L.R. Sicilia 3/2019
Norme in materia di composizione della giunta comunale. Quorum dei votanti per l'elezione del sindaco nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale siciliana aggiorna il numero massimo degli assessori comunali in base alla popolazione e prevede l’adeguamento degli statuti entro 60 giorni. Nei comuni fino a 15.000 abitanti, se il sindaco è unico candidato, gli iscritti AIRE non si computano nel quorum dei votanti per la validità dell’elezione. Nessun nuovo onere finanziario per la Regione.
Composizione della giunta comunale e quorum elettorale nei comuni siciliani fino a 15.000 abitanti
Composizione della giunta comunale e quorum elettorale nei comuni siciliani
La legge regionale interviene sull’ordinamento degli enti locali in Sicilia, disciplinando la composizione della giunta comunale e una regola specifica per la validità dell’elezione del sindaco nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti. La disciplina ha efficacia nel territorio della Regione Siciliana.
Composizione della giunta comunale
La giunta comunale è composta dal sindaco, che la presiede, e da un numero massimo di assessori stabilito dallo statuto comunale entro i limiti fissati dalla legge in base alla popolazione del comune.
I limiti massimi sono i seguenti:
- fino a 10.000 abitanti: massimo 4 assessori;
- oltre 10.000 e fino a 30.000 abitanti: massimo 5 assessori;
- oltre 30.000 e fino a 100.000 abitanti: massimo 7 assessori;
- oltre 100.000 e fino a 250.000 abitanti, nonché nei comuni capoluogo di liberi Consorzi comunali con popolazione inferiore: massimo 9 assessori;
- oltre 250.000 e fino a 500.000 abitanti: massimo 10 assessori;
- oltre 500.000 abitanti: massimo 11 assessori.
È inoltre previsto che, se nel corso del mandato sindacale varia la popolazione accertata con censimento, la modifica del numero massimo degli assessori opera alla scadenza, naturale o anticipata, del mandato del sindaco.
Adeguamento degli statuti comunali
I comuni devono adeguare i propri statuti alle nuove disposizioni entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge.
Se il comune non provvede entro tale termine, il numero massimo degli assessori si applica comunque in via diretta secondo i limiti fissati dalla nuova formulazione dell’articolo 33, alla scadenza dei 60 giorni.
Quorum dei votanti per l’elezione del sindaco nei comuni fino a 15.000 abitanti
Nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, quando vi sia un solo candidato alla carica di sindaco, gli elettori iscritti all’AIRE non si computano ai fini della determinazione del quorum dei votanti richiesto per la validità dell’elezione.
Regime finanziario
La legge dichiara espressamente che dall’attuazione delle sue disposizioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
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