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Circolare

Circolare Inail n. 80 del 21 dicembre 1987

Accordo amministrativo per l applicazione della convenzione di sicurezza sociale tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Capo Verde del 18 dicembre 1980.

INAIL

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare comunica l’entrata in vigore, con efficacia retroattiva dal 1° novembre 1983, dell’accordo amministrativo di applicazione della convenzione di sicurezza sociale tra Italia e Capo Verde. Vengono fornite istruzioni operative per l’INAIL in tema di istituzioni competenti, prestazioni sanitarie e protesiche, accertamenti medico-legali, gestione di domande e ricorsi, nonché rimborsi delle spese sostenute. Le indicazioni integrano la precedente circolare n. 52/1984 e richiamano specifiche procedure contabili e documentali.

Accordo amministrativo per l’applicazione della convenzione di sicurezza sociale Italia-Capo Verde in materia di infortuni e malattie professionali

Accordo amministrativo Italia-Capo Verde per la sicurezza sociale

La circolare dà attuazione operativa all’accordo amministrativo relativo alla convenzione di sicurezza sociale tra Repubblica Italiana e Repubblica di Capo Verde, con particolare riferimento all’assicurazione contro infortuni sul lavoro e malattie professionali. L’atto precisa i soggetti competenti, le modalità di erogazione delle prestazioni, le procedure di cooperazione tra istituzioni e i criteri di rimborso delle spese.

Entrata in vigore e raccordo con precedenti istruzioni

L’accordo amministrativo risulta firmato nel corso del 1987 ed è entrato in vigore retroattivamente dal 1° novembre 1983, coincidente con la data della convenzione. La circolare si pone in continuità con la n. 52/1984 e integra le istruzioni già impartite, limitatamente alla parte di competenza dell’INAIL.

Istituzioni competenti

Per l’Italia, l’articolo 3 dell’accordo amministrativo attribuisce all’INAIL la competenza per:

  • prestazioni economiche;
  • protesi e presidi ausiliari;
  • accertamenti medico-legali.

Le unità sanitarie locali sono competenti per le prestazioni sanitarie curative.

Per Capo Verde, sono competenti:

  • l’istituto di assicurazione e previdenza sociale per le prestazioni economiche;
  • i servizi di sanità per protesi e presidi ausiliari, accertamenti medico-legali e prestazioni sanitarie curative.

L’articolo 21 della convenzione impone inoltre alle istituzioni dei due Paesi una reciproca collaborazione come se si trattasse della propria legislazione.

Prestazioni sanitarie curative

L’erogazione delle prestazioni sanitarie curative, nonché il rilascio dell’attestato del diritto alle prestazioni in natura, sono affidati alle U.S.L. territorialmente competenti. Le sedi INAIL, se richieste dalle U.S.L., devono collaborare attestando la qualità di assicurato del lavoratore ai sensi del testo unico.

Prestazioni protesiche e presidi ausiliari

La concessione di protesi e presidi ausiliari richiede, in via generale, l’autorizzazione dell’istituzione competente; l’unica deroga è prevista per i casi di assoluta urgenza, ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 3, dell’accordo amministrativo.

Per beneficiare delle prestazioni, il lavoratore deve presentare all’istituzione del luogo di residenza o di soggiorno l’attestato rilasciato dall’istituzione competente per le prestazioni in natura, secondo l’articolo 20, paragrafo 1.

Operativamente:

  • la sede, ricevuta la domanda, deve chiedere ai servizi di sanità di Capo Verde la necessaria autorizzazione;
  • alla richiesta va trasmessa la documentazione giustificativa;
  • se l’attesa dell’autorizzazione può compromettere vita o salute dell’interessato, le prestazioni devono essere concesse immediatamente, con successiva comunicazione all’istituzione capoverdiana.

Accertamenti medico-legali

L’articolo 14, paragrafo 4, della convenzione prevede che gli accertamenti medico-legali siano eseguiti dall’istituzione del luogo di soggiorno o di residenza, su richiesta dell’istituzione competente dell’altro Paese e a carico di quest’ultima.

La relazione medica trasmessa all’istituzione competente deve contenere tutti gli elementi utili a chiarire le condizioni anatomiche e funzionali del lavoratore, con particolare attenzione agli organi e apparati lesi dall’infortunio o dalla malattia professionale, come richiesto dall’articolo 21 dell’accordo amministrativo.

Per le sedi INAIL incaricate su richiesta di Capo Verde:

  • va predisposta una relazione sanitaria con gli elementi indicati;
  • non deve essere indicato il grado di inabilità;
  • devono essere osservate le procedure della circolare n. 33/1974, con utilizzo dei moduli 84-I e 85-I.

Se gli accertamenti devono essere effettuati in Capo Verde per assicurati INAIL, la sede incaricata si avvale dei servizi di sanità di quel Paese.

Domande, istanze e ricorsi

L’articolo 26, paragrafo 1, della convenzione stabilisce che le istanze e gli altri documenti presentati a un’istituzione di uno Stato contraente producono lo stesso effetto come se fossero presentati alla corrispondente istituzione dell’altro Stato. Il paragrafo 3 dello stesso articolo consente inoltre la presentazione, entro il medesimo termine, dei ricorsi all’istituzione corrispondente dell’altro Stato.

Ne deriva che, qualora una sede riceva un ricorso o un’istanza di competenza di una istituzione capoverdiana:

  • deve apporre il timbro con la data di arrivo;
  • deve trasmettere senza indugio gli atti all’istituzione competente;
  • deve informare l’interessato dell’avvenuto inoltro.

