Ordinanza n. 15786/2026 - Roma, Sezione 1Q
per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia, - del decreto n. 1931 del 21 maggio 2026, notificato in pari data, con cui il Ministero dell'Interno ha disposto, in sede di scorrimento della graduatoria, l'esclusione del ricorrente dal concorso volto all'assunzione di 350 unità nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo dei vigili del fuoco; - del verbale n. 95 del 19 maggio 2026, siccome menzionato nel decreto suindicato, con il quale la Commissione ha ritenuto, a carico del ricorrente, la sussistenza della causa di esclusione di cui al decreto del 4 novembre /2019, n. 166, art. 1, c. 4, allegato A punto 15 “Facomatosi: Neurofibromatosi di tipo I (NF1)”; - del decreto n. 166 del 4 novembre 2019, art. 1, c. 4, Allegato A punto 15, ove dovesse interpretarsi – secondo il Ministero dell'Interno – nel senso che lo specifico quadro clinico del ricorrente vada ritenuto causa di non idoneità alla mansione di vigile del fuoco del Corpo dei vigili del fuoco; - in ogni caso, di ogni altro atto ad essi presupposto, connesso ovvero consequenziale, compresa la scheda medica ed ogni atto correlato, laddove risulti comunque lesivo dell'interesse del ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione, in sede di scorrimento della graduatoria di un concorso per 350 vigili del fuoco, per l’accertata neurofibromatosi di tipo I
Esito
La controversia
Il candidato ha impugnato il decreto del 21 maggio 2026 che lo ha escluso dallo scorrimento della graduatoria, il verbale della commissione medica e la disposizione del D.M. Interno n. 166/2019 relativa alla facomatosi, lamentando l’illegittimità dell’esclusione per un’interpretazione eccessivamente rigida della previsione. Ha dedotto che la patologia, presente fin dall’infanzia, sarebbe in forma lieve e non comporterebbe limitazioni funzionali, producendo certificazioni sanitarie pubbliche che la descrivono come non complicata, con fenotipo benigno e senza limitazioni cognitive o fisiche. In subordine, ha sostenuto che sarebbe illegittima la disposizione ministeriale se interpretata come causa automatica di esclusione, senza verifica concreta della compatibilità della condizione clinica con le mansioni. Il Ministero ha opposto che la NF1 è una patologia multisistemica evolutiva e imprevedibile, con possibili complicanze e necessità di sorveglianza, e che il rischio potenziale sarebbe incompatibile con le mansioni operative.
La decisione
Il TAR non ha deciso nel merito la legittimità dell’esclusione né la domanda cautelare: ha disposto una verificazione ai sensi degli artt. 19 e 66 c.p.a. per accertare se il candidato sia affetto dalla patologia indicata e se la condizione, in generale e nella forma specifica riscontrata, possa essere fattore di inidoneità alle attività di vigile del fuoco, perché indicativa di limitazioni o controindicazioni lavorative oppure predittiva di peggioramenti significativamente probabili e rilevanti. L’incarico è affidato al responsabile dell’ambulatorio specialistico dell’IRCCS Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna Policlinico di Sant’Orsola, con termine per la verificazione al 30 novembre 2026 e deposito della relazione nei successivi 15 giorni. Il ricorrente deve notificare l’ordinanza all’amministrazione presso la sede reale e al verificatore entro cinque giorni; deve inoltre integrare il contraddittorio verso tutti i collocati nella graduatoria, mediante pubblici proclami sul sito del Ministero entro 30 giorni e deposito della prova entro i successivi 10 giorni. La prosecuzione è fissata all’11 gennaio 2027. Spese all’esito della fase cautelare.
Norme richiamate
artt. 19 e 66 c.p.a.
Ritenuto opportuno disporre una verificazione ai sensi degli artt. 19 e 66 c.p.a. al fine di accertare se
Il giudice dispone la verificazione come strumento istruttorio per acquisire le conoscenze tecniche necessarie a chiarire la diagnosi e la sua rilevanza rispetto all’idoneità alle mansioni.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 8 ott 2026Ordinanza n. 1022/2026 - Latina, Sezione 2
- Ordinanza · 8 ott 2026Ordinanza n. 399/2026 - Campobasso, Sezione 1
- Ordinanza · 8 ott 2026Ordinanza n. 139/2026 - Potenza, Sezione 1
- Ordinanza · 8 ott 2026Ordinanza n. 4500/2026 - Milano, Sezione 3
- Ordinanza · 8 ott 2026Ordinanza n. 1331/2026 - Brescia, Sezione 1
- Ordinanza · 8 ott 2026Ordinanza n. 1333/2026 - Brescia, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →