Cassazione Civile, Ordinanza n. 29744/2025 del 11/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione fiscale)
La controversia
L'amministrazione finanziaria aveva emesso due avvisi di accertamento per gli anni d'imposta 2007 e 2008, contestando a una società che aveva venduto abitazioni di nuova costruzione in un comune calabrese l'occultamento di ricavi. La pretesa si fondava su una pluralità di elementi: prezzo di cessione inferiore al costo di costruzione risultante dalle rimanenze finali, scostamento dai valori OMI, incongruità rispetto allo studio di settore, gestione d'impresa ritenuta antieconomica e finanziamenti in contanti dei soci considerati sintomatici di ricavi non contabilizzati. I giudici tributari di merito avevano accolto i ricorsi della società e respinto l'appello dell'Ufficio. In cassazione l'Agenzia deduceva: 1) violazione dell'art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973, sostenendo che la CTR aveva illegittimamente ridotto il ragionamento presuntivo al solo raffronto tra prezzi di vendita e valori OMI, trascurando gli altri indizi; 2) nullità della sentenza per motivazione apparente, ai sensi degli artt. 36 d.lgs. n. 546/1992, 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.
La decisione
La Corte ha rigettato il secondo motivo, ritenendo che la sentenza d'appello avesse una motivazione sufficientemente intellegibile e superasse il c.d. minimo costituzionale. Ha invece accolto il primo motivo, rilevando che la CTR aveva valutato in modo parziale e atomistico gli elementi presuntivi posti a base dell'accertamento, attribuendo rilievo esclusivo alla discrasia tra prezzo e valori OMI e omettendo di esaminare complessivamente gli altri indizi dedotti dall'Ufficio. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Basilicata, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973
l'accertamento induttivo può fondarsi su presunzioni, ma il giudice deve valutare l'intero compendio indiziario e non isolare un solo elemento.
art. 36, comma 2, d.lgs. n. 546/1992
la sentenza tributaria deve contenere una motivazione idonea a rendere percepibile il percorso logico-argomentativo seguito dal giudice.
art. 132 c.p.c.
la mancanza o apparenza della motivazione integra nullità della sentenza solo quando il ragionamento decisorio sia del tutto non percepibile o meramente assertivo.
art. 118 disp. att. c.p.c.
richiede una motivazione sufficiente e intellegibile della decisione.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
è il paradigma del vizio di violazione di legge dedotto con il primo motivo.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
è il paradigma del vizio di nullità della sentenza dedotto per motivazione apparente.
art. 2729 c.c.
le presunzioni semplici devono essere gravi, precise e concordanti; il giudice deve prima selezionare gli indizi rilevanti e poi valutarli nel loro insieme, evitando un esame atomistico.
art. 111, comma 6, Cost.
il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato al rispetto del minimo costituzionale.
art. 54 d.l. n. 83/2012 conv. in l. n. 134/2012
ha ristretto il sindacato di cassazione sulla motivazione alle ipotesi di nullità per motivazione mancante, apparente, perplessa o irriducibilmente contraddittoria.
Massime di principio
- In tema di prova presuntiva, il giudice deve apprezzare tutti gli indizi dedotti, distinguendo quelli irrilevanti, e poi valutarli complessivamente, secondo la logica della convergenza del molteplice; è censurabile la decisione che si arresti a un singolo elemento senza considerare il quadro indiziario nel suo insieme.
- La prova presuntiva non può essere esclusa o accolta con un ragionamento atomistico: anche indizi singolarmente deboli possono acquistare forza reciproca se valutati in combinazione, purché siano gravi, precisi e concordanti.
- La motivazione è apparente solo quando non consente di comprendere il percorso logico della decisione; non basta lamentare insufficienza o contraddittorietà della motivazione, fuori dai limiti del minimo costituzionale.
- Nel contenzioso tributario, l'utilizzo dei valori OMI come parametro non esaurisce di per sé il ragionamento probatorio: il giudice deve confrontarsi con tutti gli elementi addotti dall'Ufficio prima di escludere la sussistenza di maggiori ricavi.
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