L.R. Veneto 34/2013
Istituzione del nuovo Comune di Quero Vas mediante fusione dei Comuni di Quero e Vas della Provincia di Belluno.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge istituisce in Veneto il nuovo Comune di Quero Vas, nato dalla fusione dei Comuni di Quero e Vas della Provincia di Belluno. Regola sede provvisoria, richiami allo statuto per il decentramento, esito del referendum consultivo e subentro del nuovo ente nei rapporti giuridici e patrimoniali dei comuni originari. In vigore dal giorno successivo alla pubblicazione nel BURV.
Istituzione del Comune di Quero Vas per fusione dei Comuni di Quero e Vas
Istituzione del Comune di Quero Vas
La legge regionale del Veneto istituisce, nella Provincia di Belluno, il nuovo Comune di Quero Vas mediante fusione dei Comuni di Quero e Vas. Il provvedimento disciplina anche alcuni profili organizzativi e transitori connessi alla nascita del nuovo ente locale.
Sede municipale e assetto statutario
La sede municipale del nuovo Comune deve essere stabilita dallo statuto. Fino a tale determinazione, la sede resta quella attualmente in uso a Quero. Lo statuto deve inoltre garantire alla comunità di origine che perda la sede adeguate forme di decentramento, in relazione allo stato dei luoghi e alle esigenze della popolazione interessata.
Esito della consultazione popolare
La legge riporta l’esito del referendum consultivo tenuto tra le popolazioni interessate, dal quale risultano:
- per Quero: 2.071 elettori, 844 votanti, 831 voti validamente espressi, 782 favorevoli e 49 contrari;
- per Vas: 732 elettori, 362 votanti, 359 voti validamente espressi, 277 favorevoli e 82 contrari;
- totale: 2.803 elettori, 1.206 votanti, 1.190 voti validamente espressi, 1.059 favorevoli e 131 contrari.
Rapporti giuridici, patrimoniali e di personale
I rapporti conseguenti all’istituzione del nuovo Comune sono definiti dalla Provincia di Belluno ai sensi dell’articolo 17 della legge regionale n. 25 del 1992, Norme in materia di variazioni provinciali e comunali. La disciplina richiama in particolare il principio del subentro del Comune di nuova istituzione in tutti i beni mobili e immobili e in tutte le situazioni giuridiche attive e passive dei comuni di origine, compresi i rapporti relativi al personale dipendente.
Entrata in vigore
La legge è dichiarata urgente ai sensi dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto. Si tratta di una disciplina legata alla concreta istituzione del nuovo Comune e ai conseguenti effetti organizzativi e patrimoniali.
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