L.R. Veneto 38/2013
Modifica della legge regionale 27 aprile 2012, n. 15 "Disposizioni in materia di educazione alla sicurezza stradale e prevenzione degli incidenti stradali".
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Veneto n. 38 del 24 dicembre 2013 modifica un solo punto della l.r. n. 15/2012: estende i destinatari dei contributi/azioni previsti dall’art. 6 anche alle associazioni che operano in materia di educazione alla sicurezza stradale e prevenzione degli incidenti, oltre agli istituti scolastici. Non contiene una disciplina autonoma di durata limitata.
Modifica alla legge regionale veneta sull’educazione alla sicurezza stradale
Modifica alla disciplina regionale sull’educazione alla sicurezza stradale
La legge regionale del Veneto n. 38 del 24 dicembre 2013 interviene in modo puntuale sulla legge regionale 27 aprile 2012, n. 15, che disciplina l’educazione alla sicurezza stradale e la prevenzione degli incidenti stradali. L’intervento non introduce una nuova disciplina organica, ma amplia l’ambito soggettivo di applicazione di una previsione già esistente.
Ambito della modifica
La modifica riguarda esclusivamente l’articolo 6, comma 1, della l.r. n. 15/2012. La disposizione previgente, che faceva riferimento ai soli istituti scolastici, viene integrata per includere anche le associazioni che operano in materia di educazione alla sicurezza stradale e prevenzione degli incidenti.
Effetti operativi
Dopo la modifica, la misura prevista dall’articolo 6 può quindi essere rivolta:
- agli istituti scolastici;
- alle associazioni attive nel settore dell’educazione alla sicurezza stradale e della prevenzione degli incidenti stradali.
L’effetto pratico della legge è quello di ampliare la platea dei possibili destinatari delle iniziative regionali previste dalla norma modificata, favorendo il coinvolgimento di soggetti associativi specializzati oltre al circuito scolastico.
Decorrenza e territorio di applicazione
La legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto ed è applicabile esclusivamente nel territorio regionale veneto. Non contiene termini temporali di efficacia né discipline transitorie: opera come modifica permanente della legge regionale richiamata.
Osservazioni sul valore attuale
Si tratta di un intervento ancora inserito nel testo della disciplina regionale sull’educazione alla sicurezza stradale, quindi non è di per sé obsoleto. Ha utilità interpretativa e applicativa nella misura in cui occorra individuare i soggetti destinatari della previsione dell’articolo 6 della l.r. n. 15/2012.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa regionale
- Legge · 24 dic 2013L.R. Veneto 33/2013
- Legge · 24 dic 2013L.R. Veneto 34/2013
- Legge · 24 dic 2013L.R. Veneto 35/2013
- Legge · 24 dic 2013L.R. Veneto 36/2013
- Legge · 24 dic 2013L.R. Veneto 37/2013
- Legge · 24 dic 2013L.R. Veneto 39/2013
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa regionale →