Cassazione Civile, Ordinanza n. 15121/2026 del 19/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia origina da una decisione della Corte d’appello che aveva rigettato il gravame proposto contro la pronuncia di primo grado, confermando l’inefficacia di fondi patrimoniali costituiti dai ricorrenti. Avverso tale sentenza i soccombenti proponevano ricorso per cassazione nei confronti dell’istituto di credito intimato. Tuttavia, in pendenza del giudizio di legittimità, i ricorrenti depositavano atto di rinuncia al ricorso, dichiarando venuto meno l’interesse alla prosecuzione del processo. L’intimato non si costituiva e non svolgeva difese.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso, sottoscritta dal difensore munito di procura speciale, qualificandola come atto unilaterale recettizio idoneo a determinare l’estinzione del procedimento ex art. 390 c.p.c. indipendentemente dall’accettazione della controparte. Ha quindi dichiarato estinto il giudizio di cassazione. Ha inoltre escluso la condanna alle spese in favore della parte intimata, non costituita, e ha ritenuto insussistenti i presupposti per il contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 390 c.p.c.
La rinuncia al ricorso per cassazione, se sottoscritta dal difensore munito di procura speciale, è atto idoneo a determinare l’estinzione del procedimento.
art. 391 c.p.c.
Alla rinuncia segue l’estinzione del giudizio di legittimità, con disciplina delle conseguenze processuali richiamata dalla Corte.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
In caso di estinzione del processo non sussistono i presupposti processuali per l’applicazione del contributo unificato დამატivo.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, quando proviene dalla parte e dal difensore munito di procura speciale, produce l’estinzione del giudizio senza necessità di accettazione della controparte.
- L’accettazione della rinuncia da parte degli intimati assume rilevanza solo ai fini della regolamentazione delle spese, non ai fini dell’efficacia estintiva dell’atto.
- Se la parte intimata non si costituisce, non può essere disposta la condanna del rinunciante al rimborso delle spese legali della controparte.
- L’estinzione del giudizio di cassazione esclude l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato previsto per il rigetto o l’inammissibilità del ricorso.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 19 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 14901/2026 del 19/05/2026
- ordinanza_civile · 19 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 14907/2026 del 19/05/2026
- ordinanza_civile · 19 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 14913/2026 del 19/05/2026
- ordinanza_civile · 19 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 14918/2026 del 19/05/2026
- ordinanza_civile · 19 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 14919/2026 del 19/05/2026
- ordinanza_civile · 19 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 14922/2026 del 19/05/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →