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Regolamento

Regolamento (UE) 2018/1660

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1660 della Commissione, del 7 novembre 2018, che impone condizioni particolari per l'importazione di alcuni alimenti di origine non animale da determinati paesi terzi a causa dei rischi di contaminazione con residui di antiparassitari e che modifica il regolamento (CE) n. 669/2009 e abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 885/2014 (Testo rilevante ai fini del SEE.)

Normativa europea32018R1660

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento introduce un regime speciale di importazione per tre categorie di alimenti di origine non animale ad alto rischio di non conformità ai limiti massimi di residui di antiparassitari. Impone controlli preventivi nel paese terzo, certificato sanitario, notifica anticipata e controlli ufficiali all'ingresso nell'Unione, con il supporto del DCE/TRACES. Contestualmente modifica il regolamento (CE) n. 669/2009, abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 885/2014 e prevede misure transitorie per le partite già in viaggio.

Condizioni particolari per l'importazione nell'UE di foglie di curry dall'India, foglie di vite dalla Turchia e pitahaya dal Vietnam per il rischio di residui di antiparassitari.

Ambito di applicazione

Si applica alle partite di alimenti di origine non animale elencati nell'allegato I, nonché agli alimenti composti che contengono tali alimenti in quantità superiore al 20%. Riguarda le importazioni nell'Unione da India, Turchia e Vietnam, attraverso punti di entrata designati, con esclusione delle partite destinate a un privato per il solo uso e consumo personale. Per tali prodotti sono previste condizioni documentali e controlli ufficiali specifici, oltre a regole transitorie per le partite già partite prima dell'8 dicembre 2018.

Condizioni particolari per l'importazione di alcuni alimenti di origine non animale a rischio residui di antiparassitari

Il regolamento risponde a un persistente quadro di non conformità riscontrato nei controlli ufficiali e nelle notifiche del sistema di allarme rapido, nonché negli audit della Commissione, con riferimento a foglie di curry dall'India, foglie di vite dalla Turchia e pitahaya dal Vietnam. In base all'articolo 53 del regolamento (CE) n. 178/2002, la Commissione introduce quindi condizioni particolari di importazione per proteggere la salute umana, prevedendo un sistema armonizzato di prevenzione, controllo e tracciabilità.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica alle partite di alimenti di origine non animale elencate nell'allegato I e agli alimenti composti che contengono uno di tali ingredienti in quantità superiore al 20%. Sono interessati in particolare:

  • pitahaya fresca o refrigerata originaria del Vietnam;
  • foglie di curry fresche, refrigerate, congelate o essiccate originarie dell'India;
  • foglie di vite originarie della Turchia. È esclusa la merce destinata a un privato per uso e consumo personale; in caso di dubbio, il destinatario deve provare tale destinazione.

Definizioni e raccordi normativi

Ai fini del regolamento si applicano le definizioni del regolamento (CE) n. 178/2002 e del regolamento (CE) n. 882/2004. Sono inoltre richiamate le definizioni di "documento comune di entrata" e "punto di entrata designato" del regolamento (CE) n. 669/2009, mentre la nozione di "partita" rinvia alla direttiva 2002/63/CE. Per l'articolo 11, paragrafo 3, si applicano le definizioni del regolamento (CE) n. 396/2005.

Regime di importazione e controlli preliminari

Le partite possono entrare nell'Unione solo attraverso un punto di entrata designato e solo nel rispetto delle procedure del regolamento. Prima dell'esportazione devono essere effettuati campionamenti e analisi da parte delle autorità competenti del paese di origine o, se diverso, del paese di spedizione, al fine di verificare la conformità ai livelli massimi di residui di antiparassitari. Il campionamento deve seguire la direttiva 2002/63/CE e le analisi devono essere eseguite da laboratori accreditati secondo ISO/IEC 17025.

Certificato sanitario e identificazione della partita

Ogni partita deve essere accompagnata dall'originale di un certificato sanitario conforme al modello dell'allegato II. Il certificato deve essere compilato, firmato e verificato dall'autorità competente del paese di origine o di spedizione, redatto nella lingua ufficiale dello Stato membro del punto di entrata designato o in un'altra lingua dell'Unione se lo Stato membro lo consente, rilasciato prima dell'uscita della partita dal controllo dell'autorità competente e valido per quattro mesi. La partita deve inoltre essere identificata da un codice riportato sui risultati analitici, sul certificato sanitario e su ogni sacco o imballaggio.

