Sentenza del 16/05/2019 n. 13133 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società ha contestato la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, sostenendo che fosse stata erroneamente applicata la disciplina sulla tassa automobilistica per i veicoli concessi in locazione finanziaria. Secondo la ricorrente, dopo l'entrata in vigore della L. n. 99/2009, il soggetto passivo doveva essere esclusivamente l'utilizzatore del veicolo e non la società concedente proprietaria. La Corte ha inoltre considerato la successiva norma interpretativa del 2015, che ha chiarito retroattivamente l'esclusività dell'obbligo dell'utilizzatore, salvo il caso di pagamento cumulativo effettuato dalla società di leasing.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e deciso la causa nel merito, annullando tutti gli avvisi di accertamento impugnati. Ha ritenuto che, per i periodi interessati, il soggetto tenuto al pagamento della tassa automobilistica fosse esclusivamente l'utilizzatore del veicolo in locazione finanziaria, salvo responsabilità solidale della società di leasing solo se questa avesse effettuato il pagamento cumulativo in luogo degli utilizzatori. Le spese dei giudizi di merito sono state compensate, mentre la Regione Lombardia è stata condannata a rimborsare alla società ricorrente le spese del giudizio di cassazione, liquidate in 2.950 euro oltre accessori.
Norme richiamate
D.L. 30 dicembre 1982, n. 953, art. 5, comma 29, poi comma 32, convertito dalla L. 28 febbraio 1983, n. 53
"al pagamento delle tasse sono tenuti... proprietari... ovvero utilizzatori a titolo di locazione finanziaria"
La disposizione individua i soggetti obbligati al pagamento della tassa automobilistica. La sua formulazione è stata oggetto di contrasto interpretativo, ma, alla luce della successiva norma interpretativa, per la locazione finanziaria l'obbligo ordinario grava esclusivamente sull'utilizzatore.
L. 23 luglio 2009, n. 99, art. 7, commi 1, 2 e 3
"proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatori a titolo di locazione finanziaria"
La legge ha incluso espressamente gli utilizzatori in leasing tra i soggetti collegati alla tassa automobilistica e ha previsto la possibilità per le società concedenti di effettuare pagamenti cumulativi in luogo degli utilizzatori. La disciplina è stata successivamente chiarita nel senso dell'esclusività dell'obbligo dell'utilizzatore.
L. 6 agosto 2015, n. 125, di conversione del D.L. 19 giugno 2015, n. 78, art. 9-bis
"in caso di locazione finanziaria il soggetto tenuto al pagamento della tassa automobilistica è esclusivamente l'utilizzatore"
La norma, qualificata come interpretazione autentica, ha efficacia retroattiva e chiarisce che la società di leasing non è normalmente soggetto passivo della tassa. La responsabilità solidale della società sussiste soltanto se essa ha effettuato il pagamento cumulativo previsto dalla legge.
D.L. 19 giugno 2015, n. 78, art. 9-ter, come modificato dalla L. 6 agosto 2015, n. 125
"la competenza ed il gettito della tassa automobilistica sono determinati in ogni caso in relazione al luogo di residenza dell'utilizzatore"
Per i veicoli concessi in locazione finanziaria, il criterio territoriale viene collegato alla residenza dell'utilizzatore, non a quella della società proprietaria.
D.L. n. 113 del 2016, art. 10, commi 6 e 7, convertito dalla L. 7 agosto 2016, n. 160
"gli utilizzatori a titolo di locazione finanziaria ... sono tenuti in via esclusiva al pagamento della tassa automobilistica regionale"
La disciplina dal 1° gennaio 2016 conferma espressamente l'obbligo esclusivo dell'utilizzatore, con responsabilità solidale della società di leasing solo in caso di pagamento cumulativo. La Corte esclude che l'abrogazione della norma interpretativa del 2015 abbia fatto rivivere una responsabilità ordinaria della società concedente per il passato.
Codice civile, art. 1294
"i condebitori sono tenuti in solido"
La presunzione generale di solidarietà è stata richiamata nel dibattito interpretativo, ma non trova applicazione nel caso concreto perché la normativa speciale ha chiarito che il soggetto passivo è esclusivamente l'utilizzatore, salvo il pagamento cumulativo della società di leasing.
Codice di procedura civile, art. 384
Consente alla Corte di cassazione, quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto, di decidere direttamente la causa nel merito. La Corte lo ha utilizzato per annullare direttamente gli avvisi di accertamento.
Massime di principio
- Nei contratti di locazione finanziaria, la tassa automobilistica regionale grava ordinariamente sull'utilizzatore del veicolo, non sulla società di leasing proprietaria.
- La società di leasing può essere chiamata a rispondere solidalmente solo se ha aderito alle modalità stabilite dall'ente competente e ha effettuato il pagamento cumulativo delle tasse in luogo degli utilizzatori.
- Le norme interpretative che chiariscono retroattivamente la disciplina devono essere considerate anche per periodi d'imposta anteriori alla loro entrata in vigore, salvo diversi limiti di legge o pronunce di illegittimità costituzionale.
- In caso di contestazione di avvisi notificati alla società di leasing per periodi successivi al 15 agosto 2009, occorre verificare il contratto, l'annotazione al PRA e l'eventuale effettivo pagamento cumulativo da parte della società.
- Il luogo di competenza e il gettito della tassa devono essere individuati, per i veicoli in leasing, in relazione alla residenza dell'utilizzatore secondo la disciplina temporale applicabile.
- L'amministrazione tributaria non può fondare automaticamente la pretesa sulla sola proprietà formale del veicolo quando una disciplina speciale attribuisce l'obbligo fiscale esclusivamente all'utilizzatore.
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