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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21465/2026 del 10/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava il rigetto della richiesta di affidamento in prova ai servizi sociali e di detenzione domiciliare. Denuncia carenza e contraddittorietà della motivazione dell'ordinanza: il Tribunale avrebbe deciso senza attendere la relazione dell'U.E.P.E., basandosi su segnalazioni di Polizia giudiziaria non sfociate in procedimenti, su precedenti penali datati e non collegati temporalmente o fattualmente all'omicidio stradale per cui venne condannato, e sulla presunta pericolosità del condannato. Il ricorrente segnalava invece valutazioni positive da considerare (due precedenti affidamenti in prova conclusi positivamente, attività di volontariato presso la Protezione Civile, stabile rapporto familiare, oltre diciotto anni di lavoro regolare, e il risarcimento del danno). Con un secondo motivo si lamentava l'omessa motivazione specifica sulla valutazione del rischio di recidiva con riferimento alla detenzione domiciliare.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso, ritenendo viziata e insufficiente la motivazione del Tribunale di Sorveglianza: il provvedimento è stato adottato prima di ricevere la relazione U.E.P.E. e si è fondato su elementi in contraddizione logica rispetto agli elementi positivi emersi negli atti. La sentenza annulla l'ordinanza impugnata e rinvia il giudizio al Tribunale di Sorveglianza per un rinnovato esame, motivato e coerente, sull'opportunità dell'affidamento in prova e della detenzione domiciliare.

Norme richiamate

  • art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen.

    Norma che indica il motivo di ricorso per violazione di legge e insufficiente motivazione; la Corte l'ha utilizzata per valutare se la motivazione del provvedimento di merito fosse adeguata.

  • art. 47 Ord. pen.

    Regola l'affidamento in prova ai servizi sociali come principale misura alternativa finalizzata alla rieducazione; richiede la valutazione dell'evoluzione della personalità del condannato e una prognosi sul rischio di recidiva; la decisione del giudice di merito è discrezionale ma deve essere sostenuta da motivazione logica e adeguata.

  • art. 125 cod. proc. pen.

    Imposta l'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali; nella fattispecie la Corte ha ritenuto che il Tribunale non abbia assolto a questo obbligo in modo coerente.

  • art. 47-ter comma 1-bis Ord. pen.

    Norma inerente alla detenzione domiciliare e ai relativi presupposti; la censura riguardava la mancata specifica valutazione del rischio di recidiva con riferimento a tale misura.

  • art. 27, comma 3 Cost.

    Principio costituzionale della finalità rieducativa della pena, che costituisce il quadro interpretativo per l'adozione di misure alternative; la Corte lo richiama per sottolineare l'obiettivo rieducativo dell'affidamento.

Massime di principio

  • Il rifiuto di una misura alternativa (affidamento in prova o detenzione domiciliare) deve essere supportato da motivazione chiara, logica e coerente con gli elementi di fatto: insufficiente motivazione determina l'annullamento del provvedimento.
  • Il giudice di merito ha discrezionalità nella prognosi sul rischio di recidiva, ma tale discrezionalità richiede una valutazione motivata dell'evoluzione della personalità del condannato e non può basarsi su elementi generici o su segnalazioni non verificate.
  • Occorre attendere e considerare la relazione dell'U.E.P.E. quando richiesta: decidere senza averla significa privare il giudizio di un elemento tecnico rilevante e può rendere la motivazione viziata.
  • Il tempo, la natura e la rilevanza dei precedenti penali devono essere valutati concretamente; fatti molto remoti o non collegati alla condotta più recente richiedono una valutazione che spieghi il loro effettivo rilievo ai fini del pericolo di recidiva.
  • Elementi positivi (precedenti misure alternative concluse positivamente, attività di volontariato, stabilità familiare e lavorativa, risarcimento del danno) devono essere considerati e motivatamente bilanciati rispetto agli elementi ostativi; la loro omessa o superficiale considerazione può costituire motivo di annullamento.

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