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Cassazione Penale, Ordinanza n. 11445/2026 del 26/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la sua responsabilità per una condotta di agevolazione nella cessione di stupefacente, nell'ambito di un episodio in cui gli veniva attribuito il ruolo di vedetta. Con un unico motivo ha dedotto violazione di legge in relazione all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 e agli artt. 533 e 546, comma 1, lett. e), n. 1, c.p.p., sostenendo che la decisione di merito fosse fondata su un quadro probatorio insufficiente: la sua condotta non era stata direttamente vista come cessione di droga, non vi erano stati scambi osservati tra i coimputati e l'unico elemento valorizzato era un'annotazione di polizia giudiziaria dell'assistente capo Lombardo. Secondo la difesa, tale elemento non sarebbe bastato a dimostrare oltre ogni ragionevole dubbio il ruolo di vedetta né a colmare le lacune probatorie rilevate in appello; inoltre, l'esame dell'operante avrebbe dovuto essere valutato unitamente ad altre circostanze oggettive, che però mancavano. In sostanza, il ricorso mirava a contestare la tenuta logica e giuridica della motivazione e la valutazione delle prove effettuata dai giudici di merito.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure fossero in larga parte meramente fattuali, già dedotte e respinte in appello, e comunque dirette a ottenere una rivalutazione del materiale probatorio estranea al sindacato di legittimità. Ha inoltre osservato che la Corte territoriale aveva motivato in modo congruo sul ruolo di vedetta attribuito all'imputato, valorizzando l'annotazione di polizia giudiziaria, la frase rivolta al coimputato di andarsene perché erano arrivati gli agenti e la repentina fuga del complice. Ha quindi confermato la tenuta argomentativa della sentenza impugnata e, dichiarata l'inammissibilità, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende, rilevando profili di colpa nella proposizione del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990

    Richiamato come norma incriminatrice contestata; la Corte non ne rivede il merito, ma giudica inammissibile la censura sulla prova della partecipazione dell'imputato alla condotta di agevolazione della cessione.

  • art. 533 c.p.p.

    Richiamato dalla difesa in relazione allo standard dell'affermazione di responsabilità oltre ogni ragionevole dubbio; la Corte ribadisce che la doglianza tendeva a una rivalutazione del merito.

  • art. 546, comma 1, lett. e), n. 1, c.p.p.

    Richiamato dalla difesa quanto all'obbligo di motivazione della sentenza; la Corte ritiene che la motivazione della sentenza di appello fosse congrua e immune dai vizi denunciati.

  • art. 616 c.p.p.

    Implicitamente applicato nel punto in cui la Corte condanna il ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle Ammende per inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non è consentito chiedere alla Corte di cassazione una nuova valutazione delle prove o una ricostruzione alternativa dei fatti, quando la sentenza impugnata offra una motivazione logicamente coerente e non manifestamente illogica.
  • La censura per vizio di motivazione è inammissibile quando si risolve in un mero dissenso sulla valutazione del compendio probatorio compiuta dai giudici di merito, senza individuare specifici travisamenti delle emergenze processuali.
  • L'annotazione o la testimonianza dell'ufficiale di polizia giudiziaria su fatti direttamente percepiti può essere utilizzata come elemento probatorio senza necessità di ulteriori riscontri, se la percezione è diretta e non si versa in divieto di testimonianza indiretta.
  • In sede di cassazione è sufficiente che la motivazione di merito sia compatibile con il senso comune e con un apprezzamento plausibile; non occorre che rappresenti la ricostruzione 'migliore' o l'unica possibile.
  • Nel concorso in materia di stupefacenti, il ruolo di vedetta o di agevolatore può essere desunto da elementi sintomatici univoci, quali il comportamento di allerta rispetto alla presenza delle forze dell'ordine e la conseguente agevolazione dell'azione del complice.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioniProve
RamiReati stradaliProcesso penaleStupefacenti
SottomaterieLieve entità
IstitutiOnere della prova

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