fatti emergono dagli atti, senza che la produzione del documento debba necessariamente avvenire entro i termini istruttori. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché non adeguatamente argomentato, volto in sostanza a censurare l'interpretazione del documento e comunque riferito impropriamente al vizio di omesso esame di un fatto decisivo; ha ribadito che l'interpretazione del contenuto dei documenti spetta al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione. Ha dichiarato inammissibile anche il terzo motivo, perché veicolava censure di merito, sollecitando un nuovo apprezzamento dei fatti, delle prove e del contratto, attività estranee al giudizio di legittimità. Conseguentemente il ricorso è stato respinto, con condanna della ricorrente alle spese e con attestazione dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 183 c.p.c.
La preclusione istruttoria non impedisce al giudice di rilevare d'ufficio la cessazione della materia del contendere quando i fatti risultino dagli atti; la relativa declaratoria non è subordinata alla tempestiva allegazione di parte.
art. 190 c.p.c.
La possibilità per la controparte di prendere posizione nella fase di replica esclude un vulnus al contraddittorio sul documento prodotto.
art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
Il vizio di omesso esame riguarda un fatto storico preciso e decisivo, non questioni, argomentazioni o interpretazioni difensive; non può essere usato per riesaminare il merito.
art. 360, quarto comma, c.p.c.
Richiamato per escludere l'ammissibilità della censura formulata come omesso esame quando in realtà tende a rivalutare il merito.
art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/2002
Ricorrendo i presupposti processuali, è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.p.r. n. 115/2002
Serve come parametro di quantificazione dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto.
Massime di principio
- La cessazione della materia del contendere, quando dipende da fatti sopravvenuti documentati in atti, può essere rilevata anche d'ufficio dal giudice e non costituisce un'eccezione in senso stretto soggetta alle preclusioni della parte.
- Il vizio di omesso esame ex art. 360 n. 5 c.p.c. presuppone l'omissione di un fatto storico decisivo, non la mancata adesione a una tesi difensiva o a una diversa lettura di un documento.
- L'interpretazione del contenuto dei documenti e la valutazione del loro significato probatorio appartengono al giudice di merito e non sono censurabili in cassazione come riesame del fatto.
- Nel giudizio di legittimità non è consentito trasformare censure di merito, basate su ricostruzioni fattuali o interpretazioni contrattuali alternative, in vizi di motivazione o omesso esame.
- Se la parte avversaria ha potuto interloquire sul documento prodotto, il contraddittorio non risulta violato anche quando la produzione avvenga in una fase successiva rispetto ai termini istruttori ordinari.
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