Sentenza del 02/04/2015 n. 6702 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava un avviso di accertamento TARSU per gli anni 2000 e 2001, con recupero di maggiore imposta e sanzioni, fondato sull'accertamento di superfici più ampie produttrici di rifiuti. La CTR della Liguria aveva ritenuto non dovuto il tributo, disapplicando la deliberazione comunale che assimilava rifiuti speciali e urbani in assenza dei criteri quantitativi e qualitativi previsti dalla normativa statale, e considerando provato lo smaltimento dei rifiuti speciali tramite impresa autorizzata. La concessionaria ha impugnato la decisione sostenendo, da un lato, l'erronea disapplicazione della deliberazione comunale e, dall'altro, l'insufficienza della prova fornita dalla contribuente per beneficiare dell'esenzione o riduzione prevista per i rifiuti speciali.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso della D. S.r.l. senza esaminare nel merito le censure. Poiché la sentenza impugnata era stata depositata prima dell'entrata in vigore della legge n. 69 del 2009, era ancora applicabile l'art. 366-bis c.p.c., che imponeva la formulazione di specifici quesiti di diritto alla conclusione di ciascun motivo. I due motivi ne erano privi; pertanto, il ricorso è stato dichiarato inammissibile e la ricorrente è stata condannata a rimborsare alla contribuente le spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 500,00 oltre accessori e rimborso forfettario.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, comma 5
La ricorrente ne ha denunciato la violazione in relazione al potere del giudice tributario di disapplicare atti amministrativi rilevanti nel giudizio, contestando che la CTR avesse individuato e motivato adeguatamente l'illegittimità della deliberazione comunale.
D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 18, comma 2
La CTR ha ritenuto illegittima l'assimilazione comunale dei rifiuti speciali a quelli urbani perché adottata senza i criteri quantitativi e qualitativi richiesti dalla normativa statale.
D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62, commi 1 e 3
La norma disciplina il presupposto della TARSU e le ipotesi di esclusione o riduzione connesse alle superfici e ai rifiuti prodotti. La ricorrente sosteneva che spettasse alla contribuente provare i presupposti per beneficiare dell'esenzione; la CTR aveva invece ritenuto sufficiente la documentazione sullo smaltimento autorizzato dei rifiuti speciali.
Art. 366-bis c.p.c.
Per i ricorsi soggetti ratione temporis alla disposizione, ciascun motivo fondato su violazione o falsa applicazione di legge doveva concludersi con uno specifico quesito di diritto. La mancanza dei quesiti comportava l'inammissibilità del ricorso, impedendo l'esame delle questioni di merito.
Legge n. 69 del 2009, artt. 47, comma 1, lett. d), e 58, comma 5
L'abrogazione dell'art. 366-bis c.p.c. non si applicava al caso concreto, poiché la sentenza impugnata era stata depositata prima dell'entrata in vigore della legge.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il rispetto dei requisiti formali e processuali applicabili ratione temporis è decisivo: la mancanza di un requisito prescritto, come il quesito di diritto quando richiesto, può comportare l'inammissibilità senza esame del merito.
- Quando si impugna una decisione per violazione di legge occorre formulare una censura chiara, specifica e coerente con il paradigma normativo invocato; argomentazioni generiche o meramente fattuali possono non essere esaminate.
- In materia TARSU, l'assimilazione dei rifiuti speciali a quelli urbani deve rispettare i criteri stabiliti dalla normativa statale e non può fondarsi soltanto su una generica deliberazione comunale priva di adeguata specificazione.
- Il contribuente che invoca l'esclusione o la riduzione della TARSU deve normalmente documentare la natura dei rifiuti prodotti, le superfici interessate e il loro effettivo smaltimento tramite soggetti autorizzati.
- La disapplicazione di un atto amministrativo comunale nel giudizio tributario è possibile quando l'atto risulti illegittimo e rilevante per la decisione, ma la relativa contestazione deve essere adeguatamente motivata e specifica.
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