Sentenza del 04/07/2019 n. 17963 - Corte di Cassazione
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - CONTENUTO E FORMA - Trascrizione integrale nella copia notificata - Necessità - Esclusione - Fondamento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia che aveva dichiarato inammissibile il suo appello contro una cartella di pagamento relativa a IRES e IRAP 2006. L'inammissibilità era stata pronunciata perché la copia dell'appello notificata all'Agenzia delle Entrate risultava priva delle sottoscrizioni del rappresentante della società e dei difensori e perché la procura non appariva firmata. La ricorrente ha sostenuto che l'originale depositato presso la Commissione tributaria regionale era invece regolarmente sottoscritto e che la procura era stata validamente conferita. Gli ulteriori motivi riguardavano, tra l'altro, la notificazione della cartella, l'applicabilità degli studi di settore e la dichiarazione integrativa.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo, ritenendo che la mancata sottoscrizione della copia notificata all'Amministrazione costituisse mera irregolarità qualora l'originale depositato fosse sottoscritto e la conformità tra gli atti fosse verificabile. Ha inoltre ribadito che la procura non deve essere integralmente trascritta nella copia notificata: è sufficiente che dalla copia e dagli altri elementi processuali emerga con ragionevole certezza il conferimento del mandato anteriormente alla notificazione, anche mediante una nota attestante la presenza della procura sull'originale. La sentenza regionale è stata cassata con rinvio, in diversa composizione, alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, che dovrà verificare l'effettiva sottoscrizione dell'originale e, se accertata, procedere all'esame degli altri profili e del merito. Gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti; la liquidazione delle spese è stata rimessa al giudice del rinvio.
Norme richiamate
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 53
Il ricorso in appello deve essere depositato a norma dell'art. 22, commi 1, 2 e 3.
La disposizione disciplina l'appello tributario e rinvia alle regole di deposito del ricorso. La sanzione di inammissibilità non opera automaticamente per la sola irregolarità della copia notificata, se l'originale depositato è regolare.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 22, commi 1 e 5
Ove sorgano contestazioni il giudice tributario ordina l'esibizione degli originali degli atti e dei documenti.
Il giudice deve privilegiare la verifica sostanziale della regolarità dell'atto attraverso l'esame dell'originale. L'inammissibilità può essere esclusa quando sia possibile accertare che l'originale è stato validamente sottoscritto e che non vi è difformità sostanziale.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 18
Il ricorso deve essere sottoscritto dal difensore e, nei casi previsti, dalla parte, a pena di inammissibilità.
La mancanza sanzionabile è quella effettiva e materiale della sottoscrizione dell'atto, non la mera assenza della firma sulla copia notificata quando la firma risulta sull'originale depositato e la corrispondenza tra gli atti è verificabile.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36
È stato richiamato dalla ricorrente con riferimento ai requisiti formali e motivazionali delle sentenze tributarie, ma tali questioni sono rimaste assorbite dall'accoglimento dei primi due motivi.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 12, comma 3
È stato richiamato dall'Agenzia delle Entrate in relazione all'indicazione dell'incarico difensivo; la questione non è stata esaminata nel merito perché assorbita.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36-bis
Costituiva il fondamento della cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione, relativa a somme asseritamente non versate a titolo di IRES e IRAP.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26
È stato invocato dalla contribuente per contestare la regolarità della notificazione della cartella, ma il motivo è rimasto assorbito.
Codice di procedura civile, art. 149, comma 2
È stato richiamato dalla società in relazione alla necessità della relata nelle notificazioni postali; la Corte non ha deciso tale questione per effetto del rinvio.
Legge 20 novembre 1982, n. 890, artt. 7 e 14
Sono stati invocati per contestare le modalità di consegna della cartella notificata tramite servizio postale; le relative censure non sono state esaminate.
Legge 20 novembre 1982, n. 146, art. 10, comma 4
La contribuente sosteneva che gli studi di settore non fossero applicabili perché si trovava nel primo esercizio effettivo di attività; la questione è rimasta assorbita.
D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, art. 2, commi 8 e 8-bis
È stato richiamato in tema di dichiarazione integrativa per correggere errori dichiarativi; anche questa censura non è stata esaminata.
Costituzione, principi di tutela giurisdizionale e parità delle parti
Evitando irragionevoli sanzioni di inammissibilità.
Le norme processuali tributarie devono essere interpretate in modo da evitare formalismi eccessivi e sanzioni di inammissibilità non giustificate da un'effettiva compromissione delle garanzie processuali.
Massime di principio
- Nel processo tributario la mancanza della firma sulla copia notificata alla controparte non comporta automaticamente l'inammissibilità se l'originale depositato presso la Commissione è regolarmente sottoscritto e la sua conformità è verificabile.
- La verifica della sottoscrizione deve riguardare anzitutto l'originale depositato, non soltanto la copia notificata. In caso di contestazione, il giudice può e deve acquisire o esaminare gli originali.
- Le sanzioni processuali di inammissibilità, essendo particolarmente gravi, devono essere interpretate restrittivamente e applicate solo quando il vizio sia effettivo e incida realmente sulla validità dell'atto o sulle garanzie della controparte.
- La procura alle liti non deve essere integralmente trascritta nella copia notificata: è sufficiente che dagli atti emerga con ragionevole certezza che sia stata conferita prima della notificazione e che il difensore fosse munito del relativo mandato.
- La sentenza non ha riconosciuto definitivamente la fondatezza delle pretese fiscali della società: ha soltanto escluso che l'appello potesse essere dichiarato inammissibile sulla base della sola irregolarità della copia notificata, rimettendo al giudice regionale la verifica dell'originale e l'eventuale esame del merito.
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