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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06061/2026 del 17/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia trae origine da un giudizio di ottemperanza promosso per ottenere il pagamento di una somma residua di euro 8.144,65. Il giudice tributario accolse l'ottemperanza e condannò l'Agenzia al pagamento delle spese di lite in euro 300,00 oltre accessori e distrazione. Il contribuente ha impugnato in cassazione solo la regolazione delle spese, deducendo: (i) nullità della sentenza per totale mancanza di motivazione sulla quantificazione delle spese, liquidate in via globale e forfettaria in misura ritenuta manifestamente irrisoria e senza spiegazione del mancato accoglimento della nota spese depositata; (ii) violazione dell'art. 2233 c.c. e del d.m. n. 147/2022, per avere il giudice liquidato un compenso asseritamente lesivo del decoro professionale e inferiore ai minimi tariffari inderogabili.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondati congiuntamente i due motivi. Ha rilevato che la decisione sulle spese era del tutto priva di motivazione rispetto alla richiesta contenuta nella nota spese, e che la somma liquidata scendeva sotto i minimi tariffari applicabili, divenuti inderogabili dopo le modifiche all'art. 4 del d.m. n. 55/2014 introdotte dal d.m. n. 37/2018. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia in diversa composizione, affinché provveda a una nuova liquidazione delle spese di lite nei limiti tariffari e tenga conto della nota spese, liquidando anche le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    È richiamato come parametro del vizio di nullità per mancanza di motivazione della statuizione sulle spese.

  • art. 111 Cost.

    È evocato quale parametro del dovere di motivazione della decisione giudiziale.

  • art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    La Corte lo assume come norma violata per assenza di motivazione sulla liquidazione delle spese.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È richiamato per denunciare la violazione di legge in tema di compensi professionali e liquidazione delle spese.

  • art. 2233 c.c.

    È richiamato come parametro sul compenso professionale e sul rispetto del decoro professionale.

  • d.m. n. 147/2022

    È invocato dal ricorrente a sostegno della doglianza sulla liquidazione irrisoria delle spese.

  • art. 4 d.m. n. 55/2014

    Come modificato dal d.m. n. 37/2018, non consente più di scendere sotto i valori minimi tariffari dello scaglione applicabile.

  • d.m. n. 37/2018

    Ha introdotto le modifiche che rendono inderogabili i minimi tariffari nella liquidazione delle spese di lite.

Massime di principio

  • La liquidazione delle spese di lite deve essere sorretta da motivazione, soprattutto quando il giudice si discosti in modo sensibile dalla nota spese depositata dalla parte vittoriosa.
  • In sede di liquidazione giudiziale dei compensi professionali non è consentito scendere al di sotto dei minimi tariffari applicabili allo scaglione di riferimento, ove la disciplina vigente li renda inderogabili.
  • La mancata considerazione della nota spese e la liquidazione meramente forfettaria di un importo irrisorio integrano vizio denunciabile in cassazione, poiché impediscono il controllo sulla correttezza della statuizione sulle spese.
  • Quando la cassazione riguarda solo la regolazione delle spese, il giudice di rinvio deve procedere a nuova liquidazione conformandosi ai limiti tariffari e alle allegazioni difensive rilevanti.

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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