Ordinanza n. 2477/2026 - Napoli, Sezione 4
per la correzione della ordinanza cautelare n. -OMISSIS- del 6.06.2019, pronunciata da questa Sezione sul ricorso-OMISSIS-del 2019;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza cautelare del 6 giugno 2019, limitatamente all'omessa attribuzione delle spese al difensore antistatario
Esito
Favorevole al ricorrente (ricorrente originario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha chiesto la correzione dell'ordinanza cautelare che aveva accolto la domanda cautelare e disposto il rimborso di 500 euro per le spese della fase cautelare, oltre IVA e CPA, senza tuttavia aggiungere l'attribuzione delle spese al procuratore antistatario. L'istanza è stata proposta ai sensi dell'art. 86, comma 2, cod. proc. amm., deducendo un errore materiale consistente nell'omessa specificazione della distrazione delle spese in favore del difensore, che aveva formulato la relativa richiesta.
La decisione
Il TAR ha accolto l'istanza e ha disposto la correzione dell'ordinanza cautelare, inserendo, dopo la liquidazione delle spese, la precisazione "con attribuzione al procuratore antistatario avv. Vincenzina Salvatore". Il Collegio ha ritenuto applicabile la correzione dell'errore materiale perché l'omessa distrazione delle spese al difensore antistatario costituisce una mancanza materiale, non un vizio dell'attività decisoria o del giudizio, quando il difensore abbia dichiarato di aver anticipato le spese e abbia formulato la richiesta di distrazione; la relativa statuizione è obbligata e accede al decisum principale. Sono state ordinate le annotazioni di legge da parte della Segreteria ed è stato disposto nulla quanto alle spese della fase di correzione.
Norme richiamate
art. 86, comma 2, c.p.a.
Consente la correzione dell'errore materiale dell'ordinanza cautelare; il giudice ha ritenuto riconducibile a tale categoria l'omessa attribuzione delle spese al difensore antistatario.
art. 86, comma 3, c.p.a.
Impone le annotazioni della correzione da parte della Segreteria.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi delle parti.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla disciplina nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati.
Massime di principio
- L'omessa distrazione delle spese processuali in favore del difensore antistatario può essere corretta ai sensi dell'art. 86, comma 2, c.p.a. come errore materiale, purché il difensore abbia dichiarato l'anticipazione delle spese e formulato la correlata richiesta di distrazione.
- La statuizione sulla distrazione delle spese in favore del difensore antistatario, quando siano presenti la dichiarazione e la richiesta del difensore, ha carattere sostanzialmente obbligato e accede alla decisione sulle spese, senza autonoma rilevanza formale; la sua omissione è quindi riconducibile a una mancanza materiale anziché a un vizio di attività o di giudizio.
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