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Sentenza

Sentenza n. 12932/2026 - Roma, Sezione 5

per l'accertamento del diritto del ricorrente ad ottenere il ricalcolo del trattamento di fine servizio con inclusione dei sei scatti stipendiali ex art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 ed art. 21 della legge n. 232/1990, oltre interessi e rivalutazione sul dovuto sino all'effettivo soddisfo, previo annullamento e/ la riforma ove occorra e per quanto di ragione: - del prospetto di liquidazione e del provvedimento di determina del Trattamento Fine Servizio n. -OMISSIS- del 3.04.2025, pratica n. -OMISSIS-, rilasciati dall'INPS nella parte in cui non si attribuisce al ricorrente medesimo il beneficio dei sei scatti stipendiali ex art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 ed art. 21 della legge n. 232/1990; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.

Giustizia amministrativa202602069

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. VSentenzaAzione di accertamento

Atto impugnato: prospetto di liquidazione e determina del trattamento di fine servizio che non includevano i sei scatti stipendiali nella base di calcolo

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha chiesto l'accertamento del diritto al ricalcolo del trattamento di fine servizio, con inclusione dei sei scatti stipendiali previsti dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 e dall'art. 21 della legge n. 232/1990, oltre agli interessi e alla rivalutazione. Ha dedotto l'illegittimità, l'erroneità e la falsa applicazione delle disposizioni citate, sostenendo che, essendo appartenente alla Polizia di Stato, collocato a riposo a domanda dopo aver compiuto 55 anni e maturato oltre 35 anni di servizio, rientrasse nella fattispecie prevista dall'art. 6-bis, comma 2, del d.l. n. 387/1987. L'INPS ha contestato nel merito la fondatezza della pretesa e ha prospettato anche, in modo generico, una questione di legittimità costituzionale della disciplina rispetto agli artt. 3 e 81 Cost.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e ha accertato il diritto del ricorrente ai benefici economici previsti dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987. Secondo il Collegio, la disposizione si applica al personale della Polizia di Stato e, per effetto dell'art. 1911, comma 3, del d.lgs. n. 66/2010, continua ad applicarsi alle forze di polizia ad ordinamento militare ai fini del trattamento di fine rapporto. La situazione del ricorrente, che aveva raggiunto 55 anni di età e almeno 35 anni di servizio utile e si era collocato in quiescenza a domanda, rientra nella previsione del comma 2 dell'art. 6-bis. Il termine del 30 giugno previsto per la domanda di collocamento a riposo non è qualificato dalla legge come perentorio e il suo superamento non è assistito da una espressa decadenza; pertanto, non può impedire il riconoscimento del beneficio. È stata inoltre ritenuta irrilevante l'eccezione di incostituzionalità, sia perché genericamente formulata, sia alla luce dell'interpretazione già affermata dal Consiglio di Stato, secondo cui una diversa valutazione di sostenibilità finanziaria non può sovvertire il contenuto di un'espressa previsione legislativa. L'INPS è stato condannato a rideterminare l'indennità di buonuscita includendo i sei scatti nella base di calcolo. Sulle somme spettano soltanto gli interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione monetaria. Le spese di lite sono state poste a carico dell'INPS e liquidate in euro 1.000, oltre accessori e rimborso del contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 6-bis d.l. n. 387/1987

    Al personale della Polizia di Stato ... che cessa dal servizio per età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio o perché deceduto, sono attribuiti ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell'indennità di buonuscita ... sei scatti ciascuno del 2,50 per cento

    La disposizione riconosce i sei scatti stipendiali figurativi ai fini della liquidazione dell'indennità di buonuscita; il comma 2 estende il beneficio al personale che chieda il collocamento in quiescenza dopo aver compiuto 55 anni e maturato 35 anni di servizio utile.

  • art. 21 legge n. 232/1990

    È richiamato quale ulteriore fondamento normativo della pretesa al riconoscimento dei sei scatti stipendiali nel trattamento di fine servizio.

  • art. 1911, comma 3, d.lgs. n. 66/2010

    continua ad applicarsi l'articolo 6 bis, d.l. 387/1987 ai soli fini del trattamento di fine rapporto

    Conferma la perdurante applicazione dell'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 alle forze di polizia ad ordinamento militare ai fini del trattamento di fine rapporto.

  • art. 16, comma 6, legge n. 412/1991

    Concorre a escludere il cumulo tra interessi legali e rivalutazione monetaria sulle somme dovute.

  • art. 22, comma 36, legge n. 724/1994

    Concorre a stabilire che sulle somme dovute spettano soltanto gli interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione monetaria.

  • art. 3 Cost.

    Richiamato dall'INPS quale parametro della generica eccezione di incostituzionalità, ritenuta non adeguatamente motivata.

  • art. 81 Cost.

    Richiamato dall'INPS in relazione alla sostenibilità finanziaria della prestazione; il TAR ha escluso che tale parametro consenta di disapplicare o reinterpretare in senso opposto l'espressa previsione legislativa.

Massime di principio

  • Il beneficio dei sei scatti stipendiali previsto dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 si applica, ai fini della liquidazione del trattamento di fine servizio, al personale della Polizia di Stato e alle forze di polizia ad ordinamento militare cui la disciplina risulta estesa o mantenuta vigente dall'art. 1911, comma 3, del d.lgs. n. 66/2010.
  • Il personale che si colloca in quiescenza a domanda ha diritto ai sei scatti stipendiali quando, al momento della cessazione, abbia compiuto 55 anni di età e maturato almeno 35 anni di servizio utile, secondo la fattispecie prevista dall'art. 6-bis, comma 2, del d.l. n. 387/1987.
  • Il termine previsto dall'art. 6-bis, comma 2, del d.l. n. 387/1987 per la presentazione della domanda di collocamento in quiescenza non è perentorio, in assenza di una qualificazione legislativa in tal senso e di un'espressa previsione di decadenza; il suo mancato rispetto non può quindi impedire il riconoscimento del beneficio.
  • A fronte di un'espressa previsione legislativa attributiva di una prestazione, considerazioni generali di sostenibilità finanziaria o di bilanciamento costituzionale non possono giustificare un'interpretazione giudiziale che attribuisca alla disposizione un contenuto opposto, salva una specifica e adeguatamente motivata questione di legittimità costituzionale.
  • Nel ricalcolo del trattamento di fine servizio, le somme dovute a titolo di sei scatti stipendiali sono maggiorate dei soli interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione monetaria, ai sensi dell'art. 16, comma 6, della legge n. 412/1991 e dell'art. 22, comma 36, della legge n. 724/1994.

Come è indicizzato

MaterieTrattamento economico e previdenzialeStato giuridico e avanzamento
RamiForze armate e forze di poliziaPubblico impiego e concorsi
IstitutiTermini del procedimentoPrincipio di legalità e tipicità

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