Sentenza del 10/03/2017 n. 6161 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il controricorso del MEF e, preso atto della rinuncia della società, ha dichiarato estinto il giudizio ai sensi dell'art. 391 c.p.c. Le spese processuali sono state poste a carico della ricorrente, liquidate in 4.700 euro, oltre eventuali spese prenotate a debito e accessori di legge. La sentenza della CTR non è stata quindi esaminata nel merito dalla Cassazione.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava l'avviso con cui l'AAMS aveva richiesto alla società il pagamento delle accise relative all'immissione al consumo di tabacchi non lavorati, svincolati irregolarmente dal regime sospensivo. Dopo la decisione sfavorevole della CTR Lazio, la società aveva proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi, ma successivamente ha rinunciato al ricorso ai sensi dell'art. 390 c.p.c.
Norme richiamate
Art. 390 c.p.c.
La rinuncia al ricorso effettuata dalla parte ricorrente consente di definire il giudizio senza una decisione sui motivi di impugnazione.
Art. 391 c.p.c.
A seguito della rinuncia al ricorso, la Corte dichiara l'estinzione del giudizio e può porre le spese a carico della parte rinunciante.
Massime di principio
- Quando il ricorrente rinuncia al ricorso per cassazione prima della decisione, la Corte normalmente dichiara estinto il giudizio senza esaminare la fondatezza delle censure.
- La rinuncia al ricorso non equivale a una vittoria nel merito: resta normalmente ferma la decisione impugnata, salvo effetti derivanti da eventuali accordi o altri provvedimenti.
- Le spese processuali possono essere poste a carico del rinunciante, anche se la controversia non viene decisa nel merito.
- È essenziale verificare che il controricorrente sia effettivamente parte intimata nel giudizio; in caso contrario, il controricorso può essere dichiarato inammissibile.
- In una controversia tributaria relativa ad accise e svincolo irregolare dal regime sospensivo, la rinuncia al ricorso impedisce alla Cassazione di stabilire se l'avviso di pagamento fosse sostanzialmente legittimo.
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