L.R. Veneto 39/2013
Norme in materia di società regionali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina indirizzo, controllo, trasparenza, contenimento dei costi, organi sociali, reclutamento e compensi delle società partecipate e controllate dalla Regione Veneto. Prevede regole per affidamenti, personale e pubblicità, con specifiche decorrenze transitorie: alcune misure si applicano dal primo rinnovo dei CDA; il tetto al trattamento economico del personale vale dal 1° gennaio al 31 dicembre 2014.
Norme sulle società regionali e controllate del Veneto
Norme sulle società regionali e controllate del Veneto
La legge disciplina, per la Regione Veneto, l’indirizzo politico-amministrativo e il controllo sulle società partecipate e controllate, introducendo misure di contenimento della spesa, regole su organi sociali, personale, affidamenti e trasparenza. Il provvedimento mira a rafforzare il coordinamento regionale e a rendere più stringente la verifica dei risultati gestionali e degli oneri economici.
Indirizzo, vigilanza e controllo sulle partecipazioni
Il Consiglio regionale definisce, su proposta della Giunta, gli indirizzi relativi alle partecipazioni societarie e alle attività delle società controllate dalla Regione, controllandone l’attuazione e valutandone gli effetti sulle politiche regionali e il raggiungimento degli obiettivi dei piani strategici. Le commissioni consiliari competenti possono esprimere parere sui bilanci delle società controllate e verificare i risultati gestionali delle partecipate. La Giunta esercita la vigilanza e il controllo sulle attività svolte dalle società partecipate.
Le società controllate devono trasmettere semestralmente a Consiglio e Giunta una relazione sull’attività svolta, sulle linee generali dell’attività prevista per il semestre successivo e l’elenco delle deliberazioni adottate dagli organi amministrativi.
Contenimento della spesa e condizioni per finanziamenti e contributi
Entro il 30 ottobre di ogni anno gli amministratori delle società controllate effettuano una ricognizione dei costi del personale, delle consulenze e degli incarichi professionali e formulano una proposta per il contenimento delle spese di funzionamento. In sede di esame del bilancio, la Regione verifica tali documenti e subordina l’erogazione di finanziamenti e contributi alla loro condivisione.
Acquisizione di beni, servizi, lavori e opere da parte della Regione
Quando la Regione non produca direttamente opere, lavori, servizi e beni con la propria organizzazione, li acquisisce mediante procedura di evidenza pubblica nel rispetto della normativa regionale, statale ed europea sugli appalti.
In deroga, la Giunta può affidare funzioni, servizi, opere, lavori e forniture a società in house, purché dimostri la convenienza dell’operazione; in tal caso deve svolgere una valutazione preventiva degli effetti, anche rispetto alle opzioni alternative, e acquisire il parere della commissione consiliare competente. Almeno una volta l’anno la Giunta valuta il raggiungimento delle finalità e stima costi ed effetti degli affidamenti a società controllate, informandone la commissione consiliare competente.
Disciplina applicabile alle società controllate
Le disposizioni del capo dedicato si applicano alle società controllate, anche indirettamente, dalla Regione Veneto.
Appalti e parametri di acquisto delle società controllate
Le società controllate acquisiscono opere, lavori, servizi e forniture tramite procedure di evidenza pubblica secondo la normativa regionale, statale ed europea. Devono inoltre adottare parametri di qualità e prezzo coerenti con quelli del programma per la razionalizzazione degli acquisti nella pubblica amministrazione, motivando espressamente ogni eventuale scostamento.
Organi societari, composizione e regole di governance
Gli statuti delle società controllate devono essere adeguati a una serie di vincoli organizzativi e di governance. I consigli di amministrazione devono essere composti da non più di tre membri; nelle società a partecipazione diretta due membri devono essere dipendenti dell’amministrazione regionale, mentre nelle società a partecipazione indiretta due membri devono essere scelti tra dipendenti dell’amministrazione regionale e della società controllante. Il terzo membro svolge le funzioni di amministratore delegato; resta comunque possibile la nomina di un amministratore unico.
