L.R. Sicilia 5/2019
Individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina in Sicilia gli interventi e le opere esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o soggetti a procedimento semplificato, in attuazione del d.P.R. n. 31/2017. Regola anche rinnovi, documentazione, presentazione delle istanze, termini procedimentali e coordinamento con la tutela dei beni culturali. Vigore dal 17 maggio 2019.
Interventi esclusi o semplificati in materia di autorizzazione paesaggistica
Interventi esclusi o sottoposti a procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica
La legge disciplina, per la Regione siciliana, il regime degli interventi e delle opere esclusi dall’autorizzazione paesaggistica oppure assoggettati a procedimento autorizzatorio semplificato. Il provvedimento attua il d.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31, e si applica esclusivamente nel territorio regionale siciliano.
Ambito di applicazione e definizioni
La disciplina riguarda gli interventi e le opere indicate negli Allegati A, B, C e D, che costituiscono parte integrante della legge. Ai fini del testo:
- il “Codice” è il Codice dei beni culturali e del paesaggio, d.lgs. n. 42/2004, come applicabile nell’ordinamento siciliano;
- per “vincolo paesaggistico” si intende quello imposto ai sensi degli articoli 140, 141 e 143 del Codice, delle previgenti norme ovvero quello previsto dall’articolo 142 del Codice.
Interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica
Non sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica:
- gli interventi e le opere elencati nell’Allegato A;
- gli interventi e le opere rientranti nelle ipotesi di esonero previste dall’articolo 4.
La prevalenza dell’esclusione opera anche rispetto a eventuali disposizioni contrastanti dei piani paesaggistici o degli strumenti di pianificazione adeguati, salvo le specifiche prescrizioni d’uso dettate dai piani paesaggistici o dalle dichiarazioni di notevole interesse pubblico.
Resta fermo che l’esclusione dall’autorizzazione paesaggistica non incide sulla diversa disciplina amministrativa applicabile in base alla Parte II del Codice o alle normative di settore, in particolare per titoli edilizi, occupazione di suolo pubblico e attività commerciali in area pubblica.
Interventi di lieve entità e autorizzazione semplificata
Sono soggetti al procedimento autorizzatorio semplificato gli interventi e le opere di lieve entità indicati nell’Allegato B.
Sono inoltre assoggettate a procedura semplificata le istanze di rinnovo di autorizzazioni paesaggistiche, anche rilasciate ai sensi dell’articolo 146 del Codice, quando:
- l’autorizzazione sia scaduta da non più di un anno;
- gli interventi siano stati eseguiti solo in parte o non siano stati eseguiti;
- il progetto sia conforme a quanto già autorizzato e alle eventuali prescrizioni di tutela sopravvenute.
Se con il rinnovo sono richieste variazioni progettuali che comportano interventi non di lieve entità, si applica il procedimento ordinario di cui all’articolo 146 del Codice.
Esonero per particolari categorie di interventi
Quando nel provvedimento di vincolo o nel piano paesaggistico sono presenti specifiche prescrizioni d’uso idonee a garantire conservazione e tutela del bene paesaggistico, alcune categorie di interventi sono esonerate anche dal procedimento semplificato. L’esonero riguarda:
- gli interventi e le opere di cui alle voci A.2, ultimo periodo, A.5, A.7, A.13 e A.14 dell’Allegato A, se riferiti ad aree o immobili vincolati ai sensi dell’articolo 136, comma 1, lettere a), b) e c), nei limiti indicati dalla legge;
- gli interventi e le opere di cui alle voci B.6, B.13, B.26 e B.36.
L’Assessorato regionale dei beni culturali e dell’identità siciliana e le Soprintendenze devono pubblicizzare sui rispettivi siti istituzionali la sussistenza della condizione di esonero.
Documentazione e relazione paesaggistica semplificata
Per gli interventi di lieve entità l’istanza:
- è compilata anche in modalità telematica secondo il modello semplificato di cui all’Allegato C;
- è corredata da una relazione paesaggistica semplificata redatta da tecnico abilitato secondo l’Allegato D.
