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Sentenza

Sentenza del 20/01/2017 n. 1493 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia che aveva accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e confermato la cartella di pagamento relativa all'IRAP per l'anno d'imposta 2003. Il terzo motivo denunciava, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., l'insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza, poiché il giudice regionale si era limitato ad affermare in modo astratto che l'accertamento dell'autonoma organizzazione spettasse al giudice di merito, senza esaminare i fatti concreti, gli elementi rilevanti o i presupposti della pretesa IRAP.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il terzo motivo e ha dichiarato assorbiti gli altri. Ha rilevato che la motivazione della Commissione Tributaria Regionale era logicamente carente, astratta e priva di qualsiasi riferimento alla situazione concreta della contribuente, impedendo di verificare il percorso argomentativo seguito per ritenere sussistente il presupposto dell'IRAP. La sentenza impugnata è stata quindi cassata e la causa rinviata alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Non è stata resa una decisione definitiva sull'assoggettamento all'IRAP.

Norme richiamate

  • Art. 360, comma 1, n. 5, codice di procedura civile

    insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza impugnata

    La Corte ha ritenuto fondato il motivo perché la sentenza di merito non esponeva in modo comprensibile e concreto le ragioni della decisione, impedendo il controllo sul percorso logico seguito dal giudice.

  • Disciplina dell'IRAP e requisito dell'autonoma organizzazione

    accertamento del requisito dell'autonoma organizzazione

    L'esistenza dell'autonoma organizzazione deve essere verificata in concreto sulla base degli elementi della specifica attività professionale. Non è sufficiente un'affermazione astratta o il semplice richiamo al potere del giudice di merito.

Massime di principio

  • Una sentenza tributaria che conferma un'imposta deve indicare i fatti concreti e gli elementi probatori dai quali ricava la sussistenza del presupposto impositivo; una motivazione meramente astratta può essere cassata.
  • In materia di IRAP per i professionisti, il requisito dell'autonoma organizzazione non può essere dato per scontato, ma deve essere accertato considerando struttura, personale, beni strumentali e modalità effettive di esercizio dell'attività.
  • Il giudice di merito dispone di ampia autonomia nella valutazione dei fatti, ma deve motivare in modo coerente, specifico e verificabile; tale valutazione non è insindacabile quando la motivazione è apparente o del tutto priva di riferimenti al caso concreto.
  • La cassazione con rinvio per carenza di motivazione non implica automaticamente l'annullamento definitivo dell'imposta: il giudice del rinvio dovrà esaminare nuovamente la situazione concreta e decidere anche sulle spese.

Testo integrale

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