L.R. Veneto 37/2013
Garante regionale dei diritti della persona.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge istituisce in Veneto il Garante regionale dei diritti della persona, organo monocratico con funzioni di difesa civica, tutela dei minori e garanzia per le persone private della libertà. Regola nomina, requisiti, incompatibilità, poteri, organizzazione e trattamento economico; abroga i precedenti uffici di difesa civica e tutela minori e prevede l’operatività transitoria fino all’insediamento del nuovo Garante.
Istituzione del Garante regionale dei diritti della persona del Veneto
Garante regionale dei diritti della persona del Veneto
La legge istituisce un organo monocratico regionale incaricato di promuovere, proteggere e facilitare i diritti fondamentali delle persone nel territorio del Veneto, con funzioni di difesa civica, tutela dei minori e garanzia per le persone private della libertà personale. Il provvedimento disciplina nomina, requisiti, poteri, rapporti istituzionali, organizzazione dell’ufficio, aspetti finanziari e regime transitorio.
Istituzione, natura e funzioni generali
Il Garante regionale dei diritti della persona è istituito nel rispetto della Costituzione, dei trattati internazionali e della normativa regionale, nazionale ed europea. Opera in piena autonomia e indipendenza di giudizio e valutazione, senza controllo gerarchico o funzionale.
Le sue funzioni generali comprendono:
- garanzia, con procedure non giurisdizionali di promozione, protezione e mediazione, dei diritti delle persone fisiche e giuridiche verso pubbliche amministrazioni e gestori di servizi pubblici;
- promozione, protezione e facilitazione dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza;
- promozione, protezione e facilitazione dei diritti delle persone private della libertà personale.
Requisiti, elezione e durata dell’incarico
Per la nomina sono richiesti, oltre ai requisiti per l’elezione a consigliere regionale:
- diploma di laurea;
- adeguata competenza ed esperienza nel campo giuridico-amministrativo e dei diritti umani, con particolare riferimento alle materie di competenza, da valutarsi tramite curriculum.
Il Garante è eletto dal Consiglio regionale con scrutinio segreto:
- nei primi due scrutini è richiesta la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati;
- dal terzo scrutinio in poi è sufficiente la maggioranza dei consiglieri assegnati.
Dura in carica tre anni dalla data del giuramento ed è rieleggibile. Il giuramento avviene davanti al Consiglio regionale entro 15 giorni dall’elezione. Almeno 90 giorni prima della scadenza naturale il Consiglio è convocato per eleggere il successore. Se l’incarico cessa prima della scadenza, nei primi tre anni, la nuova elezione è posta all’ordine del giorno della prima seduta utile, utilizzando le candidature già presentate nell’ultima elezione, se già verificate sotto il profilo dei requisiti e della documentazione.
Ineleggibilità, incompatibilità, decadenza e revoca
Sono ineleggibili, tra gli altri:
- membri del Governo e del Parlamento nazionale ed الأوروبي;
- presidenti di Regione, Provincia e Unione montana;
- sindaci;
- assessori e consiglieri regionali, provinciali, comunali e di Unione montana;
- dirigenti nazionali, regionali e locali di partiti politici e associazioni sindacali o di categoria.
Sono inoltre ineleggibili coloro che siano candidati, al momento dell’elezione, alle cariche sopra indicate.
L’incarico è incompatibile con:
- qualsiasi altra funzione o incarico;
- ogni attività di lavoro autonomo o subordinato;
- ogni attività commerciale, imprenditoriale o professionale.
Il personale regionale o di enti dipendenti dalla Regione, se nominato, è collocato in aspettativa senza assegni con diritto alla conservazione del posto. Il sopravvenire di una causa di incompatibilità comporta la decadenza, dichiarata dal Consiglio regionale; si applicano le procedure previste per i consiglieri regionali.
Il Garante può essere revocato con motivata mozione approvata dal Consiglio regionale a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati.
Trattamento economico
Al Garante spetta un trattamento economico pari al 60% dell’indennità di carica e dell’indennità di funzione previste per i consiglieri regionali, oltre al rimborso spese secondo la disciplina regionale richiamata per i consiglieri.
