Cassazione Civile, Ordinanza n. 04990/2026 del 05/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La lite trae origine da un'opposizione a sanzione amministrativa definita favorevolmente per il difensore-opponente in primo grado e poi in appello, limitatamente al capo sulle spese di lite. Il Tribunale di Roma, riformando sul punto la decisione del Giudice di pace, ha condannato la Prefettura al rimborso delle spese del primo grado liquidandole in euro 134,00 per onorari, con esclusione della fase istruttoria ritenuta non svolta. Avverso tale sentenza l'avvocato ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione degli artt. 82, 86, 91 e 92 c.p.c., con deduzione di motivazione apparente e preteso contrasto con la nota spese depositata in primo grado, che indicava euro 586,93; 2) violazione dell'art. 115 c.p.c., assumendo che il giudice d'appello avrebbe dovuto liquidare il compenso secondo i parametri del d.m. n. 55/2014 aggiornati dal d.m. n. 37/2018; 3) violazione degli artt. 24 Cost. e 101 c.p.c., lamentando il mancato esame dell'eccezione con cui era stata chiesta la trattazione in presenza durante l'emergenza pandemica, con pregiudizio del diritto di difesa.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, perché la sentenza d'appello conteneva una motivazione comprensibile e non apparente, avendo esplicitato che le spese andavano liquidate al minimo tariffario e che la fase istruttoria non era stata svolta. Ha inoltre rilevato che non era stata proposta una specifica censura sulla violazione dei minimi tariffari e sul mancato riconoscimento della fase di trattazione/istruttoria, sicché la Corte non poteva modificare il capo sulle spese. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità, poiché il ricorrente non aveva indicato analiticamente gli errori di individuazione dei parametri e delle fasi né le singole voci contestate. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per carenza di interesse, poiché il ricorrente era risultato vittorioso nel merito in appello; inoltre, la doglianza costituzionale è stata reputata inammissibile perché non accompagnata dalla specifica critica della norma ordinaria applicata né dalla sollecitazione di un incidente di costituzionalità. Non sono state liquidate spese di legittimità per mancata costituzione tempestiva e rituale degli intimati, ma è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 82 c.p.c.
richiamato tra le norme asseritamente violate nel primo motivo, senza accoglimento della censura
art. 86 c.p.c.
richiamato tra le norme asseritamente violate nel primo motivo, senza accoglimento della censura
art. 91 c.p.c.
richiamato in tema di condanna alle spese, ma la Corte non ha accolto la doglianza
art. 92 c.p.c.
richiamato in tema di compensazione delle spese, ma la Corte non ha accolto la doglianza
art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5 c.p.c.
richiamato come parametro dei motivi di ricorso; la Corte ha escluso i vizi dedotti e ha richiamato i limiti del controllo di legittimità
art. 115 c.p.c.
richiamato nel secondo motivo; la censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di specificità
art. 366, nn. 4 e 6 c.p.c.
utilizzato per affermare l'inammissibilità del motivo privo di specifica indicazione degli errori e delle voci contestate
art. 24 Cost.
la doglianza è stata ritenuta inammissibile perché non proposta correttamente tramite la contestazione della norma ordinaria applicata o l'incidente di costituzionalità
art. 101 c.p.c.
richiamato nel terzo motivo, ma la censura è stata dichiarata inammissibile
art. 100 c.p.c.
richiamato per escludere l'interesse a censurare una violazione del diritto di difesa da parte di chi aveva comunque vinto in appello
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
applicato per dare atto dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato come parametro dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato
d.m. n. 55 del 2014
richiamato come fonte dei parametri di liquidazione dei compensi professionali, ma la censura sul punto è stata ritenuta inammissibile
d.m. n. 37 del 2018
richiamato come aggiornamento dei parametri di liquidazione dei compensi professionali, senza accoglimento della censura
Massime di principio
- Il vizio di motivazione apparente sussiste solo quando la motivazione, pur esistente graficamente, non consente di comprendere il fondamento della decisione; non è ravvisabile se il giudice espone chiaramente perché e in quale misura liquida le spese.
- Chi impugna in cassazione la liquidazione delle spese o dei compensi professionali deve indicare in modo analitico le singole voci, i relativi importi e l'errore commesso dal giudice di merito; un generico richiamo ai parametri tariffari non è sufficiente.
- La censura relativa alla mancata applicazione di specifiche fasi o minimi tariffari è inammissibile se non è formulata con puntuale indicazione delle voci omesse o erroneamente liquidate.
- Non sussiste interesse a dolersi di una lesione del diritto di difesa quando la parte ricorrente è comunque risultata vittoriosa nel merito nel giudizio di appello.
- La violazione di parametri costituzionali può essere fatta valere direttamente in cassazione solo se la norma costituzionale è di diretta applicazione; altrimenti occorre dedurre la questione come illegittimità costituzionale della norma ordinaria applicata.
- La Corte di cassazione non può correggere d'ufficio una liquidazione delle spese in senso più favorevole al ricorrente in assenza di una specifica censura ritualmente proposta.
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