Cassazione Civile, Sentenza n. 586/2024 del 08/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Latorre, consulente aziendale e socio di KPMG Advisory S.p.A., aveva chiesto il rimborso dell'IRAP per gli anni 2014-2017 sostenendo di non possedere un'autonoma organizzazione, poiché prestava la propria attività esclusivamente a favore della società e si avvaleva della sua struttura. La CTP e la CTR rigettarono il ricorso ritenendo che il contribuente non avesse assolto l'onere probatorio e che, essendo socio e utilizzando la struttura societaria, dovesse imputarsi a lui la disponibilità e la responsabilità dell'organizzazione che aveva incrementato la sua attività. In cassazione il ricorrente dedusse: (i) violazione dell'art. 2 d.lgs. 446/1997 e dei criteri interpretativi sull'autonoma organizzazione; (ii) violazione dell'art. 115 c.p.c. e art. 36 d.lgs. 546/1992 per avere la CTR ignorato fatti pacifici (quasi totalità dei compensi dalla società); (iii) errata valutazione dell'onere della prova nonostante documentazione depositata.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo che, quando il professionista eserciti l'attività esclusivamente nell'ambito della struttura organizzativa di una società di cui non è responsabile dell'organizzazione, non si realizza il presupposto impositivo dell'autonoma organizzazione ai fini IRAP. Ha cassato la sentenza della CTR e, decidendo nel merito, ha accolto il ricorso di Latorre. Le spese dei giudizi di merito sono compensate; le spese del grado di legittimità sono poste a carico dell'Agenzia delle Entrate nella misura indicata in dispositivo.
Norme richiamate
d.lgs. n. 446/1997, art. 2
l'esercizio abituale di una attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi
Individua il presupposto oggettivo dell'IRAP: è necessario che l'attività sia svolta mediante un'autonoma organizzazione idonea a generare valore aggiunto distinto dal lavoro personale del professionista
art. 360 c.p.c., primo comma, n. 3 e n. 4
Norme processuali invocate per motivi di cassazione relativi a violazione di legge e vizio di motivazione/omissione nella valutazione della prova
art. 36 d.lgs. n. 546/1992
Previsione processuale collegata all'onere della prova e alla valutazione degli elementi di fatto dal giudice tributario; è stata richiamata per contestare la valutazione istruttoria della CTR
art. 115 c.p.c.
Principio sulla formazione della prova e sulla motivazione; invocato per lamentare la mancata considerazione di fatti pacifici
Corte costituzionale, sent. n. 156/2001
Conferma che l'IRAP è imposta di natura reale sul valore aggiunto prodotto da attività autonomamente organizzate e che l'elemento organizzativo è determinante per il presupposto impositivo
Cass. Sez. U., n. 9451/2016 (giurisprudenza interpretativa)
Stabilisce i criteri per accertare l'autonoma organizzazione: responsabilità dell'organizzazione da parte del contribuente e impiego di beni o lavoro altrui eccedenti il minimo indispensabile
Orientamenti di Cassazione (numerosi precedenti: es. Cass. n. 18260/2023, n. 11140/2021, n. 15746/2010 ecc.)
Principio consolidato secondo cui l'attività professionale svolta nell'ambito di una struttura organizzata da altri (anche se il professionista è socio) non comporta automaticamente la sussistenza dell'autonoma organizzazione ai fini IRAP, salvo che il professionista sia responsabile e sfrutti l'organizzazione per creare valore aggiunto proprio
Massime di principio
- Se un professionista presta la propria attività esclusivamente all'interno della struttura organizzativa di una società che ha capacità decisionale e operativa autonoma, l'autonoma organizzazione ai fini IRAP non si imputa automaticamente al professionista, salvo che questi possa essere considerato il responsabile dell'organizzazione
- L'onere della prova nel giudizio di rimborso IRAP grava sul contribuente: deve dimostrare che non esiste un'organizzazione di cui egli sia responsabile e che la struttura societaria opera in via autonoma
- Il ruolo formale (es. cariche statutarie o il fatto di essere socio) è irrilevante di per sé: va valutata la concreta disponibilità e il controllo dell'organizzazione (potere di comando sui fattori produttivi che generano valore aggiunto)
- L'accertamento della sussistenza dell'autonoma organizzazione va compiuto anno per anno: la situazione può variare nel tempo e ciascun periodo d'imposta va valutato separatamente
- Nel dubbio giurisprudenziale consolidato a favore del contribuente, le spese di merito possono essere compensate; tuttavia, in cassazione l'Amministrazione può essere condannata alle spese di grado
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