Cassazione Civile, Sentenza n. 14950/2022 del 11/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per revocazione ex art. 395 n.4 c.p.c. avverso l'ordinanza della Corte di cassazione n. 2527/2019 che aveva dichiarato inammissibile il ricorso principale per cassazione ed inefficace il ricorso incidentale. La ricorrente contestava che la Corte di cassazione avesse errato nel ritenere i motivi di ricorso inammissibili ai sensi dell'art. 366 n.6 c.p.c. (mancata riproduzione/indicazione dell'atto di appello e dei documenti), oltre a non aver valorizzato documenti e censure contenute nel ricorso per cassazione (censure relative a ultravpetizione, ammissione di nuovi mezzi di prova in appello, omesso esame di fatti decisivi). In sostanza la ricorrente deduceva un errore revocatorio di fatto nella valutazione della portata e del contenuto dell'atto di impugnazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso per revocazione inammissibile. Ha ritenuto che quanto dedotto dalla ricorrente non costituisse un errore di fatto percettivo idoneo a legittimare la revocazione, ma una contestazione della valutazione giuridica effettuata dalla Corte di cassazione sulla portata dei motivi di ricorso per cassazione (errore di giudizio e non svista percettiva). La revocazione per errore di fatto richiede un contrasto obiettivo e incontrovertibile fra quanto risultante dagli atti e quanto affermato nella decisione; qui la contestazione imponeva una rivalutazione del contenuto dell'atto di impugnazione e dunque non era esperibile la revocazione. Nulla sulle spese (LIDL non ha partecipato) e richiamo alla possibile maggiorazione del contributo unificato ai sensi dell'art.13 d.P.R. n.115/2002.
Norme richiamate
art. 395 n.4 c.p.c.
Norma che consente la revocazione per errore di fatto decisivo; la Corte ricorda che tale errore deve essere percepibile come svista materiale/incomprensione fattuale, non una diversa valutazione giuridica degli atti.
art. 366 n.6 c.p.c.
Prevede i requisiti formali del ricorso per cassazione (tra cui la riproduzione degli atti e l'indicazione delle parti rilevanti); la Corte ha ritenuto che i motivi fossero inammissibili per inosservanza di tale disposizione.
art. 437 comma 2 c.p.c.
Regola l'ammissione di nuove domande, eccezioni e mezzi di prova in appello; la ricorrente sosteneva che la Corte non avrebbe considerato correttamente la questione, ma la Corte ha reputato la questione rimessa a valutazione di merito dell'atto di impugnazione.
art. 115 c.p.c.
Disposizione sul valore probatorio degli scritti e sull'onere della prova; richiamata in relazione alla censura per omesso esame di fatti decisivi, ma la Corte l'ha ricondotta a valutazione non revocabile come errore di fatto.
art. 112 c.p.c.
Richiamata in tema di ultrapetizione (esame di questioni non sollevate dalle parti); la ricorrente denunciava ultrapetizione della Corte d'appello, ma la questione è stata trattata come oggetto di valutazione giuridica.
art. 13 d.P.R. n. 115/2002 (commi 1 bis e 1 quater)
Norme sul contributo unificato: l'inammissibilità del ricorso comporta la dichiarazione dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo pari al contributo dovuto.
art. 23 comma 8-bis d.l. n.137/2020 (conv. L. n.176/2020)
Norma impiegata per il rito (trattazione in camera di consiglio senza intervento delle parti) in conseguenza delle disposizioni emergenziali; citata per spiegare la modalità di trattazione dell'udienza.
Massime di principio
- La revocazione per errore di fatto ex art.395 n.4 c.p.c. è ammessa solo per errori percettivi o svisti materiali che emergono oggettivamente dagli atti e che, se eliminati, avrebbero determinato decisione di segno contrario; non è strumento per riesaminare valutazioni giuridiche o interpretazioni degli atti di impugnazione.
- Le contestazioni sulla ammissibilità/formalità del ricorso per cassazione (art.366 c.p.c.) costituiscono valutazioni che, se errate, configurano un errore di giudizio insindacabile tramite revocazione salvo che sia dimostrabile una svista fattuale incontrovertibile.
- Se si vuol ottenere revocazione, occorre produrre elementi documentali incontrovertibili e non oggetto di controversia che dimostrino la svista percettiva del giudice (es. trascrizioni/atti chiaramente presenti ma non considerati).
- Non usare la revocazione per rinnovare il merito: problemi di ultrapetizione, ammissione di mezzi di prova o omesso esame di fatti decisivi vanno dimostrati come errori di percezione non già come divergenze interpretative.
- In fase di cassazione è fondamentale rispettare i requisiti di autosufficienza e di riproduzione/indicazione degli atti (art.366 c.p.c.); la mancata osservanza espone al rischio di inammissibilità del gravame.
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