Funzioni generali e strumenti operativi
Il Garante può:
- esprimere pareri, su richiesta o di propria iniziativa, su progetti di legge e atti di indirizzo concernenti diritti fondamentali della persona e dei minori;
- promuovere studi e iniziative sulle problematiche giuridiche, socio-economiche, educative e psicosociali che incidono sui diritti fondamentali;
- supportare l’esercizio del diritto di accesso agli atti e documenti amministrativi, anche in ambito penitenziario o di restrizione della libertà;
- promuovere iniziative di sensibilizzazione e diffusione della cultura dei diritti della persona;
- svolgere azioni di informazione, consulenza, facilitazione e mediazione su richiesta di soggetti pubblici o privati;
- promuovere la conoscenza dell’istituzione e invitare le amministrazioni a informare i destinatari degli atti della possibilità di rivolgersi al Garante;
- partecipare a organismi di coordinamento regionali, nazionali, europei e internazionali di istituzioni indipendenti per i diritti umani;
- favorire il coordinamento regionale delle istituzioni di garanzia locali;
- avvalersi delle strutture regionali competenti e, se necessario, di esperti e centri di studio.
Nell’attività di difesa civica concorre al buon andamento e all’imparzialità della pubblica amministrazione secondo criteri di legalità, correttezza, umanità, sollecitudine, ragionevolezza ed equità.
Poteri istruttori, accesso e riservatezza
Per svolgere i propri compiti il Garante può:
- consultare e ottenere copia degli atti oggetto del proprio intervento, anche tramite i sistemi informatici regionali, nel rispetto della disciplina sull’accesso e sulla protezione dei dati personali;
- convocare il responsabile dell’ufficio competente per acquisire informazioni sullo stato della questione;
- accedere e visitare strutture pubbliche o private convenzionate o accreditate in cui si trovino le persone tutelate, inclusi i minori.
È tenuto al segreto sulle notizie apprese per ragioni d’ufficio, quando segrete o riservate. Deve informare gli interessati sull’andamento e sull’esito dell’intervento, indicando anche eventuali ulteriori iniziative amministrative o giurisdizionali. In caso di mancata collaborazione dei responsabili coinvolti, segnala il fatto all’amministrazione per gli eventuali profili disciplinari.
Difesa civica: ambito e procedimento
Nell’esercizio della difesa civica il Garante interviene, su istanza o d’ufficio, nei casi di disfunzioni o abusi della pubblica amministrazione.
L’intervento avviene su istanza di persone singole o associate o di formazioni sociali che abbiano una pratica in corso. L’istanza è libera da formalità e può essere anche orale, con verbalizzazione d’ufficio.
Se l’istanza è di competenza, il Garante chiede notizie all’ufficio interessato e, in caso di abusi, disfunzioni, ritardi o inerzia, svolge attività di orientamento, mediazione, sollecitazione e raccomandazione verso l’amministrazione. Deve sempre fornire risposta motivata e trasmetterne copia all’amministrazione interessata.
Non può intervenire, per la tutela di posizioni connesse al rapporto di impiego, su richiesta di soggetti legati da rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione.
Tutela dei minori di età
Nell’area minori il Garante svolge funzioni di promozione, protezione e pubblica tutela, in collegamento con Regione, enti locali, istituzioni scolastiche, servizi e autorità giudiziaria.
In particolare:
- promuove la formazione di persone idonee a svolgere tutela, curatela e forme analoghe di sostegno, cura e aggiorna l’elenco regionale e lo mette a disposizione delle autorità competenti;
- promuove consulenza, mediazione, facilitazione e accompagnamento per prevenire il disagio minorile e migliorare gli interventi assistenziali, giudiziari, educativi e sociosanitari;
- attiva forme di ascolto istituzionale e riceve segnalazioni su violazioni dei diritti dei minori o difficoltà nelle procedure di protezione e tutela, con finalità di mediazione, orientamento e segnalazione alle amministrazioni competenti e, se del caso, all’autorità giudiziaria;
- concorre alla vigilanza sull’assistenza ai minori accolti fuori dalla famiglia d’origine;
- svolge monitoraggio, ricerca e promozione culturale sulla condizione dell’infanzia e dell’adolescenza nel Veneto;
- promuove la partecipazione di bambini e adolescenti alla vita della comunità.
