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Legge

L.R. Veneto 35/2013

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 "Disciplina dell'agriturismo, ittiturismo e pescaturismo".

Normativa regionaleL.R. Veneto 35/2013

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Veneto n. 35/2013 aggiorna la disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario, estendendola a turismo rurale e fattorie didattiche, ridefinendo requisiti, controlli e sanzioni, e modificando anche un contributo straordinario per il comparto molluschicolo. Alcune disposizioni applicative decorrono solo dopo i provvedimenti attuativi della Giunta regionale.

Modifiche alla disciplina veneta di agriturismo, ittiturismo, pescaturismo, turismo rurale e fattorie didattiche

Modifiche alla disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario

La legge regionale del Veneto n. 35 del 24 dicembre 2013 interviene in modo esteso sulla legge regionale n. 28/2012, ampliandone l’ambito alle attività di turismo rurale e alle fattorie didattiche, rimodulando la disciplina di agriturismo, ittiturismo e pescaturismo, aggiornando controlli e sanzioni e introducendo norme transitorie per l’operatività di alcune nuove previsioni.

Ambito applicativo e finalità

Il provvedimento amplia le finalità della disciplina regionale includendo, oltre ad agriturismo, pescaturismo e ittiturismo, anche turismo rurale e fattorie didattiche. La ratio è favorire lo sviluppo di queste attività, diversificare l’offerta turistica e valorizzare lo spazio agricolo, rurale, vallivo e lagunare, anche tramite iniziative didattiche.

Nuove definizioni e ampliamento delle attività ricomprese

Vengono introdotte o ridefinite le nozioni principali:

  • l’ittiturismo è l’attività di ospitalità e somministrazione svolta da imprenditori ittici, singoli o associati, connessa a pesca o acquacoltura, mediante utilizzo dell’abitazione o di strutture nella loro disponibilità;
  • il pescaturismo è l’imbarco di persone non facenti parte dell’equipaggio su imbarcazioni da pesca, per finalità turistico-ricreative, svolto da pescatori professionali, singoli o associati, connesso a pesca professionale o acquacoltura;
  • il turismo rurale comprende attività turistiche, sportive, culturali, ricreative e di valorizzazione ambientale svolte da imprenditori agricoli, ittici o imprese turistiche, anche negli ecosistemi acquatici e vallivi;
  • la fattoria didattica è l’azienda agricola o ittica che svolge attività didattiche e divulgative verso scuole e cittadini per valorizzare agricoltura, pesca e civiltà rurale e marinara.

Sono inoltre ridefiniti i concetti di prevalenza, di attività e servizi complementari e di attività turistiche connesse al settore primario, che ora comprendono agriturismo, ittiturismo, pescaturismo, turismo rurale e fattorie didattiche.

Formazione professionale e criteri organizzativi

Il corso iniziale di formazione professionale conserva validità per cinque anni dal superamento; se entro tale termine l’attività non è avviata, la validità può essere rinnovata con un corso di aggiornamento. I programmi dei corsi sono definiti dalla Giunta regionale e devono includere elementi sull’ambiente e sulle tradizioni locali, oltre a nozioni su prodotti tipici, prodotti locali, tradizioni enogastronomiche venete e produzioni agricole e agroalimentari di qualità. Viene inoltre ampliato il riferimento ai settori cui può essere applicato il computo delle giornate di lavoro e della prevalenza, includendo anche turismo rurale e fattorie didattiche.

Somministrazione di pasti, spuntini e bevande

La disciplina della somministrazione viene aggiornata in modo significativo:

  • è espressamente ricompresa anche la somministrazione di spuntini, oltre a pasti e bevande;
  • per agriturismo e ittiturismo la somministrazione è limitata al numero massimo di posti a sedere autorizzato igienico-sanitariamente e al numero annuo massimo di pasti, spuntini e bevande definito dal piano agrituristico o ittituristico;
  • per l’attività agrituristica, la Giunta regionale definisce i parametri medi di conversione delle produzioni agricole e degli allevamenti ai fini del limite annuo di offerta;
  • per l’ittiturismo la Giunta regionale definisce i parametri medi di conversione delle produzioni ittiche ai fini del limite annuo di offerta.

