Cassazione Penale, Ordinanza n. 03478/2026 del 28/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo che l'inammissibilità fosse stata causata da colpa del ricorrente ai sensi dei principi richiamati dalla giurisprudenza costituzionale.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato il giudizio di responsabilità per il reato di resistenza a pubblico ufficiale. Dal testo emerge che il ricorso si limitava a riprodurre censure già formulate nei gradi di merito, senza confrontarsi in modo effettivo con la motivazione della decisione di appello, la quale aveva già esaminato e disatteso tali doglianze con argomenti ritenuti corretti dalla Corte di cassazione. La Corte ha quindi rilevato che il motivo era meramente reiterativo e privo di reale specificità.
Norme richiamate
art. 337 c.p.
È il reato oggetto del giudizio di responsabilità confermato in appello e richiamato come oggetto delle censure riproduttive dichiarate inammissibili.
Corte cost. n. 186 del 2000
È richiamata per affermare che alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende quando non risulti che il ricorso sia stato proposto senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre censure già dedotte nei precedenti gradi di giudizio, senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
- La motivazione della sentenza di appello che abbia già esaminato e disatteso le doglianze con argomenti giuridici corretti può legittimare la declaratoria di inammissibilità del ricorso reiterativo.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
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