Garanzia per le persone sottoposte a restrizioni della libertà personale
Il Garante opera a favore delle persone detenute negli istituti penitenziari, negli istituti penali per minori, nei servizi dei centri per la giustizia minorile, nei centri di identificazione ed espulsione, nelle strutture sanitarie in caso di trattamento sanitario obbligatorio e, più in generale, di chiunque sia privato della libertà personale.
Le sue funzioni includono:
- iniziative per assicurare prestazioni relative a salute, qualità della vita, istruzione, formazione professionale e reinserimento sociale e lavorativo;
- sollecitazione delle amministrazioni competenti;
- segnalazione agli organi regionali di fattori di rischio o danno;
- interventi verso strutture ed enti regionali in caso di omissioni o inosservanze, con proposta di iniziative anche sostitutive se le criticità persistono;
- comunicazione con le persone ristrette e accesso ai luoghi in cui si trovano, nei limiti della disciplina penitenziaria richiamata;
- proposte di interventi amministrativi e legislativi;
- iniziative di informazione e promozione culturale;
- collaborazione, studio e confronto sui diritti umani e sull’esecuzione delle pene.
Organizzazione dell’ufficio
L’Ufficio del Garante ha sede presso il Consiglio regionale e può operare anche in forma decentrata. La dotazione organica, i locali e i mezzi necessari sono definiti dall’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, sentito il Garante, tenendo conto delle diverse funzioni attribuite.
Per l’esercizio decentrato il Garante può stipulare convenzioni con pubbliche amministrazioni secondo le indicazioni del Consiglio regionale. L’organizzazione interna dell’ufficio è disciplinata dall’Ufficio di presidenza su proposta del Garante.
Rapporti istituzionali e rendicontazione
Entro il 31 marzo di ogni anno il Garante presenta al Consiglio regionale una relazione sull’attività svolta nell’anno solare precedente, con eventuali osservazioni e proposte normative o amministrative. La relazione è esaminata dalle commissioni consiliari competenti, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto e il Garante è sentito almeno una volta l’anno dalle commissioni.
Le commissioni possono convocarlo per chiarimenti; il Garante può chiedere di essere ascoltato per questioni rientranti nelle loro competenze. Nei casi di particolare importanza o urgenza può inviare relazioni al Consiglio regionale. Riferisce periodicamente anche alla Giunta regionale e collabora con le strutture regionali competenti nelle materie del capo sui minori. La sua attività è resa pubblica anche con il supporto della struttura consiliare di comunicazione.
Disposizioni finanziarie e abrogazioni
Gli oneri derivanti dalla legge non possono superare quelli già destinati al funzionamento delle precedenti figure di garanzia abolite. Dal 2015 è istituita una specifica unità previsionale di base "Garante regionale dei diritti della persona", nella quale confluiscono le risorse già allocate per il difensore civico, per l’Ufficio di protezione e pubblica tutela dei minori e per la struttura e il personale assegnato al Garante.
Sono abrogate, tra l’altro, le leggi istitutive del difensore civico e dell’Ufficio di protezione e pubblica tutela dei minori, nonché varie disposizioni finanziarie e di coordinamento richiamate dalla norma. È inoltre modificata la disciplina del trattamento indennitario dei consiglieri regionali per ricomprendere l’elezione alla carica di Garante regionale dei diritti della persona.
Disposizioni transitorie
In prima applicazione, la nomina del Garante decorre dalla prima legislatura regionale successiva all’entrata in vigore della legge. Per questo il Consiglio regionale deve essere convocato almeno 180 giorni prima della scadenza della legislatura in corso al momento dell’entrata in vigore.
Fino all’insediamento del nuovo Garante:
- il difensore civico e il titolare dell’Ufficio di protezione e pubblica tutela dei minori restano in carica;
- continuano ad applicarsi le rispettive leggi istitutive e la disciplina richiamata dalla legge;
- le funzioni di garanzia per le persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale sono esercitate dal titolare dell’Ufficio di protezione e pubblica tutela dei minori.
Valutazione di attualità
La legge istituisce una figura ancora strutturalmente rilevante per l’ordinamento regionale veneto e contiene disciplina organizzativa e funzionale applicabile in via generale; non risulta limitata a un singolo esercizio finanziario o a un evento ormai concluso.
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