Sentenza del 16/05/2019 n. 13126 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Equitalia ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione Tributaria Regionale delle Marche che aveva confermato l'annullamento della diffida ad adempiere relativa a un debito di 28.648,20 euro. Con il primo motivo ha sostenuto che la cartella di pagamento notificata nel 2000 presso la casa comunale fosse valida, contestando l'applicazione dell'art. 142 c.p.c. al contribuente trasferitosi all'estero e iscritto all'AIRE. Con il secondo motivo ha contestato l'applicazione del termine di quattro mesi per la notifica della cartella, sostenendo che, all'epoca, tale termine non fosse perentorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha stabilito che, dopo l'iscrizione all'AIRE, la notifica dell'atto tributario poteva essere eseguita presso il domicilio fiscale italiano solo entro i sessanta giorni successivi alla variazione anagrafica; decorso tale termine, doveva essere effettuata presso il domicilio estero secondo l'art. 142 c.p.c. Poiché il contribuente era iscritto all'AIRE dal 23 ottobre 1996 e la cartella era stata notificata il 16 ottobre 2000 mediante deposito presso la casa comunale, la notifica è stata ritenuta illegittima. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la prima autonoma ragione della decisione era già sufficiente a confermare la sentenza impugnata. Non è stata adottata alcuna decisione sulle spese, per mancanza di attività difensiva delle parti intimate.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 58 e 60
Le disposizioni relative alla notificazione degli atti tributari ai contribuenti residenti all'estero
Per il contribuente iscritto all'AIRE, la notifica presso il domicilio fiscale italiano è valida soltanto entro il termine previsto dalla legge decorrente dalla variazione anagrafica; successivamente deve essere utilizzato il domicilio estero conosciuto dall'Amministrazione.
D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 25 e 26
Le norme disciplinano rispettivamente i termini e le modalità di notificazione delle cartelle di pagamento; nel caso concreto, la questione relativa al termine di notifica è rimasta assorbita dall'accertata invalidità della notifica effettuata presso la casa comunale.
Art. 142 c.p.c.
Quando il destinatario risiede all'estero e tale residenza è conoscibile dall'Amministrazione, la notificazione deve essere eseguita secondo le modalità previste per gli atti destinati all'estero, comprese la spedizione per raccomandata e le formalità di consegna previste dalla norma.
Corte costituzionale, sentenza n. 366 del 2007
Ha dichiarato costituzionalmente illegittime le norme che escludevano l'applicazione dell'art. 142 c.p.c. alle notifiche di atti impositivi a cittadini italiani residenti all'estero e iscritti all'AIRE. La pronuncia opera anche nei rapporti e nei giudizi ancora pendenti, salvo quelli ormai definitivamente esauriti.
Art. 360 c.p.c.
Individua i motivi per i quali è possibile proporre ricorso per cassazione, tra cui la violazione o falsa applicazione di norme di diritto.
Art. 370 c.p.c.
Disciplina la costituzione del resistente nel giudizio di cassazione; l'Agenzia delle Entrate si è costituita esclusivamente per l'eventuale partecipazione all'udienza.
Massime di principio
- Per i contribuenti italiani residenti all'estero e iscritti all'AIRE, l'Amministrazione deve verificare la data dell'iscrizione e notificare gli atti presso il domicilio estero quando sia decorso il termine entro il quale è ancora utilizzabile il domicilio fiscale italiano.
- Una notifica eseguita mediante deposito presso la casa comunale italiana, dopo il decorso del termine previsto dalla legge dall'iscrizione all'AIRE, può essere illegittima se l'Amministrazione conosceva o avrebbe dovuto conoscere la residenza estera.
- Le pronunce della Corte costituzionale che eliminano una norma dichiarata illegittima si applicano anche agli atti compiuti prima della pronuncia, se la loro validità è ancora oggetto di contestazione in un giudizio pendente; non incidono invece sui rapporti definitivamente esauriti.
- Quando una sentenza si fonda su più motivi autonomi, ciascuno sufficiente a sostenerla, la mancata rimozione di uno di tali motivi rende generalmente inammissibili o irrilevanti le censure rivolte agli altri.
- In una controversia analoga è essenziale documentare l'iscrizione all'AIRE, la data effettiva del trasferimento, il domicilio estero conoscibile dall'Amministrazione e le modalità concrete con cui sono stati notificati l'atto impositivo e la cartella.
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