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Sentenza

Sentenza del 21/02/2019 n. 928 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Registro, Ipotecaria e Catastale - Avviso di liquidazione dell'imposta di registro - Atti dell'autorità giudiziaria - Pagamento in riferimento alla sentenza - Rilevanza della sola esistenza della sentenza di condanna di primo grado - Presupposto dell'avviso di liquidazione - Consegue.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda la legittimità di un avviso di liquidazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale emesso in relazione a una sentenza civile di condanna di primo grado. Il ricorrente contestava, in sostanza, la debenza dell'imposta perché la sentenza era stata impugnata e non era ancora definitiva. La questione era stabilire se la sola esistenza della sentenza di condanna di primo grado fosse sufficiente a fondare l'avviso di liquidazione.

La decisione

La sentenza di primo grado costituisce il presupposto dell'imposta di registro anche se è stata impugnata. Gli atti giudiziari soggetti a registrazione devono quindi essere assoggettati all'imposta sulla base della decisione esistente al momento della registrazione. Tuttavia, se nei successivi gradi di giudizio la decisione viene riformata, totalmente o parzialmente, e non si è ancora formato il giudicato, tale modifica incide sull'avviso di liquidazione, che deve essere eventualmente adeguato. Il principio richiamato è favorevole all'Amministrazione quanto alla debenza iniziale del tributo, ma tutela il contribuente in caso di successiva riforma della decisione.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 131/1986, art. 37, comma 1

    Gli atti dell'autorità giudiziaria in materia di controversie civili che definiscono anche parzialmente il giudizio, i decreti ingiuntivi esecutivi e i provvedimenti che dichiarano efficaci nello Stato sentenze straniere sono soggetti all'imposta anche se al momento della registrazione sono stati impugnati.

    La norma rende rilevante, ai fini dell'imposta di registro, l'esistenza dell'atto giudiziario soggetto a registrazione, senza subordinare il pagamento alla sua definitività. L'eventuale riforma nei successivi gradi può incidere sull'avviso e sull'importo dovuto.

  • Cassazione, sentenze n. 12023/2018 e n. 12480/2018

    La giurisprudenza conferma che la sentenza di condanna di primo grado è sufficiente a fondare l'avviso di liquidazione dell'imposta di registro, anche se impugnata; la successiva riforma della sentenza può determinare la modifica dell'imposizione.

Massime di principio

  • Ai fini dell'imposta di registro, una sentenza civile soggetta a registrazione può essere tassata già dopo il primo grado, anche se è stata impugnata e non è definitiva.
  • L'impugnazione della sentenza, da sola, non elimina il presupposto dell'imposta e non impedisce all'Amministrazione di emettere l'avviso di liquidazione.
  • Se la sentenza viene successivamente riformata, integralmente o parzialmente, il contribuente può chiedere l'adeguamento o il rimborso dell'imposta non più giustificata dalla decisione finale.
  • In situazioni analoghe occorre distinguere tra il momento iniziale di debenza del tributo, fondato sulla sentenza esistente, e la quantificazione definitiva, che può cambiare in seguito agli esiti dell'appello o della Cassazione.

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