Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 07/07/2022 n. 21535 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione della sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva parzialmente accolto l'appello di R. S.r.l. contro avviso di accertamento ICI anno 2011. Le questioni principali riguardavano: (1) l'applicabilità della maggiorazione dell'aliquota ICI (9 per mille) prevista dalla L. n. 431/1998, art. 2, comma 4, con riferimento alla disciplina regolamentare comunale (Reg. ICI, art. 14) e alla sua interpretazione; (2) il riconoscimento dell'agevolazione/esenzione per inagibilità/inabitabilità delle unità immobiliari ai sensi del D.Lgs. n. 504/1992, art. 8. Il Comune denunciava inoltre vizi di motivazione e violazioni di legge nella pronuncia del giudice del gravame.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso del Comune (violazione e falsa applicazione del regolamento comunale e della L. n. 431/1998) ritenendo che la modifica regolamentare (Delib. n. 17/2002) aveva sostituito la nozione di "alloggio non locato" da "tenuta a disposizione per l'utilizzo diretto del possessore" a "non utilizzata", ampliando il campo di applicazione dell'aggravio e rendendo applicabile la maggiorazione anche a società immobiliari che non locano le unità. Il secondo motivo (vizio di motivazione) è stato rigettato; il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile. La Cassazione ha cassato la sentenza impugnata nella parte relativa alla interpretazione regolamentare e, decidendo nel merito, ha rigettato il ricorso originario della contribuente con riferimento alla maggiorazione dell'aliquota ICI (9 per mille). Contestualmente la Corte ha confermato il diritto della contribuente all'agevolazione (esenzione o trattamento previsto) relativa allo stato di inagibilità delle unità immobiliari ai sensi del D.Lgs. n. 504/1992, art. 8. Spese compensate.

Norme richiamate

  • Regolamento ICI del Comune di Genova, art. 14

    originariamente "tenuta a disposizione per l'utilizzo diretto del possessore"; riformulato (Delib. n. 17/2002) in "non utilizzata"

    La Corte ha ritenuto che la riformulazione amplia l'ambito dell'aggravio di aliquota in quanto si basa sulla mera "non utilizzazione" dell'unità immobiliare, indipendentemente dalla qualità del possessore (anche società).

  • L. n. 431 del 1998, art. 2, comma 4

    "i comuni ... possono derogare al limite massimo ... limitatamente agli immobili non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni"

    Norma derogatoria finalizzata a ridurre la tensione abitativa e favorire la reimmissione sul mercato di unità abitative sfitte; contempla sia agevolazioni per chi concede in locazione con contratti agevolati sia aggravamenti per immobili non locati.

  • D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 8

    Prevede benefici/agevolazioni fiscali in caso di inagibilità/inabitabilità degli immobili; l'accertamento dello stato di inagibilità deve essere adeguatamente provato e distingue situazioni di degrado non recuperabili con ordinaria manutenzione da mere carenze manutentive.

  • Codice di procedura civile, art. 360 c.p.c., commi 1, nn. 3 e 4

    Norme richiamate per i motivi di cassazione (violazione di legge e vizio di motivazione). La Corte ha accolto il motivo per violazione di legge e rigettato la censura sul vizio di motivazione.

  • Codice di procedura civile, art. 132 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla doglianza di motivazione apparente: la Corte ha ritenuto che la motivazione della sentenza di gravame era adeguata e non apparente.

Massime di principio

  • Se il regolamento comunale definisce "alloggio non locato" come "non utilizzato", la maggiorazione dell'aliquota (ex L. n. 431/1998, art. 2, comma 4) può essere applicata anche alle società proprietarie che non immettono le unità sul mercato: la qualità del soggetto passivo (privato vs. società) non esclude automaticamente l'aggravio.
  • La finalità della norma è ridurre la tensione abitativa incentivando la locazione di unità sfitte; le deroghe e le maggiorazioni vanno interpretate coerentemente con tale ratio e con il testo regolamentare vigente al momento dell'accertamento.
  • Per ottenere agevolazioni o esenzioni per inagibilità (D.Lgs. n. 504/1992, art. 8) è necessario fornire prove concrete dello stato di inagibilità: il degrado deve essere tale da rendere l'immobile non recuperabile con la mera manutenzione ordinaria (es. pericolo, fatiscenza strutturale). L'accertamento tecnico può essere valorizzato anche in sede giurisdizionale se adeguatamente provato.
  • Le interpretazioni giurisprudenziali antecedenti a una modifica regolamentare non vincolano se la norma locale è stata riformulata: il giudicato non ha efficacia espansiva sull'interpretazione giuridica astratta di una norma quando la disposizione è cambiata.
  • In contestazioni tributarie relative a maggiorazioni o agevolazioni, il Comune può legittimamente avvalersi della disciplina regolamentare vigente; il contribuente deve invece documentare in modo puntuale le condizioni che giustificano eventuali esenzioni (es. inagibilità) per poter prevalere.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.