Notifica preventiva e documento comune di entrata

L'operatore del settore alimentare, o il suo rappresentante, deve notificare anticipatamente alle autorità competenti la data e l'ora di arrivo e la natura della partita, compilando la parte I del DCE e trasmettendolo almeno un giorno lavorativo prima dell'arrivo fisico. Nella compilazione del DCE devono essere seguite le note orientative del regolamento (CE) n. 669/2009.

Controlli ufficiali all'ingresso e gestione documentale

Le autorità competenti del punto di entrata designato effettuano controlli documentali su ogni partita per verificare il rispetto degli articoli 4 e 5. Inoltre, gli Stati membri eseguono controlli di identità e controlli fisici, comprensivi di campionamenti e analisi, secondo la frequenza indicata nell'allegato I e secondo lo schema procedurale del regolamento (CE) n. 669/2009. Dopo i controlli, l'autorità compila la parte II del DCE, allega i risultati analitici, inserisce il numero di riferimento, timbra e firma l'originale, conserva una copia e rilascia all'operatore una copia autenticata del certificato sanitario; durante il trasporto fino alla libera pratica la partita deve essere accompagnata dal DCE originale.

Frazionamento della partita e immissione in libera pratica

Il frazionamento non è consentito finché non siano stati completati tutti i controlli ufficiali e il DCE non sia stato integralmente compilato. Se la partita è successivamente frazionata, ogni frazione deve essere accompagnata da una copia autenticata del DCE fino all'immissione in libera pratica. Lo sdoganamento è subordinato alla presentazione alle autorità doganali di un DCE debitamente compilato; la partita è immessa in libera pratica soltanto se il DCE reca una decisione favorevole nella casella II.14 ed è firmato nella casella II.21.

Non conformità e respingimento

Se i controlli ufficiali rilevano non conformità alla normativa dell'Unione, l'autorità competente compila la parte III del DCE e adotta le misure previste dagli articoli 19, 20 e 21 del regolamento (CE) n. 882/2004. Se mancano i risultati dei campionamenti e delle analisi o il certificato sanitario, oppure se tali documenti non rispettano i requisiti, la partita non può essere importata e deve essere rispedita fuori dall'Unione o distrutta. Se il respingimento dipende dal mancato rispetto di un livello massimo di residui del regolamento (CE) n. 396/2005, esso deve essere notificato immediatamente alla frontiera.

Relazioni, TRACES e riesame

Gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione, due volte l'anno e entro la fine del mese successivo a ciascun semestre, una relazione con il numero di partite importate, il numero di partite campionate e i risultati dei controlli. Tale obbligo si considera assolto se i DCE sono registrati in TRACES. Il regolamento prevede inoltre un riesame entro il 31 ottobre 2019.

Oneri finanziari, modifiche e abrogazioni

Tutti i costi dei controlli ufficiali, inclusi campionamento, analisi, immagazzinamento e misure successive alla non conformità, sono posti a carico degli operatori del settore alimentare responsabili della partita. Sul piano sistematico, il regolamento modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 669/2009, sopprimendo le voci relative a foglie di vite della Turchia e pitahaya del Vietnam, e abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 885/2014 relativo alle foglie di curry dell'India.

Misure transitorie e decorrenza

Per tre mesi dalla data di entrata in vigore, gli Stati membri continuano ad autorizzare l'introduzione delle partite già partite prima dell'8 dicembre 2018, purché conformi al precedente regime applicabile. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale e si applica dall'8 dicembre 2018.

Disposizioni principali

Ambito soggettivo e oggettivo

Il regolamento si applica alle partite di alimenti di origine non animale elencati nell'allegato I e agli alimenti composti che contengono tali alimenti in misura superiore al 20% (art. 1). È esclusa la merce destinata a un privato per uso e consumo personale; in caso di dubbio, l'onere della prova grava sul destinatario.

Condizioni di importazione e punti di entrata

Le partite possono essere importate nell'Unione solo secondo le procedure del regolamento e soltanto attraverso un punto di entrata designato (art. 3).

Controlli preliminari nel paese terzo

Ogni partita deve essere accompagnata dai risultati dei campionamenti e delle analisi effettuati dalle autorità competenti del paese di origine o, se diverso, del paese di spedizione, per verificare la conformità ai livelli massimi di residui di antiparassitari (art. 4). Il campionamento deve seguire la direttiva 2002/63/CE e le analisi devono essere svolte da laboratori accreditati ISO/IEC 17025.