Sono anche innalzate le percentuali richieste per la provenienza dei prodotti utilizzati nella somministrazione, secondo la nuova formulazione normativa.

Turismo rurale e fattorie didattiche

È inserito un nuovo articolo dedicato a turismo rurale e fattorie didattiche.

Per il turismo rurale sono considerate attività, secondo requisiti e modalità definiti dalla Giunta regionale:

  • attività culturali, ricreative, sportive, escursionistiche, ippoturistiche e avioturistiche riferite all’ambiente rurale e agli ecosistemi acquatici e vallivi;
  • allevamento di specie animali e coltivazione di specie vegetali a fini amatoriali e di sviluppo del turismo naturalistico e rurale;
  • iniziative di supporto al cicloturismo e all’ippoturismo, anche connesse a percorsi e itinerari turistici;
  • mescita di vino, olio o birra per promuovere i prodotti aziendali e vendita diretta dei prodotti dell’azienda, con somministrazione non assistita e senza corrispettivo di prodotti di gastronomia fredda legati a produzioni e tradizioni locali, nel rispetto della notifica all’autorità competente in materia di igiene degli alimenti.

Le fattorie didattiche sono le aziende agricole o ittiche che svolgono le attività secondo requisiti e modalità definiti dalla Giunta regionale, la quale istituisce e tiene un apposito elenco.

Alle attività di turismo rurale e fattoria didattica svolte da aziende agrituristiche, ittituristiche e pescaturistiche si applicano le disposizioni sulla qualificazione del reddito, sul regime fiscale e sulla normativa previdenziale e settoriale richiamata dalla legge statale n. 96/2006.

Requisiti igienico-sanitari, strutture e utilizzo dei locali

La disciplina igienico-sanitaria viene articolata in modo più dettagliato. Le strutture e i locali destinati ad attività agrituristiche o ittituristiche devono rispettare i requisiti previsti dalla normativa vigente; la Giunta regionale può definire condizioni e modalità specifiche per tener conto delle caratteristiche degli edifici e della limitata dimensione delle attività, inclusi casoni e capanni.

Sono consentiti:

  • la macellazione di pollame, lagomorfi e piccola selvaggina allevati in azienda, in apposita sala di macellazione;
  • il sezionamento, in locale apposito e registrato ai sensi della normativa UE, delle carni di animali allevati in azienda e macellati in stabilimenti riconosciuti, per somministrazione o vendita diretta;
  • gli interventi edilizi necessari per l’adeguamento igienico-sanitario e tecnologico.

Le piscine e i centri benessere in dotazione alle aziende sono riservati agli ospiti o ai clienti secondo la tipologia di attività; per le piscine destinate alla somministrazione si applica la disciplina delle piscine a uso collettivo. I centri benessere restano soggetti alla normativa sull’attività di estetista. Per alcune aziende agrituristiche è consentito l’uso della cucina per gli ospiti quando vi sia uno spazio comune adeguato per il consumo dei pasti.

Classificazione, denominazioni e rapporti con gli enti locali

La disciplina aggiorna i riferimenti alle denominazioni e classificazioni delle attività turistiche connesse al settore primario. Le denominazioni non sono più limitate ad agriturismo, ittiturismo e pescaturismo, ma ricomprendono l’intero nuovo perimetro delle attività. Sono previsti anche meccanismi di coordinamento e scambio di informazioni tra enti, finalizzati al corretto esercizio delle attività.

Titoli abilitativi, comunicazioni e competenze amministrative

Vengono ridefiniti alcuni profili procedurali:

  • per le attività turistiche connesse al settore primario, salvo il pescaturismo, la competenza è del comune nel cui territorio è ubicata la sede operativa;
  • il piano aziendale va presentato alla provincia, non più approvato dalla provincia, ai fini degli effetti normativi previsti;
  • diversi obblighi dell’operatore sono rimodulati, incluso il dovere di comunicare all’ente a cui è stata presentata la SCIA.

