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Ordinanza

Ordinanza n. 244/2026 - Parma, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600434

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Parma, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di reiezione della domanda di CIG ordinaria e silenzio-rigetto del ricorso amministrativo

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (impresa richiedente CIG)

Prevale il privato

La controversia

L'impresa ha impugnato il diniego di una domanda di CIG ordinaria e il successivo silenzio-rigetto del ricorso amministrativo. In sede cautelare ha dedotto, in particolare, l'inadeguatezza della motivazione del diniego rispetto agli elementi rappresentati durante il procedimento, nonostante l'integrazione istruttoria richiesta dall'INPS e il puntuale riscontro fornito dall'impresa. Tali elementi riguardavano la prognosi di rientro produttivo, le interlocuzioni sindacali e l'iter di ripristino conseguente a un evento incendio. È stata inoltre rappresentata l'esistenza di un'intimazione di pagamento relativa alla contribuzione per le ore di integrazione salariale, quale elemento idoneo a evidenziare il pregiudizio derivante dall'efficacia del provvedimento impugnato.

La decisione

Il TAR ha accolto l'istanza cautelare e ha sospeso l'efficacia del provvedimento impugnato. Ha ritenuto sussistente il fumus boni iuris, rilevando che la motivazione del diniego appariva prima facie non adeguata rispetto ai fatti complessivamente rappresentati dall'impresa, soprattutto alla luce dell'integrazione istruttoria e dei chiarimenti forniti in sede endoprocedimentale. Ha ritenuto altresì sussistente il periculum in mora, valorizzando l'intimazione di pagamento dell'importo relativo alla contribuzione per le ore di integrazione salariale. L'INPS è stato condannato alle spese della fase cautelare, liquidate in euro 500,00 oltre accessori. La trattazione di merito è stata fissata per il 10 marzo 2027.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La norma è richiamata quale base della tutela cautelare; il giudice ha verificato la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora e, sulla base di tali presupposti, ha sospeso l'efficacia del provvedimento impugnato.

Massime di principio

  • In sede cautelare, il fumus boni iuris può sussistere quando la motivazione di un diniego amministrativo risulti prima facie inadeguata rispetto agli elementi di fatto rappresentati dall'interessato e agli esiti dell'istruttoria procedimentale.
  • L'amministrazione deve confrontarsi motivatamente con i chiarimenti e la documentazione forniti dall'interessato in risposta a una richiesta di integrazione istruttoria; il mancato adeguato apprezzamento di tali elementi può rendere prima facie illegittimo il diniego.
  • Il periculum in mora può essere ravvisato nell'esistenza di una concreta intimazione di pagamento collegata agli effetti economici del provvedimento amministrativo impugnato.

Come è indicizzato

MaterieAssistenza e prestazioni sanitarieTutela cautelare
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaTutela cautelare

Testo integrale

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