La relazione deve indicare i contenuti precettivi della disciplina paesaggistica vigente nell’area, descrivere lo stato attuale dell’area, attestare la conformità del progetto alle prescrizioni d’uso eventualmente esistenti, illustrare la compatibilità con i valori paesaggistici del contesto e indicare le eventuali misure di inserimento paesaggistico.
Per gli immobili vincolati ai sensi dell’articolo 136, comma 1, lettere a), b) e c), nei casi indicati dalla legge, la relazione deve contenere anche riferimenti ai valori storico-culturali ed estetico-percettivi dell’area e del contesto paesaggistico.
Per le domande di rinnovo senza variazioni progettuali e in assenza di sopravvenute specifiche prescrizioni di tutela, la relazione paesaggistica semplificata non è richiesta.
Presentazione dell’istanza e concentrazione procedimentale
La domanda e la documentazione si presentano, di regola:
- allo Sportello unico per l’edilizia (SUE), per gli interventi edilizi disciplinati dal d.P.R. n. 380/2001; nelle more della sua costituzione, all’ufficio comunale competente per le attività edilizie;
- allo Sportello unico per le attività produttive (SUAP), quando l’intervento rientra nell’ambito del d.P.R. n. 160/2010;
- alla Soprintendenza competente per territorio in tutti gli altri casi.
Se gli interventi richiedono anche altri atti di assenso oltre all’autorizzazione paesaggistica semplificata e al titolo edilizio, viene indetta conferenza di servizi; in tal caso i termini delle amministrazioni preposte alla tutela paesaggistica e culturale sono dimezzati.
Procedimento e termini
La Soprintendenza, ricevuta l’istanza, verifica preliminarmente se l’intervento:
- rientri tra le fattispecie escluse dall’autorizzazione paesaggistica;
- sia assoggettato al regime ordinario;
- oppure sia effettivamente soggetto a procedimento semplificato.
La Soprintendenza valuta la conformità dell’intervento alle prescrizioni d’uso eventualmente contenute nel vincolo o nel piano paesaggistico, anche adottato, e la compatibilità con i valori paesaggistici del contesto.
Il procedimento semplificato si conclude con provvedimento espresso entro 60 giorni dal ricevimento della domanda da parte dell’amministrazione procedente. Entro 20 giorni la Soprintendenza può richiedere una sola volta documenti o chiarimenti strettamente indispensabili; in tal caso il termine resta sospeso fino alla ricezione degli elementi richiesti.
Decorso inutilmente il termine di 60 giorni, si forma il silenzio-assenso.
La mancata o tardiva emanazione del provvedimento rileva ai fini della performance individuale e può integrare responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente o funzionario inadempiente.
Coordinamento con la tutela dei beni culturali
Quando l’intervento soggetto ad autorizzazione paesaggistica semplificata riguarda anche edifici o manufatti tutelati come beni culturali, l’interessato presenta un’unica istanza per entrambi i titoli abilitativi. La Soprintendenza si pronuncia con un atto unico a contenuto ed efficacia plurimi, comprendente sia le valutazioni paesaggistiche sia quelle di tutela storica, artistica e archeologica.
Rinvio alle sanzioni e disciplina degli abusi
In caso di violazione degli obblighi previsti dalla legge si applica l’articolo 167 del Codice, ferme restando le disposizioni dell’articolo 181. La rimessione in pristino è disposta solo quando non sia possibile dettare prescrizioni che rendano compatibile l’intervento con il paesaggio.
Per gli interventi e le opere che rientrano nell’ambito delle esclusioni di cui all’articolo 2, realizzati prima dell’entrata in vigore della legge e non soggetti ad altro titolo abilitativo oltre all’autorizzazione paesaggistica, non può essere disposta la rimessione in pristino.
Aggiornamento degli allegati
Sulla base dell’esperienza applicativa, l’Assessore regionale per i beni culturali e l’identità siciliana può adottare con proprio decreto:
- specificazioni e rettifiche degli elenchi degli Allegati A e B, per esigenze tecniche e applicative;
- variazioni alla documentazione richiesta per l’autorizzazione semplificata e al modello dell’Allegato D.
Entrata in vigore
La legge è entrata in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, quindi il 17 maggio 2019.
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