Per il pescaturismo sono richiesti specifici titoli e requisiti tecnici, assicurativi e nautici, tra cui:

  • accertamenti tecnici e verifica delle dotazioni di sicurezza con prova di stabilità della nave;
  • polizza assicurativa verso terzi;
  • titoli previsti dalla normativa sulla navigazione o patente nautica da diporto nei casi ammessi.

Controlli

La provincia deve effettuare controlli a campione, sulla base di criteri di analisi del rischio, su almeno il 20% annuo delle attività turistiche connesse al settore primario. I risultati devono essere trasmessi ogni anno alla Giunta regionale, che riferisce alla competente commissione consiliare.

Sanzioni e misure accessorie

Il sistema sanzionatorio viene profondamente riorganizzato. Sono previste sanzioni per:

  • esercizio senza SCIA o in regime di sospensione;
  • impiego di soggetti esterni all’impresa per attività di ospitalità e somministrazione in agriturismo o ittiturismo;
  • superamento dei limiti di posti letto, ospiti in spazi aperti o numero annuo di pasti, spuntini e bevande;
  • mancato rispetto delle percentuali di provenienza dei prodotti;
  • uso non conforme di piscine, centri benessere, denominazioni, classificazioni, logo o simbolo regionale;
  • violazione degli obblighi relativi alla disciplina operativa;
  • superamento del periodo massimo di sospensione temporanea;
  • rifiuto di accesso agli incaricati provinciali per la vigilanza;
  • inosservanza delle regole sulla ristorazione nel pescaturismo;
  • svolgimento difforme del turismo rurale o della fattoria didattica rispetto ai requisiti definiti dalla Giunta regionale.

Per alcune violazioni reiterate sono previste sanzioni accessorie:

  • sospensione immediata dell’attività per sei mesi, in caso di reiterazione entro dodici mesi;
  • chiusura dell’attività per dodici mesi, in caso di seconda reiterazione entro ventiquattro mesi.

La reiterazione opera anche se la sanzione è stata pagata in misura ridotta. Le sanzioni sono comminate e introitate dalla provincia competente, che destina le somme ad attività di promozione, formazione e informazione sulle attività turistiche connesse al settore primario.

Abrogazioni e aggiornamenti testuali

È abrogato l’articolo 21 della legge regionale n. 28/2012. Sono inoltre aggiornati diversi rinvii interni, le denominazioni delle attività e i riferimenti normativi, con conseguente adeguamento del testo consolidato della legge regionale originaria.

Contributo straordinario per il comparto molluschicolo

La legge modifica anche l’articolo 32 della legge finanziaria regionale 2013, prevedendo un contributo straordinario destinato al sostegno dei pescatori di vongole e molluschi del basso Polesine, di Chioggia e della laguna di Venezia, anche mediante accordi con enti pubblici, per l’integrazione dei redditi e il recupero dei processi produttivi del comparto.

Norme transitorie e decorrenza

La nuova disciplina sul limite massimo annuo di pasti, spuntini e bevande per le attività di somministrazione si applica solo dalla pubblicazione sul BUR del provvedimento della Giunta regionale che definisce i parametri di conversione previsti dagli articoli modificati. Fino a tale momento continuano ad applicarsi le precedenti disposizioni sanzionatorie dell’articolo 28 della legge n. 28/2012.

Le fattorie didattiche già riconosciute alla data di entrata in vigore della legge sono iscritte d’ufficio nell’elenco regionale.

Valutazione di attualità della norma

Il provvedimento non risulta deprecato: si tratta di una legge di modifica ancora utile come base per ricostruire la disciplina veneta delle attività turistiche connesse al settore primario, anche se alcune previsioni transitorie hanno effetto limitato nel tempo.

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