Le regole sulla composizione dei consigli si applicano dal primo rinnovo successivo all’entrata in vigore della legge. Sempre dal primo rinnovo successivo, gli statuti devono prevedere il riversamento dei compensi percepiti dai dipendenti regionali o della società controllante, secondo le vigenti disposizioni, all’amministrazione o alla società di appartenenza.
Gli statuti devono inoltre prevedere:
- la possibilità di attribuire deleghe operative al presidente dell’organo amministrativo con delibera assembleare;
- la carica di vicepresidente solo come strumento di sostituzione del presidente in caso di assenza o impedimento, senza compensi aggiuntivi;
- la facoltà dell’organo amministrativo di delegare attribuzioni a un solo componente, al quale soltanto possono spettare compensi aggiuntivi ai sensi dell’art. 2389, terzo comma, c.c.;
- in deroga alla regola precedente, la possibilità di deleghe per singoli atti anche ad altri membri dell’organo, purché senza compensi aggiuntivi;
- il divieto di gettoni di presenza per i componenti degli organi sociali;
- modalità di nomina degli organi di amministrazione e controllo, se collegiali, idonee a garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti.
La Giunta adotta le misure ritenute opportune qualora gli amministratori delle società controllate determinino un progressivo peggioramento dei conti per due esercizi finanziari.
Compensi degli organi societari
La legge fissa tetti massimi annui omnicomprensivi per i compensi degli organi societari delle controllate: 80.000 euro per presidenti e amministratori delegati, 25.000 euro per ciascun componente degli organi di amministrazione, 20.000 euro per ciascun componente degli organi di vigilanza e controllo. I compensi già in essere restano invariati, fermo il rispetto del limite previsto. La Giunta può incrementare tali compensi ogni tre anni, in misura corrispondente all’aumento dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
Reclutamento del personale e incarichi dirigenziali
Il reclutamento del personale delle società controllate e il conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale avvengono, previo nulla osta della Giunta regionale, mediante le procedure previste dal decreto legislativo n. 165 del 2001.
Trattamento economico del personale
Per il personale assunto dopo l’entrata in vigore della legge, il trattamento economico annuo onnicomprensivo non può eccedere la retribuzione prevista per il personale regionale di analoga qualifica. Inoltre, dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014 il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti delle società controllate non può superare quello ordinariamente spettante per l’anno 2011.
Funzioni amministrative delegate e trasparenza
Nell’esercizio di funzioni o operazioni amministrative delegate dalla Regione, le società controllate applicano la legge n. 241 del 1990 e la normativa regionale, statale ed europea di settore.
Sul piano della trasparenza, le società controllate devono pubblicare sul proprio sito istituzionale, in modo facilmente accessibile e consultabile, dati su procedimenti amministrativi, bilanci e conti consuntivi, costi unitari delle opere e dei servizi, indirizzo PEC, procedure di evidenza pubblica, reclutamento del personale, curricula e retribuzioni degli organi di vertice e dei dirigenti, consulenze e collaborazioni, personale e relativi costi, enti di diritto privato partecipati, atti delle procedure di scelta del contraente, corrispettivi e compensi riconosciuti e atti delle prove selettive per l’assunzione.
L’erogazione di contributi e finanziamenti alle società controllate è subordinata al rispetto di tali obblighi di pubblicità.
Regime transitorio
Entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge, la Giunta presenta alla commissione consiliare competente una valutazione economica sulle funzioni amministrative attualmente esercitate da società controllate. Entro 180 giorni presenta al Consiglio una proposta sul mantenimento o meno di tali funzioni in capo alle società.
Disposizione finanziaria
Le minori spese derivanti dall’attuazione della legge incrementano, in pari importo e in ugual misura, le dotazioni delle funzioni obiettivo F0007 “Sviluppo del sistema produttivo e delle piccole medie imprese”, F0008 “Lavoro” e F0020 “Interventi sociali” del bilancio pluriennale 2013-2015.
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