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Legge

L.R. Veneto 38/2013

Modifica della legge regionale 27 aprile 2012, n. 15 "Disposizioni in materia di educazione alla sicurezza stradale e prevenzione degli incidenti stradali".

Normativa regionaleL.R. Veneto 38/2013

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Veneto n. 38 del 24 dicembre 2013 modifica un solo punto della l.r. n. 15/2012: estende i destinatari dei contributi/azioni previsti dall’art. 6 anche alle associazioni che operano in materia di educazione alla sicurezza stradale e prevenzione degli incidenti, oltre agli istituti scolastici. Non contiene una disciplina autonoma di durata limitata.

Modifica alla legge regionale veneta sull’educazione alla sicurezza stradale

Modifica alla disciplina regionale sull’educazione alla sicurezza stradale

La legge regionale del Veneto n. 38 del 24 dicembre 2013 interviene in modo puntuale sulla legge regionale 27 aprile 2012, n. 15, che disciplina l’educazione alla sicurezza stradale e la prevenzione degli incidenti stradali. L’intervento non introduce una nuova disciplina organica, ma amplia l’ambito soggettivo di applicazione di una previsione già esistente.

Ambito della modifica

La modifica riguarda esclusivamente l’articolo 6, comma 1, della l.r. n. 15/2012. La disposizione previgente, che faceva riferimento ai soli istituti scolastici, viene integrata per includere anche le associazioni che operano in materia di educazione alla sicurezza stradale e prevenzione degli incidenti.

Effetti operativi

Dopo la modifica, la misura prevista dall’articolo 6 può quindi essere rivolta:

  • agli istituti scolastici;
  • alle associazioni attive nel settore dell’educazione alla sicurezza stradale e della prevenzione degli incidenti stradali.

L’effetto pratico della legge è quello di ampliare la platea dei possibili destinatari delle iniziative regionali previste dalla norma modificata, favorendo il coinvolgimento di soggetti associativi specializzati oltre al circuito scolastico.

Decorrenza e territorio di applicazione

La legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto ed è applicabile esclusivamente nel territorio regionale veneto. Non contiene termini temporali di efficacia né discipline transitorie: opera come modifica permanente della legge regionale richiamata.

Osservazioni sul valore attuale

Si tratta di un intervento ancora inserito nel testo della disciplina regionale sull’educazione alla sicurezza stradale, quindi non è di per sé obsoleto. Ha utilità interpretativa e applicativa nella misura in cui occorra individuare i soggetti destinatari della previsione dell’articolo 6 della l.r. n. 15/2012.

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