Cassazione Civile, Ordinanza n. 14206/2026 del 14/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (creditore)
La controversia
Una società cessionaria di crediti aveva promosso pignoramento presso terzi nei confronti di un ente sanitario pubblico, notificando atto ex art. 543 c.p.c. al debitore esecutato e al tesoriere della ASL. L’ente esecutato aveva proposto opposizione deducendo: incompetenza territoriale del Tribunale adito in favore del tribunale del luogo della propria sede; improcedibilità o inammissibilità dell’esecuzione per asserito mancato perfezionamento del pignoramento, poiché il terzo aveva reso dichiarazione negativa; illegittimità della procedura per mancato rispetto del termine dilatorio di cui all’art. 14 d.l. n. 669/1996. Il Tribunale di Milano aveva dichiarato la propria incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Torre Annunziata. La società procedente ha proposto regolamento di competenza deducendo, da un lato, che il motivo sulla competenza integrava opposizione agli atti esecutivi tardiva e quindi non proponibile, dall’altro che, quanto all’opposizione all’esecuzione, la competenza territoriale andava regolata dall’art. 27 c.p.c. e non dall’art. 26-bis c.p.c., sicché la controversia spettava al Tribunale di Milano.
La decisione
La Corte ha accolto il regolamento di competenza. Ha prima qualificato i motivi dell’opposizione originaria: la doglianza sul termine dilatorio ex art. 14 d.l. n. 669/1996 è stata ricondotta all’opposizione all’esecuzione; le censure sul mancato perfezionamento del pignoramento e sull’incompetenza territoriale del giudice dell’esecuzione sono state ricondotte all’opposizione agli atti esecutivi. Per la parte relativa all’opposizione agli atti esecutivi, la Corte ha cassato senza rinvio la declinatoria di competenza, perché l’opposizione era ormai tardiva rispetto al termine di 20 giorni ex art. 617, comma 2, c.p.c. e quindi l’azione non poteva essere proposta. Per la parte relativa all’opposizione all’esecuzione, ha ritenuto errato il richiamo dell’art. 26-bis c.p.c. e ha affermato che la competenza territoriale sulla causa di opposizione all’esecuzione è regolata dall’art. 27 c.p.c., individuando nel Tribunale di Milano il giudice competente. Ha inoltre assegnato termine di tre mesi per la riassunzione e condannato la resistente alle spese.
Norme richiamate
atto ex art. 543 cod. proc. civ.
norma richiamata per l’avvio del pignoramento presso terzi nell’espropriazione promossa dalla procedente.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, conv. in l. 28 febbraio 1997, n. 30
termine per l'adempimento spontaneo
la sua violazione è stata ricondotta a una contestazione sul diritto di procedere in via forzata, quindi a opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c.
i vizi formali del pignoramento o della procedura esecutiva sono stati qualificati come opposizione agli atti esecutivi; la proposizione oltre il termine di 20 giorni comporta tardività e impossibilità di proporre l’azione.
la contestazione del diritto a procedere in via esecutiva, inclusa quella sul mancato rispetto del termine dilatorio, è stata sussunta in questa opposizione.
non disciplina la competenza della causa di opposizione, ma la competenza del processo esecutivo presso terzi; il suo richiamo per l’opposizione all’esecuzione è stato ritenuto erroneo.
giudice del luogo dell’esecuzione
regola la competenza territoriale della causa di opposizione all’esecuzione, che resta radicata presso l’ufficio del giudice dell’esecuzione innanzi al quale si è svolta la fase sommaria.
la competenza territoriale nelle procedure esecutive è inderogabile per accordo delle parti.
la competenza territoriale inderogabile è rilevabile anche d’ufficio dal giudice.
le questioni di competenza nel processo esecutivo possono essere sollecitate mediante le forme semplificate di interlocuzione tra parti e giudice previste in tale fase.
la deduzione del vizio di competenza nell’opposizione esecutiva può mirare, implicitamente, all’estinzione dell’esecuzione con effetti più ampi rispetto alla sola declinatoria.
consente la cassazione senza rinvio quando l’azione non poteva essere proposta; tale potere è esercitabile anche nel regolamento di competenza.
art. 118, comma 1, ultimo inciso, disp. att. c.p.c.
richiamato per il rinvio alle argomentazioni di precedente giurisprudenza in tema di competenza nell’esecuzione presso terzi.
Massime di principio
- Quando un atto introduttivo di opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi contiene censure eterogenee, il giudice deve preliminarmente qualificarle in diritto per stabilire la corretta disciplina della competenza e del rimedio esperibile.
- Le contestazioni che investono il diritto di procedere in via esecutiva rientrano nell’opposizione all’esecuzione; quelle che denunciano vizi formali del pignoramento o della procedura esecutiva rientrano nell’opposizione agli atti esecutivi.
- Se un vizio denunciabile con opposizione agli atti esecutivi viene fatto valere oltre il termine di decadenza, la domanda deve essere dichiarata inammissibile; in sede di regolamento di competenza la Corte può cassare senza rinvio per il rilievo che l’azione non poteva essere proposta.
- La competenza territoriale della causa di opposizione all’esecuzione è regolata dall’art. 27 c.p.c. e non dai criteri di competenza del processo esecutivo; la norma sull’esecuzione presso terzi non può essere estesa alla cognizione sull’opposizione.
- Nelle esecuzioni forzate la competenza territoriale è inderogabile e rilevabile d’ufficio; tuttavia la deduzione dell’incompetenza nel contesto dell’opposizione può operare solo nei limiti del corretto rimedio processuale e della tempestività della contestazione.
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