Circolare INAIL n. 77 del 04 dicembre 1987
Erogazione integrativa di fine anno ai grandi invalidi del lavoro. Anno 1987.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare disciplina l’erogazione integrativa di fine anno 1987 a favore dei grandi invalidi del lavoro iscritti alla speciale gestione alla data del 15 dicembre 1987, con esclusione di chi supera determinati limiti di reddito. Stabilisce importi differenziati in base al grado di invalidità e una maggiorazione per ciascun figlio fino a 12 anni. Indica inoltre le modalità di comunicazione agli aventi diritto, la presentazione della domanda con documentazione reddituale, la competenza per i ricoverati e le istruzioni contabili, con attenzione alla registrazione delle operazioni entro il 31 dicembre 1987.
Erogazione integrativa di fine anno 1987 ai grandi invalidi del lavoro
Erogazione integrativa di fine anno 1987 ai grandi invalidi del lavoro
La circolare INAIL n. 77 del 4 dicembre 1987 disciplina l’erogazione integrativa di fine anno deliberata dal comitato tecnico grandi invalidi in occasione delle festività natalizie 1987. Il provvedimento individua i beneficiari, fissa importi differenziati in base al grado di invalidità, stabilisce un’integrazione per i figli minori e detta le istruzioni operative, contabili e di rendicontazione per le strutture competenti.
Ambito di applicazione e beneficiari
L’erogazione spetta ai grandi invalidi aventi titolo alle prestazioni della speciale gestione alla data del 15 dicembre 1987. La circolare precisa che sono esclusi i soggetti che dispongano di un reddito annuo superiore a L. 20.000.000, intendendosi per reddito le sole entrate personali dell’assistito, con esclusione dell’assegno per assistenza personale continuativa. A tale soglia si aggiungono L. 980.000 per ciascun familiare a carico per il quale l’invalido percepisca le quote di aggiunta di famiglia.
Misura dell’erogazione
La prestazione è determinata in misura diversa a seconda della gravità dell’invalidità:
- L. 158.000 per i portatori di invalidità dall’80 al 100%;
- L. 196.000 per i portatori di invalidità del 100% con necessità di assistenza personale continuativa.
A tali importi si aggiunge una somma di L. 36.000 per ogni figlio di età non superiore ai 12 anni alla data di adozione della delibera, fissata al 13 novembre 1987.
Comunicazione agli aventi diritto e domanda
Il provvedimento deve essere portato tempestivamente a conoscenza di tutti i potenziali beneficiari mediante lettera conforme al facsimile allegato alla circolare. Gli assistiti che rientrano nelle condizioni previste devono presentare formale domanda, utilizzando il modello allegato, e corredarla con idonea documentazione attestante l’entità dei redditi dichiarati.
Casi particolari di ricovero
Per i grandi invalidi ricoverati presso il centro di soggiorno di Breccia di Como o presso altri istituti ospedalieri od ospiziali, la corresponsione dell’erogazione resta a carico della sede presso cui gli assistiti risultano iscritti nel protocollo.
Rendicontazione e istruzioni contabili
Dopo l’erogazione, i direttori degli ispettorati regionali e provinciali devono informare la Direzione generale dell’ammontare delle spese sostenute da ciascuna unità dipendente e del numero dei beneficiari, distinti tra grandi invalidi, superinvalidi e figli.
Le somme corrisposte devono essere contabilizzate al capitolo 603, relativo agli interventi per la vita di relazione ed il reinserimento sociale a carico della speciale gestione grandi invalidi del lavoro, sottoconto 02, erogazioni integrative di fine anno.
Termine per le registrazioni
In applicazione delle disposizioni di contabilità pubblica richiamate dal D.P.R. 18 dicembre 1979, n. 696, le unità interessate devono effettuare integralmente entro il 31 dicembre 1987 le registrazioni delle operazioni nella fase di competenza, al fine di evitare variazioni in aumento dei residui passivi nel corso del 1988.
Punti principali
Beneficiari e requisiti di accesso
L’erogazione è destinata ai grandi invalidi del lavoro aventi titolo alle prestazioni della speciale gestione alla data del 15 dicembre 1987. È escluso chi disponga di un reddito annuo superiore a L. 20.000.000, calcolato sulle sole entrate personali dell’assistito, escluso l’assegno per assistenza personale continuativa, aumentato di L. 980.000 per ogni familiare a carico per il quale siano percepite quote di aggiunta di famiglia.
Misura della prestazione
La prestazione è fissata in L. 158.000 per i portatori di invalidità dall’80 al 100% e in L. 196.000 per i portatori di invalidità del 100% con necessità di assistenza personale continuativa. L’importo è ulteriormente integrato da L. 36.000 per ogni figlio di età non superiore a 12 anni alla data di adozione della delibera (13 novembre 1987).
Adempimenti per gli interessati
Il provvedimento deve essere comunicato tempestivamente a tutti i grandi invalidi aventi diritto mediante lettera conforme al facsimile allegato. Gli interessati che rientrano nelle condizioni previste devono presentare formale domanda, secondo il modello allegato, corredata da idonea documentazione attestante l’entità dei redditi dichiarati.
Casi di ricovero e competenza della sede
Per i grandi invalidi ricoverati presso il centro di soggiorno di Breccia di Como o presso altri istituti ospedalieri od ospiziali, la corresponsione dell’erogazione resta a carico della sede presso la quale gli assistiti risultano iscritti nel protocollo.
Rendicontazione e istruzioni contabili
Dopo l’effettuazione delle erogazioni, i direttori degli ispettorati regionali e provinciali devono comunicare alla Direzione generale l’ammontare delle spese sostenute da ciascuna unità dipendente e il numero dei beneficiari, distinti tra grandi invalidi, superinvalidi e figli. Le somme corrisposte vanno contabilizzate al capitolo 603, interventi per la vita di relazione e il reinserimento sociale a carico della speciale gestione grandi invalidi del lavoro, sottoconto 02, erogazioni integrative di fine anno.
Termine per le registrazioni contabili
Nel rispetto delle disposizioni di contabilità pubblica richiamate dal D.P.R. 18 dicembre 1979, n. 696, le unità interessate devono curare che le registrazioni delle operazioni nella fase di competenza siano effettuate integralmente entro il 31 dicembre 1987, così da evitare variazioni in aumento dei residui passivi nell’anno 1988.
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