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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10409/2024 del 12/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la conferma della misura cautelare eseguita il 9/8/2023 per due tentate estorsioni aggravate. Di Paola deduce principalmente l'assenza di gravi indizi a suo carico, censurando l'uso, nella motivazione del Tribunale, del contenuto del provvedimento cautelare nei confronti di un coimputato (Sartori) e l'errata lettura delle dichiarazioni delle persone offese (Giovanni e Carmine Festa). Giuseppe e Salvatore De Martino contestano l'inefficacia sopravvenuta dell'ordinanza cautelare per decorrenza dei termini processuali (art. 309 comma 10 c.p.p. in combinato con art. 240‑bis disp. att.), sostenendo che per reati in ambito di criminalità organizzata non avrebbe dovuto operare la sospensione feriale; Salvatore contesta inoltre la mancata e insufficiente motivazione su punti decisivi, in particolare sull'identificazione dell'imputato nelle individuazioni fotografiche e sulle contraddizioni delle dichiarazioni delle persone offese.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili per motivi in parte manifestamente infondati e in parte generici. Ha ritenuto che le doglianze costituiscano, in gran parte, un riesame del merito e una richiesta di diversa lettura del compendio indiziario, materia riservata al giudice di merito. Il giudice di legittimità ha condiviso la valutazione del Tribunale del riesame che aveva adeguatamente motivato la sussistenza dei gravi indizi: a Di Paola è stato rimproverato di aver messo a disposizione il proprio appartamento in due occasioni, elemento ritenuto significativo e congruamente spiegato; alle censure relative all'erronea identificazione il Tribunale aveva fornito spiegazioni logiche (somiglianza con altro fratello, foto antecedenti, etc.). Quanto ai De Martino, è stato dichiarato infondato il rilievo sulla sospensione feriale dei termini in quanto nel procedimento non è contestato un reato associativo bensì un reato ordinario aggravato ex art.416‑bis, comma 1, per cui non opera la deroga richiamata. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e a versare €3.000 alla cassa delle ammende; è stata disposta la comunicazione del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario per annotazioni nella cartella detenuto.

Norme richiamate

  • Art. 416‑bis c.p. (aggravante e fattispecie di associazione di tipo mafioso)

    Nel procedimento non è contestato il delitto associativo ma reati aggravati alla stregua di collegamenti con modalità di tipo mafioso; la Corte ha ritenuto che l'aggravante non coincide con l'accusa di associazione e quindi non giustifica la deroga alla sospensione feriale dei termini

  • Art. 273 c.p.p. (gravi indizi di colpevolezza)

    La valutazione della sussistenza dei gravi indizi è rimessa al giudice del merito; la Cassazione verifica solo la presenza di motivazione non manifestamente illogica o la violazione di norme, non può riconsiderare il merito delle valutazioni indiziarie

  • Art. 274 c.p.p. (presupposti per misure cautelari patrimoniali e personali)

    Richiamato per il quadro dei presupposti cautelari; la Corte ha confermato che il Tribunale del riesame ha adeguatamente motivato la qualificata probabilità di responsabilità

  • Art. 292 c.p.p. (contenuto e motivazione del provvedimento cautelare)

    La motivazione del tribunale del riesame deve rispettare i parametri dell'art. 292; la Corte ha ritenuto che ciò sia avvenuto, con adeguata esposizione delle ragioni che hanno indotto a ritenere i gravi indizi

  • Art. 606 lett. b), c) e e) c.p.p. (censura in cassazione contro la motivazione)

    La Corte ricorda che i motivi basati su diversa valutazione degli indizi attengono al merito e sono inammissibili; la violazione di legge è sindacabile se riguarda la sussunzione o la mancanza/manifesta illogicità della motivazione

  • Art. 309 comma 10 c.p.p. e art. 240‑bis disp. att. c.p.p. (termini e sospensione feriale)

    I ricorrenti hanno sostenuto inefficacia per decorrenza termini; la Corte ha ritenuto la doglianza infondata perché la deroga alla sospensione feriale opera solo quando sia contestato il reato associativo, non per un reato ordinario aggravato

  • Art. 616 c.p.p. (spese e condanna per ricorso inammissibile)

    Applicata per condannare i ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento per l'inammissibilità dei ricorsi

  • Art. 94 disp. att. c.p.p. (annotazione nel fascicolo del detenuto)

    Disposta la trasmissione della copia del provvedimento al direttore dell'istituto per l'inserimento nella cartella personale del detenuto

Massime di principio

  • In sede di cassazione avverso provvedimenti cautelari la Corte non riconsidera il merito della valutazione degli indizi: la censura è fondata solo se si dimostra una violazione di legge, la mancata o manifesta illogicità della motivazione
  • Le contestazioni sull'attendibilità di dichiarazioni o sull'identificazione fotografica devono dimostrare contraddizioni o lacune motivazionali manifeste nel provvedimento del giudice di merito; una mera proposta di diversa interpretazione è insufficiente
  • La sospensione feriale dei termini processuali e le relative deroghe si applicano solo in presenza dei presupposti espressi dalla legge (es. effettiva contestazione di reati associativi); non si estendono automaticamente a reati ordinari solo perché aggravati da circostanze collegate a fenomeni mafiosi
  • Per impugnare con successo una misura cautelare è necessario concentrare le censure su profili formali e sostanziali specifici (es. mancanza di motivazione su punti decisivi, contraddizione palese o omissioni del giudice) e non sul semplice dissenso valutativo
  • Ricorsi ritenuti generici o che si limitano a riproporre questioni già esaminate dal giudice di merito rischiano l'inammissibilità e sanzioni economiche a carico del ricorrente

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