Cassazione Civile, Ordinanza n. 12710/2026 del 05/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce da un'azione revocatoria fallimentare proposta dalla curatela per far dichiarare inefficace un pagamento di euro 25.760,85 eseguito, tramite bonifico bancario, in favore di un creditore per soddisfare crediti da lavoro maturati anni prima nei confronti della società poi fallita. Il pagamento era avvenuto in esecuzione di un'ordinanza di assegnazione resa nel processo esecutivo promosso dal creditore. Il Tribunale aveva accolto la revocatoria; la Corte d'appello aveva invece rigettato la domanda ritenendo applicabile l'esenzione di cui all'art. 67, comma 3, lett. f), l. fall. La curatela ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: violazione dell'art. 67, comma 3, lett. f), l. fall. per avere la Corte d'appello applicato l'esenzione al solo fatto che si trattasse di credito di lavoro, senza richiedere una contestualità tra prestazione e pagamento e senza valorizzare la funzione di continuità aziendale; nullità della sentenza ex art. 132 c.p.c. e art. 111 Cost.; motivazione apparente; omesso esame di un fatto decisivo, cioè che il rapporto di lavoro era cessato nel 2014 per licenziamento collettivo e che il pagamento era avvenuto nel 2017, quando l'impresa era già in crisi avanzata. Un ulteriore motivo sulle spese era dipendente dall'accoglimento dei precedenti. Il controricorrente ha sostenuto la correttezza della decisione di merito, anche richiamando la tutela del credito di lavoro e l'irrilevanza del fatto che il pagamento fosse avvenuto dopo la cessazione del rapporto.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi centrali, affermando che l'esenzione dalla revocatoria prevista dall'art. 67, comma 3, lett. f), l. fall. tutela direttamente il diritto alla retribuzione dei dipendenti e degli altri collaboratori, anche non subordinati, quale valore costituzionalmente rilevante, e non è subordinata a un requisito di contestualità tra prestazione lavorativa e pagamento. Di conseguenza, il pagamento può beneficiare dell'esenzione anche se eseguito in sede esecutiva e dopo la cessazione del rapporto di lavoro. Conseguentemente è stato confermato il rigetto della domanda revocatoria e la condanna della parte ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, oltre al raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 67, comma 3, lett. f), l. fall.
"Non sono soggetti all'azione revocatoria: ... f) i pagamenti dei corrispettivi per prestazioni di lavoro effettuate da dipendenti ed altri collaboratori, anche non subordinati, del fallito"
L'esenzione tutela direttamente il diritto alla retribuzione dei lavoratori e dei collaboratori dell'impresa; non richiede che il pagamento sia contestuale alla prestazione né che sia effettuato nel corso del rapporto di lavoro.
art. 67, comma 3, lett. a), l. fall.
È richiamata come esempio di ipotesi in cui il legislatore ha espressamente previsto limiti temporali e modalità del pagamento, in contrasto con la lett. f), che non li contempla.
art. 67, comma 3, lett. b), l. fall.
È citata insieme alla lett. a) per individuare ipotesi di esenzione finalizzate alla continuità dell'attività d'impresa.
art. 67, comma 3, lett. c), l. fall.
È richiamata come esenzione che tutela un interesse primario diverso, collegato all'abitazione o alla sede principale dell'attività d'impresa.
art. 67, comma 3, lett. d), l. fall.
È richiamata come esenzione volta ad agevolare strumenti di composizione negoziale della crisi d'impresa.
art. 67, comma 3, lett. e), l. fall.
È richiamata come esenzione volta ad agevolare strumenti di composizione negoziale della crisi d'impresa.
art. 67, comma 3, lett. g), l. fall.
È richiamata come esenzione volta ad agevolare strumenti di composizione negoziale della crisi d'impresa.
art. 36 Cost.
È indicato come fondamento costituzionale della tutela del diritto alla retribuzione, intesa come strumento per garantire un'esistenza libera e dignitosa al lavoratore e alla sua famiglia.
art. 1 Cost.
È richiamato nel principio di diritto come base del valore costituzionalmente rilevante del lavoro.
art. 35 Cost.
È richiamato nel principio di diritto come base del valore costituzionalmente rilevante del lavoro.
art. 2751 bis, n. 1, c.c.
È evocato come tutela parallela e simmetrica, in sede di riparto dell'attivo fallimentare, dei crediti di lavoro mediante privilegio generale sui beni mobili.
art. 132 c.p.c.
È invocato dal ricorrente per dedurre nullità della sentenza per motivazione apparente o mancante; la censura è rigettata perché assorbita o infondata.
art. 111 Cost.
È invocato dal ricorrente per dedurre nullità della sentenza per difetto di motivazione; la Corte non ravvisa il vizio.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il parametro del motivo di violazione di legge relativo all'art. 67, comma 3, lett. f), l. fall.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
È il parametro dei motivi dedotti per nullità della sentenza e motivazione apparente.
art. 360, n. 5, c.p.c.
È il parametro del motivo di omesso esame di fatto decisivo, ritenuto infondato.
art. 91 c.p.c.
È richiamato con riguardo alla condanna alle spese secondo il criterio della soccombenza.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È applicato per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
È richiamato quale parametro del contributo unificato per il quale può operare il raddoppio.
Massime di principio
- L'esenzione dalla revocatoria fallimentare prevista per i pagamenti dei corrispettivi delle prestazioni di lavoro tutela direttamente il credito retributivo del lavoratore o collaboratore, quale posizione costituzionalmente protetta, e solo indirettamente la continuità aziendale.
- Per l'esenzione di cui all'art. 67, comma 3, lett. f), l. fall. non è richiesto un nesso temporale di contestualità tra prestazione lavorativa e pagamento: il corrispettivo può essere pagato anche successivamente, persino dopo la cessazione del rapporto di lavoro e in sede esecutiva.
- Nel sistema della legge fallimentare la revocabilità degli atti e dei pagamenti compiuti nel periodo sospetto è la regola generale; le esenzioni sono eccezioni e non possono essere ampliate in via interpretativa oltre il loro dato letterale.
- Le varie ipotesi di esenzione revocatoria non sono riconducibili a un'unica ratio omogenea: ciascuna va interpretata in coerenza con lo specifico interesse superiore che il legislatore ha inteso proteggere.
- La tutela del credito di lavoro ai fini dell'esenzione revocatoria opera anche per rapporti parasubordinati e di natura interinale organicamente inseriti nell'impresa.
- L'azione revocatoria può essere proposta anche contro il pagamento di un credito assistito da privilegio generale, poiché il pregiudizio alla par condicio non è escluso in astratto dalla sola natura privilegiata del credito.
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