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Regolamento

Regolamento (UE) 2018/1694

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1694 della Commissione, del 7 novembre 2018, che conferisce la protezione di cui all'articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio alla denominazione «Oolde» (DOP)

Normativa europea32018R1694

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1694 della Commissione conferisce la protezione unionale alla denominazione «Oolde» come DOP. La Commissione precisa che la domanda presentata dai Paesi Bassi è stata esaminata e pubblicata, senza che siano pervenute opposizioni nei termini. La denominazione viene quindi protetta e registrata ai sensi dell'articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013, con efficacia diretta in tutti gli Stati membri.

Conferimento della protezione e registrazione della denominazione di origine protetta «Oolde» ai sensi dell'articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica alla denominazione «Oolde», registrata come denominazione di origine protetta (DOP) nell'ambito del sistema UE per l'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli. Produce effetti in tutti gli Stati membri, essendo direttamente applicabile; non contiene esclusioni soggettive o territoriali ulteriori rispetto al rinvio al procedimento di registrazione previsto dal regolamento (UE) n. 1308/2013.

Conferimento della protezione alla denominazione «Oolde» (DOP)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1694 della Commissione dà attuazione alla procedura prevista dal regolamento (UE) n. 1308/2013 per la tutela delle denominazioni di origine protette nel settore agricolo. La Commissione rileva che la domanda presentata dai Paesi Bassi è stata regolarmente esaminata e pubblicata e che non sono state presentate opposizioni entro il termine previsto.

Contesto procedurale

Il provvedimento si fonda sull'articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013, richiamato come base giuridica. Nei considerando si precisa che:

  • la domanda di registrazione della denominazione «Oolde» è stata esaminata ai sensi dell'articolo 97, paragrafi 2 e 3;
  • la domanda è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;
  • non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 98.

Effetto giuridico della misura

Con l'articolo 1, la denominazione «Oolde» è ufficialmente protetta come DOP. La protezione comporta la registrazione nel registro di cui all'articolo 104 del regolamento (UE) n. 1308/2013, consolidando la tutela a livello unionale della denominazione geografica per il prodotto interessato.

Entrata in vigore e portata

L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Viene altresì precisato che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.

Disposizioni principali

Protezione della denominazione «Oolde»

L'articolo 1 stabilisce che la denominazione «Oolde» è protetta come denominazione di origine protetta (DOP), con conseguente registrazione nel registro previsto dall'articolo 104 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

Presupposti procedurali della registrazione

Nei considerando si dà atto che la domanda presentata dai Paesi Bassi è stata esaminata dalla Commissione e pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 97, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013, e che non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 98.

Entrata in vigore e applicazione

L'articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il testo ribadisce inoltre che esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieagricolturadenominazioni di origine protettaorganizzazione comune dei mercatiproprietà intellettuale alimentare

Testo integrale

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