Certificato sanitario

Ogni partita deve essere accompagnata dall'originale di un certificato sanitario conforme al modello dell'allegato II, compilato, firmato e verificato dall'autorità competente del paese di origine o di spedizione (art. 5). Il certificato deve essere redatto nella lingua ufficiale dello Stato membro del punto di entrata designato, oppure in un'altra lingua dell'UE se consentito; deve essere rilasciato prima che la partita esca dal controllo dell'autorità competente ed è valido per quattro mesi.

Identificazione e tracciabilità

Ciascuna partita deve essere identificata da un codice corrispondente a quello riportato sui risultati dei campionamenti e delle analisi e sul certificato sanitario; ogni sacco o imballaggio deve recare tale codice (art. 6).

Notifica preventiva e DCE

Gli operatori o i loro rappresentanti devono notificare in anticipo alle autorità competenti la data e l'ora previste di arrivo e la natura della partita, compilando la parte I del documento comune di entrata (DCE) e trasmettendolo almeno un giorno lavorativo prima dell'arrivo fisico (art. 7).

Controlli ufficiali all'ingresso

Le autorità competenti eseguono controlli documentali su ogni partita per verificare i requisiti degli articoli 4 e 5 e, con la frequenza indicata nell'allegato I, controlli di identità e fisici, inclusi campionamenti e analisi, secondo il modello del regolamento (CE) n. 669/2009 (art. 8).

Formalità sul DCE e rilascio della copia autenticata

Dopo i controlli, l'autorità competente compila la parte II del DCE, allega i risultati analitici, inserisce il numero di riferimento, timbra e firma l'originale e ne conserva copia; rilascia inoltre all'operatore una copia autenticata del certificato sanitario, o più copie in caso di partita frazionata (art. 8).

Frazionamento della partita

Il frazionamento non è consentito prima del completamento di tutti i controlli ufficiali e della compilazione integrale del DCE. In caso di successivo frazionamento, ciascuna frazione deve accompagnarsi a una copia autenticata del DCE fino all'immissione in libera pratica (art. 9).

Immissione in libera pratica

Lo sdoganamento è subordinato alla presentazione del DCE debitamente compilato alle autorità doganali; la partita può essere immessa in libera pratica solo se la casella II.14 indica esito favorevole e il DCE è firmato nella casella II.21 (art. 10).

Gestione delle non conformità

In caso di non conformità accertata, l'autorità competente compila la parte III del DCE e applica gli articoli 19, 20 e 21 del regolamento (CE) n. 882/2004 (art. 11). Se mancano i risultati analitici o il certificato sanitario, o se questi non sono conformi, la partita non può essere importata e deve essere rispedita fuori dall'Unione o distrutta. Se il rifiuto deriva da mancato rispetto di un LMR del regolamento (CE) n. 396/2005, il respingimento alla frontiera va notificato immediatamente.

Obblighi di relazione e TRACES

Gli Stati membri devono inviare alla Commissione, due volte l'anno ed entro la fine del mese successivo a ciascun semestre, una relazione con il numero di partite importate, il numero di partite campionate e i risultati dei controlli (art. 12). L'obbligo si considera assolto se i DCE sono registrati in TRACES.

Riesame

Il regolamento deve essere riesaminato entro il 31 ottobre 2019 (art. 13).

Costi dei controlli

Tutte le spese connesse ai controlli ufficiali, compresi campionamenti, analisi, immagazzinamento e misure conseguenti a una non conformità, sono a carico degli operatori del settore alimentare responsabili della partita (art. 14).

Modifica del regolamento (CE) n. 669/2009

L'allegato I del regolamento (CE) n. 669/2009 è modificato sopprimendo le voci relative alle foglie di vite della Turchia e alla pitahaya del Vietnam, poiché tali prodotti sono ora disciplinati dal presente regolamento (art. 15).

Abrogazione del precedente regime per le foglie di curry

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 885/2014 è abrogato (art. 16).

Misure transitorie

Per tre mesi dalla data di entrata in vigore, gli Stati membri continuano ad autorizzare l'introduzione di partite di foglie di curry dall'India, di foglie di vite dalla Turchia e di pitahaya dal Vietnam che abbiano lasciato il paese di origine o di spedizione prima dell'8 dicembre 2018, purché conformi rispettivamente al regolamento (UE) n. 885/2014 o al regolamento (CE) n. 669/2009 vigente il 7 dicembre 2018 (art. 17).

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e si applica a decorrere dall'8 dicembre 2018 (art. 18).

Come è indicizzato

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