Sentenza del 11/03/2019 n. 1342 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
IRPEF - Locazione - Contratto di locazione stipulato dal comodatario dell'immobile - imputazione del reddito fondiario al comodatario - esclusa - imputazione del reddito fondiario al proprietario - sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeÈ stata esclusa l'imputazione del reddito fondiario al comodatario che ha stipulato il contratto di locazione. Il reddito deve essere imputato al proprietario dell'immobile; in caso di comproprietà, ciascun proprietario deve dichiararlo in proporzione alla propria quota. Il testo non specifica l'esito processuale formale né quale parte abbia proposto il ricorso.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La questione riguarda l'imputazione ai fini IRPEF del reddito derivante dalla locazione di un immobile concesso in comodato. Il contratto di locazione era stato stipulato dal comodatario, ma ciò non trasferisce a quest'ultimo la titolarità del reddito fondiario. Il reddito effettivo deve essere attribuito al proprietario o ai comproprietari dell'immobile, anche se il canone è materialmente percepito dal comodatario-locatore.
Norme richiamate
Disciplina IRPEF dei redditi fondiari
Il reddito fondiario è imputato al titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale sull'immobile, non al soggetto che, senza esserne proprietario, lo concede in locazione.
Disciplina civilistica del comodato
Il comodato attribuisce al comodatario la detenzione o il godimento del bene, ma non trasferisce la proprietà né, ai fini fiscali, la titolarità del reddito fondiario prodotto dall'immobile.
Massime di principio
- La stipula del contratto di locazione da parte del comodatario non sposta automaticamente sul comodatario l'obbligo fiscale di dichiarare il reddito fondiario.
- Per individuare il soggetto cui imputare il reddito fondiario occorre verificare chi sia proprietario o titolare di un diritto reale sull'immobile, non chi abbia firmato il contratto di locazione.
- In presenza di comproprietà, il reddito deve essere imputato ai proprietari in proporzione alle rispettive quote.
- Il soggetto che incassa materialmente i canoni può non coincidere con il soggetto cui il reddito deve essere fiscalmente attribuito.
- Prima di applicare questo principio a un caso concreto, occorre verificare la natura del rapporto: comodato, usufrutto, sublocazione o altro diritto reale possono produrre conseguenze fiscali differenti.
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