Rimborsi e imputazione contabile

Le spese sostenute per gli accertamenti medico-legali e per la fornitura di protesi e presidi ausiliari sono rimborsate dall’istituzione competente a quella che ha effettuato la prestazione, sulla base del costo effettivo, ai sensi dell’articolo 14, paragrafi 2 e 4, della convenzione.

Sono altresì rimborsabili, ai sensi dell’articolo 23 dell’accordo amministrativo:

  • le spese di viaggio;
  • il salario perduto dal lavoratore per sottoporsi agli accertamenti o per fruire delle prestazioni indicate.

Per la richiesta di rimborso la sede deve seguire la procedura della circolare n. 28/1983, tenendo conto che il mod. 87/I va compilato in duplice esemplare.

Sul piano contabile, le spese devono essere registrate come operazione contestuale di impegno e pagamento al sottoconto 815.02, "prestazioni erogate per conto di istituti esteri", prestazioni per conto dei paesi extra C.E.E., gestione 1.1.0, codice di partita 9640, competenza esercizio in corso. Il recupero è demandato direttamente alla Direzione generale, con registrazione nella sola fase di cassa al capitolo 215.02, "rimborso prestazioni erogate per conto di istituti esteri", prestazioni paesi extra C.E.E., codice di partita 9640, gestione 1.1.0.

Punti principali

Entrata in vigore dell’accordo amministrativo

L’accordo amministrativo per l’applicazione della convenzione di sicurezza sociale tra Repubblica Italiana e Repubblica di Capo Verde è stato firmato nel 1987 ed è entrato in vigore retroattivamente dal 1° novembre 1983, cioè dalla stessa data della convenzione. La circolare integra le istruzioni già fornite con la circolare n. 52/1984.

Istituzioni competenti per infortuni e malattie professionali

Per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, in Italia sono competenti l’INAIL per le prestazioni economiche, le protesi e i presidi ausiliari, nonché per gli accertamenti medico-legali; le unità sanitarie locali per le prestazioni sanitarie curative. In Capo Verde sono competenti l’istituto di assicurazione e previdenza sociale per le prestazioni economiche e i servizi di sanità per protesi, presidi ausiliari, accertamenti medico-legali e prestazioni sanitarie curative. Le istituzioni devono collaborare reciprocamente come se applicassero la propria legislazione.

Prestazioni sanitarie curative

Le prestazioni sanitarie curative e il rilascio dell’attestato del diritto alle prestazioni in natura sono demandati alle U.S.L. territorialmente competenti. La sede INAIL, se richiesta dalla U.S.L., deve collaborare attestando la qualità di assicurato del lavoratore ai sensi del testo unico.

Prestazioni protesiche e presidi ausiliari

La concessione di protesi e presidi ausiliari richiede l’autorizzazione dell’istituzione competente, salvo i casi di assoluta urgenza. Per ottenere tali prestazioni il lavoratore deve presentare all’istituzione del luogo di residenza o soggiorno l’attestato rilasciato dall’istituzione competente che certifichi il diritto alle prestazioni in natura. La sede, ricevuta la domanda, deve chiedere l’autorizzazione ai servizi di sanità di Capo Verde trasmettendo la documentazione giustificativa; se l’attesa dell’autorizzazione mette a rischio vita o salute, le prestazioni vanno concesse immediatamente con successiva comunicazione all’istituzione capoverdiana.

Accertamenti medico-legali

Gli accertamenti medico-legali sono effettuati dall’istituzione del luogo di soggiorno o residenza su richiesta dell’istituzione competente dell’altro Paese e a suo carico. La relazione medica deve contenere tutti gli elementi utili a chiarire le condizioni anatomiche e funzionali del lavoratore, con particolare riguardo agli organi e apparati lesi, senza indicare il grado di inabilità. Le sedi INAIL devono seguire le procedure della circolare n. 33/1974, con uso dei moduli 84-I e 85-I; se gli accertamenti devono essere svolti in Capo Verde per assicurati INAIL, la sede incaricata si avvale dei servizi di sanità di quel Paese.

Domande e ricorsi presentati all’istituzione dell’altro Stato

Le istanze e gli altri documenti presentati a un’istituzione di uno Stato contraente producono lo stesso effetto se presentati alle corrispondenti istituzioni dell’altro Stato. I ricorsi soggetti a termine possono essere validamente presentati, entro lo stesso termine, all’istituzione corrispondente dell’altro Stato. Se una sede riceve un ricorso o un’istanza di competenza di un’istituzione capoverdiana, deve apporvi il timbro con la data di arrivo e trasmetterli senza indugio all’istituzione competente, informando l’interessato.

Rimborsi delle spese e contabilizzazione

Sono rimborsate dalla istituzione competente le spese sostenute per gli accertamenti medico-legali e per la fornitura di protesi e presidi ausiliari, sulla base del costo effettivo. Sono inoltre rimborsabili le spese di viaggio e il salario perduto del lavoratore per sottoporsi agli accertamenti o per beneficiare delle prestazioni. Per la richiesta di rimborso va seguita la procedura della circolare n. 28/1983, compilando il mod. 87/I in duplice esemplare. Le spese devono essere contabilizzate come operazione contestuale di impegno/pagamento al sottoconto 815.02, codice di partita 9640, gestione 1.1.0, competenza esercizio in corso; il recupero è effettuato direttamente dalla Direzione generale con registrazione nella sola fase di cassa al capitolo 215.02, sempre per prestazioni per conto di istituti esteri e paesi extra C.E.E.

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