Cassazione Civile, Sentenza n. 22431/2022 del 15/07/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'Appello di Campobasso che aveva riformato la pronuncia di primo grado: il Tribunale di Larino aveva riconosciuto l'illegittima reiterazione di supplenze annuali conferite alla ricorrente e aveva condannato il Ministero al risarcimento del danno (15 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto) e al riconoscimento del trattamento stipendiale previsto per i ruoli. La Corte d'appello, richiamando la giurisprudenza di legittimità, ritenne che le supplenze annuali utili al conteggio della reiterazione erano soltanto quelle successive all'entrata in vigore della direttiva 1999/70/CE e che la ricorrente aveva beneficiato solo di due supplenze annuali (1/9/2009 e 1/9/2010), per cui la reiterazione non era abusiva. La ricorrente ha poi proposto ricorso per cassazione denunciando errori di decisione e violazioni procedurali, nonché l'omessa valutazione di documenti prodotti, ma il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché fondato su presupposti fattuali diversi da quelli decisi in sentenza e carente della puntuale indicazione e localizzazione degli atti e documenti richiesti dall'art. 366 c.p.c.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità (liquidate in € 2.500,00 per competenze professionali, oltre al rimborso delle spese prenotate a debito). Ha altresì dato atto della ricorrenza delle condizioni per l'eventuale raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 DPR n.115/2002. La decisione si è fondata sull'insussistenza dei presupposti di ammissibilità (motivi ancorati a fatti non corrispondenti alla sentenza impugnata e mancata specificazione dei documenti nei fascicoli), richiamando giurisprudenza di legittimità e principi di ragionevole autosufficienza del ricorso.
Norme richiamate
art. 360 n. 3 cod. proc. civ.
Invocato dalla ricorrente come motivo di cassazione per violazione di norme processuali e di prova, ma la Corte ha ritenuto che i motivi erano ancorati a fatti non corrispondenti alla decisione impugnata e pertanto inammissibili.
art. 115 cod. proc. civ.
Richiamato dalla ricorrente per censurare la valutazione delle prove; la Corte ha ritenuto la censura generica e non adeguatamente documentata ai fini della cassazione.
art. 416 cod. proc. civ.
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla procedura d'appello; la Corte ha ritenuto che le questioni sollevate non evidenziavano errores in procedendo ma plurime carenze di specificazione.
art. 366, comma 1, n. 6 cod. proc. civ.
La Corte ha applicato la norma per dichiarare inammissibile il ricorso perché la ricorrente non ha specificato la sede processuale di produzione dei documenti richiamati né indicato con puntualità i documenti posti a fondamento delle censure, come richiesto dalla norma.
art. 369, comma 2, n. 4 cod. proc. civ.
Richiama l'obbligo di allegazione dei documenti ritenuti necessari; la Corte ha sottolineato che il semplice rinvio generico ai fascicoli non soddisfa il requisito di autosufficienza del ricorso.
art. 4 legge n. 124/1999
Citata dalla Corte d'appello per la distinzione delle diverse tipologie di supplenze utili ai fini del divieto di reiterazione; la Corte di Cassazione ha rilevato che tale disposizione non è applicabile agli insegnanti di religione.
art. 309 d.lgs. n. 297/1994
Norma indicata come disciplina speciale del rapporto degli insegnanti di religione; la Corte ha evidenziato la distinzione normativa rispetto alla disciplina delle altre supplenze.
legge n. 186/2003
Richiamata come disciplina rilevante per il rapporto degli insegnanti di religione, a conferma della non applicabilità dell'art. 4 L.124/1999 a tale categoria.
art. 23, comma 8 bis D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, conv. in L. 18 dicembre 2020 n. 176
Citata in ordine al deposito delle conclusioni della Procura Generale; il Procuratore ha concluso per l'inammissibilità del ricorso ai sensi di tale norma.
D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1 quater
Applicato per dare atto delle condizioni che possono comportare il raddoppio del contributo unificato, come segnalato nella sentenza.
Giurisprudenza e pronunce richiamate
Cass. n. 22552/2016; Cass. n. 27475/2017; CEDU, Succi e altri c. Italia 28/10/2021; Sezioni Unite Cass. n. 8950/2022; Cass. S.U. n. 4315/2020
La Corte ha richiamato tali precedenti per sostenere il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione e per delimitare la disciplina sulla reiterazione delle supplenze; la giurisprudenza ha altresì precisato i criteri di specificazione dei documenti nei motivi di cassazione.
Massime di principio
- Per ricorrere in Cassazione è essenziale che i motivi siano autosufficienti: indicare puntualmente il contenuto degli atti richiamati e la sede (fascicolo e grado) in cui si trovano i documenti.
- Non è possibile fondare il ricorso per cassazione su presupposti fattuali diversi da quelli concretamente decisi dalla sentenza impugnata: i motivi devono riferirsi a errores in iudicando o in procedendo chiaramente individuabili.
- La mancata specificazione della localizzazione dei documenti ai sensi dell'art. 366 c.p.c. comporta rischio di inammissibilità, salvo che i documenti siano allegati al ricorso nelle forme previste dall'art. 369 c.p.c.
- La disciplina delle supplenze e della loro eventuale abusività dipende dalla tipologia del rapporto: gli insegnanti di religione seguono una disciplina speciale (art. 309 d.lgs. 297/1994 e legge 186/2003) distinta dalle norme generali sulle supplenze (es. legge 124/1999).
- La mera affermazione generica di omissione del giudice nell'esame di documenti non è sufficiente: occorre indicare esattamente quali documenti, in quale fascicolo e quale parte della decisione sarebbe stata viziata.
- Se la domanda in primo grado riguarda la reiterazione del contratto a tempo determinato, eventuali richieste diverse (es. progressione stipendiale) devono essere specificamente proposte e giudicate; non si può imputare al giudice di appello di avere deciso su domande non formulate senza dimostrare l'effettivo vizio.
- La dichiarazione di inammissibilità in Cassazione comporta la condanna alle spese e può comportare l'applicazione del raddoppio del contributo unificato se ricorrono le condizioni previste dalla normativa.
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