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Ordinanza

Ordinanza n. 16609/2026 - Roma, Sezione 3Q

Giustizia amministrativa202500066

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III quaterOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: asserita mancata o non completa esecuzione della sentenza della Corte d’Appello di Roma n. 1505/2023, passata in giudicato

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza n. 1505/2023 della Corte d’Appello di Roma, pubblicata il 12 aprile 2023 e notificata il 23 giugno 2024. In precedenza il TAR aveva rilevato che la ricorrente non aveva contestato la documentazione depositata dal Ministero il 14 maggio 2025, potenzialmente rilevante ai sensi dell’art. 64, comma 2, c.p.a., mentre l’Amministrazione non aveva fornito elementi sufficienti a chiarire lo stato dell’ottemperanza. L’udienza già fissata per il 18 novembre 2025 non si è tenuta a seguito della ridistribuzione degli affari fra le sezioni. Il TAR ha quindi chiesto alla ricorrente di chiarire se persista l’interesse alla decisione e al Ministero di riferire sullo stato di esecuzione.

La decisione

Il TAR non ha deciso la domanda di ottemperanza né accertato l’avvenuta o mancata esecuzione del giudicato. Ha disposto un’integrazione istruttoria, richiedendo alla ricorrente chiarimenti sulla persistenza dell’interesse e al Ministero informazioni sullo stato di esecuzione, da fornire entro il 25 novembre 2026. Ha fissato l’ulteriore trattazione alla camera di consiglio del 15 dicembre 2026. Ha avvertito che la mancata o insufficiente risposta potrà essere valutata ai sensi dell’art. 64, comma 4, c.p.a. Nessuna statuizione sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 63, comma 1, c.p.a.

    Ritenuto opportuno, stante il pregresso andamento del presente giudizio e il tempo trascorso, richiedere – ex art. 63, comma 1, cod. proc. amm. – chiarimenti

    Il giudice può richiedere chiarimenti alle parti per acquisire elementi utili alla decisione; nel caso concreto li ha richiesti sia alla ricorrente, sulla persistenza dell’interesse, sia al Ministero, sullo stato di esecuzione.

  • art. 64, comma 4, c.p.a.

    Evidenziato che l’eventuale mancata o insufficiente risposta ai richiesti chiarimenti nel termine perentorio indicato in dispositivo potrà essere valutata ai sensi e per gli effetti dell’art. 64, comma 4, cod. proc. amm.;

    La mancata o insufficiente risposta ai chiarimenti richiesti entro il termine assegnato può essere valutata dal giudice ai sensi dell’art. 64, comma 4, c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaIstruttoria processuale
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesseOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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